Federparchi
Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali


PARCHI
Rivista Parchi:
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Rivista del Coordinamento Nazionale dei Parchi e delle Riserve Naturali
NUMERO 4 - OTTOBRE 1991



DOCUMENTI
Le modifiche apportate dal Senato alla legge-quadro sulle aree protette
Paolo Jaccod*

Sul numero 3 della Rivista abbiamo pubblicato il testo della legge-quadro sulle aree protette approvato dalla Camera dei Deputati. Il Senato della Repubblica ha apportato al testo alcune modifiche, che la Camera ha recepito in via definitiva. Qui di seguito riportiamo pertanto gli articoli della legge che sono stati modificati rispetto al testo da noi pubblicato.

TESTO
Modificato dal Senato della Repubblica

Titolo I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
(Finalità e ambito della legge)

  • I comma 1 e 2 sono identici
  • Il comma 3 è stato modificato al punto a) come segue:
    • a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
  • I comma 4 e 5 sono identici
Art. 2
(Classificazione delle aree naturali protette)
 
  • Il comma 1 è identico
  • Il comma 2 è stato modificato come segue:
    • 2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.
  • I comma 3,4, 5 e 6 sono identici Il comma 7 è stato soppresso I comma 8,9 10 sono identici ma, per effetto della soppressione del comma 7, nella nuova stesura sono contrassegnati, rispettivamente, dai numeri 7, 8 e 9.

Art. 3
(Comitato per le aree naturali protette e Consulta tecnica per le aree naturali protette)

  • I comma 1 e 2 sono identici
  • Il comma 3 è stato modificato come segue:
    • 3. La Carta della natura è predisposta dai servizi tecnici nazionali di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, in attuazione degli indirizzi del Comitato. Essa, integrando, coordinando ed utilizzando i dati disponibili relativi al complesso delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, ivi compresi quelli della Carta della montagna di cui all'articolo 14 della legge 3 dicembre 1971, n.1102, individua lo stato dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilità territoriale. La Carta della natura è adottata dal Comitato su proposta del Ministro dell ' ambiente . Per attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi nel 1992, lire 5 miliardi nel 1993 e lire 10 miliardi nel 1994.
  • Il comma 4 è stato modificato al punto b) come segue:
    • b) adotta il programma per le aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale di cui all'articolo 4, sentita la Consulta di cui al comma 7 del presente articolo, nonché le relative direttive per l'attuazione e le modifiche che si rendano necessarie;
  • Il comma 5 è identico
  • I comma 6 e 7 sono stati modificati come segue:
    • 6. Ove sull'argomento in discussione presso il Comitato non si raggiunga la maggioranza, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri, che decide in merito.
    • 7. E' istituita la Consulta tecnica per le aree naturali protette, di seguito denominata "Consulta", costituita da nove esperti particolarmente qualificati per l'attività e per gli studi realizzati in materia di conservazione della natura, nominati, per un quinquennio, dal Ministro dell'ambiente, di cui tre scelti su una rosa di nomi presentata dalle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, tre scelti, ciascuno, sulla base di rose di nomi rispettivamente presentate dall'Accademia dei Lincei, dalla Società botanica italiana e dall'Unione zoologica italiana, uno designato dal Consiglio nazionale delle ricerche e due scelti in una rosa di nomi proposta dai Presidenti dei parchi nazionali e regionali. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 600 milioni a partire dall'anno 1991.
  • I comma 8 e 9 sono identici.
 
Art. 4
(Programma triennale per le aree naturali protette)
 
  • I comma 1, 2,3 e 4 sono stati modificati come segue:
    • 1. Il programma triennale per le aree naturali protette, di seguito denominato "programma", sulla base delle linee fondamentali di cui all'articolo 3, comma 2, dei dati della Carta della natura e delle disponibilità finanziarie previste dalla legge dello Stato:
      • a) specifica i territori che formano oggetto del sistema delle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale quali individuate nelle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali, operando la necessaria delimitazione dei confini;
      • b) indica il termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti, individuando la delimitazione di massima delle aree stesse;
      • c) definisce il riparto delle disponibilità finanziarie per ciascuna area e per ciascun esercizio finanziario, ivi compresi i contributi in conto capitale per l'esercizio di attività agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi tradizionali, funzionali alla protezione ambientale, per il recupero e il restauro delle aree di valore naturalistico degradate, per il restauro e l'informazione ambientali; d) prevede contributi in conto capitale per le attività nelle aree naturali protette istituite dalle Regioni con proprie risorse, nonché per progetti delle Regioni relativi all'istituzione di dette aree;
      • e) determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo Stato, le Regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del programma per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti relativi alla informazione ed alla educazione ambientale delle popolazioni interessate, sulla base dell'esigenza di unitarietà delle aree da proteggere.
  • 2. Il programma è redatto anche sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.
  • 3. Il programma fissa inoltre criteri di massima per la creazione o l'ampliamento di altre aree naturali protette di interesse locale e di aree verdi urbane e suburbane, prevedendo contributi a carico dello Stato, per la loro istituzione o per il loro ampliamento a valere sulle disponibilità esistenti.
  • 4. La realizzazione delle previsioni del programma di cui al comma 3, avviene a mezzo di intese, eventualmente promosse dal Ministro dell'ambiente, tra Regioni ed Enti locali, sulla base di specifici metodi e criteri indicati nel programma triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente di cui alla legge 28 agosto 1989, n.305. L'osservanza dei predetti criteri è condizione per la concessione di finanziamenti ai sensi della presente legge.
  • Il comma 5 è identico
  • Il comma 6 è stato modificato come segue:
    • 6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente presenta la proposta di programma al Comitato il quale delibera entro i successivi sei mesi. Il programma è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il programma ha durata triennale ed è aggiornato annualmente con la stessa procedura. In sede di attuazione del primo programma triennale, il programma stesso finalizza non meno di metà delle risorse di cui al comma 9 ai parchi e riserve regionali esistenti, a quelli da istituire e a quelli da ampliare. Esso ripartisce le altre risorse disponibili per le finalità compatibili con la presente legge ed in particolare con quelle degli articoli 7, 12, 14 e 15, ed è predisposto sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici esistenti presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni statali e regionali.
  • I comma 7, 8 e 9 sono identici.

Art. 5
(Attuazione del programma; poteri sostitutivi)

  • Il comma 1 è stato modificato come segue:
    • 1. Il Ministro dell'ambiente vigila sull'attuazione del programma e propone al Comitato le variazioni ritenute necessarie. In caso di ritardi nell'attuazione del programma tali da pregiudicare gravemente le finalità, il Ministro dell'ambiente, sentita la Consulta, indica gli adempimenti e le misure necessarie questione al Consiglio dei ministri che provve- e fissa un termine per la loro adozione decorso il quale, previo parere del Comitato, rimette la questione al Consiglio dei ministri che provvede in via sostitutiva anche attraverso la nomina di commissari ad acta.
  • I comma 2 e 3 sono identici.

Art. 6
(Misure di salvaguardia)

  • I comma 1 e 2 sono identici
  • Il comma 3 è stato modificato come segue:
    • 3. Sono vietati fuori dei centri edificati di cui all'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta. In caso di necessità ed urgenza, il Ministro dell'ambiente, con provvedimento motivato, sentita la Consulta, può consentire deroghe alle misure di salvaguardia in questione, prescrivendo le modalità di attuazione di lavori ed opere idonei a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n.457, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e alla Regione interessata.
  • I comma 4 e 5 sono identici
  • Il comma 6 è stato modificato come segue:
    • 6. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la riduzione in pristino dei luoghi e l'eventuale ricostituzione delle specie vegetali ed animali danneggiate a spese dell'inadempiente. Sono solidalmente responsabili per le spese il committente, il titolare dell'impresa e il direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. Accertata l'inosservanza, il Ministro dell'ambiente o l'autorità di gestione ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione inpristino e, ove questi non provveda entro il termine assegnato, che non può essere inferiore a trenta giorni, dispone l'esecuzione in danno degli inadempienti secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n.47, ovvero avvalendosi del Corpo forestale dello Stato o del nucleo operativo ecologico di cui all'articolo 4 della legge 8 luglio 1986, n. 349. La nota relativa alle spese è resa esecutiva dal Ministro dell'ambiente ed è riscossa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 7
(Misure di incentivazione)

  • Il comma 1 è stato modificato al punto f) come segue:
    f) agriturismo;
  • Il comma 2 è stato modificato come segue:
    • 2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli od associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con lefinalità istitutive del parco nazionale o naturale regionale.

Titolo II
AREE NATURALI PROTETTE NAZIONALI

Art. 8
(Istituzione delle aree naturali protette nazionali)

Il comma 1, 2, 3, 4, e 5 sono identici. Il comma 6 è stato modificato come segue: 6. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, commi 1 e 2, e dall'articolo 35, commi 1,3, 4 e 5, alla istituzione di enti parco si provvede sulla base di apposito provvedimento legislativo.

Il comma 7 è identico.

Art. 9
(Ente parco)

Il comma 1 è stato modificato come segue:

  • 1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale ed amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente.
  • Il comma 2 è identico
  • Il comma 3 è stato modificato come segue:
  • 3. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.
  • Il comma 4 è stato modificato come segue:
  • 4. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da dodici componenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite le Regioni interessate, scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura o tra i rappresentanti della Comunità del parco di cui all'articolo 10, secondo le seguenti modalità: a) identico;
    • b) due, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.349, scelti tra esperti in materia naturalistico-ambientale;
    • c) due, su designazione dell'Accademia dei Lincei, della Società botanica italiana, delI'Unione zoologica italiana, del Consiglio nazionale delle ricerche e delle Università degli studi con sede nelle Province nei cui territori ricade il parco; in caso di designazione di un numero superiore a due la scelta tra i soggetti indicati è effettuata dal Ministro dell'ambiente;
    • d) identico;
    • e) identico.
  • Il comma 5 è identico
  • Il comma 6 è stato modificato come segue:
  • 6. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente ed eventualmente una giunta esecutiva formata da cinque componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco.
  • I comma 7 e 8 sono identici.
  • Il comma 9 è stato aggiunto:
  • 9. Lo statuto dell'Ente definisce in ogni caso l'organizzazione interna, le modalità di partecipazione popolare, le forme di pubblicità degli atti.
    Per effetto dell'inserimento del comma precedente, il comma 9, che nella nuova stesura è contrassegnato dal numero 10, è stato modificato come segue:
  • 10. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente parco, approvati dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del tesoro ed è formato da tre componenti scelti fra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono: due dal Ministro del tesoro, di cui uno in qualità di Presidente del Collegio; uno dalla Regione o, d'intesa, dalle Regioni interessate.
  • I comma 10, 11, 12, 13 e 14, contrassegnati rispettivamente, nella nuova stesura, dai numeri 11, 12, 13 14 e 15, sono identici.

Art. 10
(Comunità del parco)

Il comma 1 è identico
Il comma 2 è stato modificato come segue:

  • 2. La Comunità del parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente parco. In particolare il suo parere è obbligatorio:
    • a) identico;
    • b) identico;
    • c) identico;
    • d) identico.
  • Il comma 3 è identico
  • Il comma 4 è stato modificato come segue:
  • 4. La Comunità del parco elegge al suo interno un Presidente e un Vice Presidente. E' convocata dal Presidente dell'Ente parco almeno due volte e quando venga richiesto dal Presidente dell'Ente parco o da un terzo dei suoi componenti.

Art. 11
(Regolamento del parco)

Il comma 1 è stato modificato come segue:

  • 1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco ed è adottato dall'Ente parco, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco di cui all'articolo 12, e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo.
  • Il comma 2 è identico
  • Il comma 3 è stato modificato ai punti d), f) e h) come segue:
    • d) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;
    • f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;
    • h) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulle disposizioni del volo.
  • I comma 4,5 e 6 sono modificati come segue:
  • 4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3.
    Per quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 3, esso prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso.
  • 5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente parco.
  • 6. Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente, sentita la Consulta e previo parere obbligatorio degli Enti locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta e, comunque, d'intesa con le Regioni e le Province autonome interessate; il regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro tale termine i Comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del Comune, che è tenuto alla loro applicazione.

Art. 12
(Piano per il parco)

Il comma 1 è identico
Il comma 2 è stato modificato ai punti c) e d) come segue:

    • c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità.
      Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 31 della citata legge n. 457 del 1978, salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso;
    • d) aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.
  • Il comma 3 è identico
  • Il comma 4 è stato modificato come segue:
  • 4. Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei Comuni, delle Comunità montane e delle Regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la Regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i Comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, emana il provvedimento d'approvazione. Qualora il piano non venga approvato entro ventiquattro mesi dalla istituzione dell'Ente parco, alla Regione si sostituisce un comitato misto costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da rappresentanti delle Regioni e Province autonome, il quale esperisce i tentativi necessari per il raggiungimento di dette intese; qualora le intese in questione non vengano raggiunte entro i successivi quattro mesi, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri che decide in via definitiva.
  • I commi 5, 6, 7 e 8 sono identici.

Art. 13
(Nulla osta)

Il comma 1 è identico
Il comma 2 è stato modificato come segue:

  • 2. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986, n.349.
  • I comma 3 e 4 sono identici.

Art. 14
(Iniziative per la promozione economica e sociale)

I comma 1, 2, 3 e 4 sono identici
Il comma 5 è stato modificato come segue:

  • 5. L'Ente parco organizza, d'intesa con la Regione o le Regioni interessate, speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco.
  • Il comma 6 è identico.

Art. 15
(Acquisti, espropriazioni ed indennizzi)

  • I comma 1, 2 e 3 sono stati modificati come segue:
    • 1. L'Ente parco, nel quadro del programma di cui al comma 7, può prendere in locazione immobili compresi nel parco o acquisirli, anche mediante espropriazione o esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 5, secondo le norme generali vigenti.
    • 2. I vincoli derivanti dal piano alle attività agro-silvo-pastorali possono essere indennizzati sulla base di princìpi equitativi. I vincoli, temporanei o parziali, relativi ad attività già ritenute compatibili, possono dar luogo a compensi ed indennizzi, che tengano conto dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dall'attività del parco. Con decreto da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente provvede alle disposizioni di attuazione del presente comma.
    • 3. L'Ente parco è tenuto a indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del parco.
  • Il comma 4 è identico
  • Il comma 5 è stato modificato come segue:
    • 5. L'Ente parco ha diritto di prelazione sul trasferimento a titolo oneroso della proprietà e di diritti reali sui terreni situati all'interno delle riserve e delle aree di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b), salva la precedenza a favore di soggetti privati di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni.
  • Il comma 6 è identico
  • Il comma 7 è stato modificato come segue:
    • 7. L'Ente parco provvede ad istituire nel proprio bilancio un apposito capitolo, con dotazione adeguata al prevedibile fabbisogno, per il pagamento di indennizzi e risarcimenti formulando con apposito programma, con opportune priorità.

Art. 16
(Entrate dell'Ente parco ed agevolazioni fiscali)

L'articolo 16 è identico

Art. 17
(Riserve naturali statali)

Il comma 1 è stato modificato come segue:

  • 1. Il decreto istitutivo delle riserve naturali statali, di cui all'articolo 8, comma 2, oltre a determinare i confini della riserva ed il relativo organismo di gestione, ne precisa le caratteristiche principali, le finalità istitutive ed i vincoli principali, stabilendo altresì indicazioni e criteri specifici cui devono conformarsi il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo, emanato secondo i principi contenuti nell'articolo 11 della presente legge. Il piano di gestione ed il relativo regolamento attuativo sono adottati dal Ministro dell'ambiente entro i termini stabiliti dal decreto istitutivo della riserva stessa, sentite le Regioni ordinarie e d'intesa con le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
  • Il comma 2 è stato aggiunto
  • 2. Sono vietati in particolare:
    • a) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi;
    • b) l'accesso nelle riserve naturali integrali a persone non autorizzate, salvo le modalità stabilite dagli organi responsabili della gestione della riserva.

Art. 18
(Istituzione di aree protette marine)

Il comma 1 è stato modificato come segue:

  • 1. In attuazione del programma il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile e d'intesa con il Ministro del tesoro, istituisce le aree protette marine, autorizzando altresì il finanziamento definito dal programma medesimo. L'istruttoria preliminare è in ogni caso svolta, ai sensi dell'articolo 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti.
  • I comma 2, 3, 4 e 5 sono identici

Art. 19
(Gestione delle aree protette marine)

Il comma 1 è stato modificato come segue:

  • 1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina è assicurato attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare. Per l'eventuale gestione delle aree protette marine l'Ispettorato centrale si avvale delle competenti Capitanerie di porto. Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, la gestione dell'area protetta marina può essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni riconosciute.
  • I comma 2, 3 e 4 sono identici
  • I comma 5 e 6 sono stati modificati come segue:
    • 5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, è approvato un regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario.
    • 6. Beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree protette possono essere concessi in uso esclusivo per le finalità della gestione dell'area medesima con decreto del Ministro della marina mercantile. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima.
  • Il comma 7 è identico

Art. 20
(Norme di rinvio)

L'articolo 20 è identico

Art. 21
(Vigilanza e sorveglianza)

Il comma 1 è identico

Il comma 2 è stato modificato come segue:

  • 2. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata, ai fini della presente legge, dal Corpo forestale dello Stato senza variazioni all'attuale pianta organica dello stesso. Per l'espletamento di tali servizi e di quant'altro affidato al Corpo medesimo dalla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono individuate le strutture ed il personale del Corpo da dislocare presso il Ministero dell'ambiente e presso gli Enti parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi, secondo modalità stabilite dal decreto medesimo. Il decreto determina altresì i sistemi e le modalità di reclutamento e di ripartizione su base regionale, nonché di formazione professionale del personale forestale di sorveglianza. Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardia giurata. Fino alla emanazione del predetto decreto alla sorveglianza provvede il Corpo forestale dello Stato, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Nelle aree protette marine la sorveglianza è esercitata ai sensi dell'articolo 19, comma 7.

 

Titolo III

AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI

Art. 22
(Norme quadro)

Il comma 1 è stato modificato al punto a) come segue:

    • a) la partecipazione delle Province, delle Comunità montane e dei Comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta, fatta salva l'attribuzione delle funzioni amministrative alle Province, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n.142. Tale partecipazione si realizza, tenuto conto dell ' articolo 3 della stessa legge n.142 del 1990, attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell ' area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio;
  • Il punto e) è stato aggiunto
    • e) la possibilità di affidare la gestione alle comunioni familiari montane, anche associate fra loro, qualora l'area naturale protetta sia in tutto o in parte compresa fra i beni agro-silvo-pastorali costituenti patrimonio delle comunità stesse.
  • Il comma 2 è identico
  • Il comma 3 è stato modificato come segue:
    • 3. Le Regioni istituiscono parchi naturali regionali e riserve naturali regionali utilizzando soprattutto i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e di enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con la speciale destinazione dell'area.
  • I comma 4 e 5 sono identici
  • Il comma 6 è stato modificato come segue:
    • 6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco ed essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate.

Art. 23
(Parchi naturali regionali)

L'articolo 23 è stato modificato come segue:

  • 1. La legge regionale istitutiva del parco naturale regionale, tenuto conto del documento di indirizzo di cui all ' articolo 22, comma 1, lettera a), definisce la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia, individua il soggetto per la gestione del parco e indica gli elementi del piano per il parco, di cui all'articolo 25, comma 1, nonché i princìpi del regolamento del parco. A tal fine possono essere istituiti appositi enti di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra Enti locali od organismi associativi ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142. Per la gestione dei servizi del parco, esclusa la vigilanza, possono essere stipulate convenzioni con enti pubblici, con soggetti privati, nonché con comunioni familiari montane.

Art. 24
(Organizzazione amministrativa del parco naturale regionale)

I comma 1 e 2 sono stati modificati come segue:

  • 1. In relazione alla peculiarità di ciascuna area interessata, ciascun parco naturale regionale prevede, con apposito statuto, una differenziata forma organizzativa, indicando i criteri per la composizione del consiglio direttivo, la designazione del presidente e del direttore, i poteri del consiglio, del presidente e del direttore, la composizione e i poteri del collegio dei revisori dei conti e degli organi di consulenza tecnica e scientifica, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi statutari, la costituzione della comunità del parco.
  • 2. Nel collegio dei revisori dei conti deve essere assicurata la presenza di un membro designato dal Ministro del tesoro.
    Il comma 3 è identico

Art. 25
(Strumenti di attuazione)

Il comma 1 è identico
I comma 2, 3 e 4 sono stati modificati come segue:

  • 2. Il piano per il parco è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dalla Regione. Esso ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico, sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.
  • 3. Nel riguardo delle finalità istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle Regioni e degli Enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine predispone un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili. Tale piano è adottato dall'organismo di gestione del parco, tenuto conto del parere espresso dagli Enti locali territorialmente interessati, è approvato dalla Regione e può essere annualmente aggiornato.
  • 4. Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, di cui al comma 3, possono concorrere lo Stato, le Regioni, gli Enti locali e gli altri organismi interessati.
  • Il comma 5 è identico

Art. 26
(Coordinamento degli interventi)

L'articolo 26 è identico

Art. 27
(Vigilanza e sorveglianza)

Il comma 1 è identico
Il comma 2 è stato aggiunto:

  • 2. Il Corpo forestale dello Stato ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le Regioni per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convezione-tipo predisposta dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e foreste.

L'articolo 28 è stato aggiunto

Art. 28
(Leggi regionali)

  • Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni adeguano la loro legislazione alle disposizioni contenute nel presente titolo.
Per effetto dell'inserimento dell'art. 28, i successivi articoli del testo approvato dal Senato corrispondono a quelli contrassegnati con il numero immediatamente inferiore del testo I licenziato dalla Camera.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 29
(Poteri dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta)

L'articolo 29 è identico all'articolo 28 del vecchio testo.

Art. 30
(Sanzioni)

Il comma 1 è stato modificato come segue:

  • 1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 50 milioni. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 3, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 25 milioni. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva.
  • I comma 2, 3, 4 e 5 sono identici
  • I comma 6, 7, 8 e 9 sono stati aggiunti:
    • 6. In ogni caso trovano applicazione le norme dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale da parte dell'organismo di gestione dell'area protetta.
    • 7. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di violazione dei regolamenti e delle misure di salvaguardia delle riserve naturali statali.
    • 8. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche in relazione alla violazione delle disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia in vista della istituzione di aree protette e con riguardo alla trasgressione di regolamenti di parchi naturali regionali.
    • 9. Nell'area protetta dei monti Cervati non si applicano, fino alla costituzione del parco nazionale, i divieti di cui all'articolo 17, comma 2

Art. 31
(Beni di proprietà dello Stato destinati a riserva naturale)

  • I comma 1 e 2 sono stati modificati come segue:
    • 1. Fino alla riorganizzazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n.183, del Corpo forestale dello Stato, le riserve naturali statali sono amministrate dagli attuali organismi di gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali. Per far fronte alle esigenze di gestione delle riserve naturali statali indicate nel programma, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed in attesa della riorganizzazione di cui all'articolo 9 della citata legge n.183 del 1989, la composizione e le funzioni dell'ex Azienda di Stato possono essere disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Per l'esercizio delle attività di gestione per i primi tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124.
    • 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell ' agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze, trasmette al Comitato l'elenco delle aree individuate ai sensi del decreto ministeriale 20 luglio 1987 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. í 175 del 29 luglio 1987, e delle altre aree nella sua disponibilità con la proposta della loro destinazione ad aree naturali protette nazionali e regionali anche ai fini di un completamento, con particolare riguardo alla Regione Veneto e alla Regione Lombardia, dei trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
  • I comma 3 e 4 sono identici

Art. 32
(Aree contigue)

  • I comma 1 e 2 sono identici
  • Il comma 3 è stato modificato come segue:
    • 3. All'interno delle aree contigue le Regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n.968, soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei Comuni dell'area naturale protetta e dell 'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge.
  • Il comma 4 è identico
  • Il comma 5 è stato modificato come segue:
  • 5. Qualora di tratti di aree contigue interregionali, ciascuna Regione provvede per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio, d'intesa con le altre Regioni ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. L'intesa è promossa dalla Regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell' area naturale protetta.
  • Il comma 6 è stato soppresso.

Art. 33
(Relazione al Parlamento)

L'articolo 33 è identico all'articolo 32 del vecchio testo.

Art. 34
(Istituzione di parchi e aree di reperimento)

  • Il comma 1 è identico
  • Il comma 2 è stato modificato come segue:
    • 2. E' istituito, d'intesa con la Regione Sardegna ai sensi dell'articolo 2, comma 7, il Parco nazionale del Golfo di Orosei e Gennargentu e dell'Isola dell'Asinara. Qualora l'intesa con la Regione Sardegna non si perfezioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 4 si provvede all'istituzione del Parco della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo), o, se già costituito, di altro parco nazionale per il quale non si applica la previsione di cui all'articolo 8, comma 6.
  • I comma 3, 4 e 5 sono identici
  • Il comma 6 è stato modificato come segue:
    • 6. identico
      • a) identica; soppressa;
      • b) identica;
      • c) identica;
      • d) Picentino (Monti Terminio e Cervalto);
      • e) identica
      • f) Appennino Lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino e Raparo); soppressa;
      • g) identica;
      • h) identica;
      • i) identica;
      • l) Alta Murgia;
  • Il comma 7 è stato aggiunto
  • 7. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con le Regioni, può emanare opportune misure di salvaguardia.
    Per effetto del'inserimento del comma precedente, il comma 8 del vecchio testo, che nella nuova stesura è contrassegnato dal numero 9, è stato modificato come segue:
    • 9. Per le aree naturali protette i cui territori confinanti o adiacenti ad aree di interesse naturalistico facenti parte di Stati esteri, il Ministro degli affari esteri, su proposta del Ministro dell' ambiente, sentite le Regioni e le Province autonome interessate, promuove l'adozione delle opportune intese o atti, al fine di realizzare forme integrate di protezione, criteri comuni di gestione e facilitazioni di accesso, ove ammesso. Le intese e gli atti possono riguardare altresì l'istituzione di aree naturali protette di particolare pregio naturalistico e rilievo internazionale sul territorio nazionale. Le disposizioni delle intese e degli atti sono vincolanti per le Regioni e gli Enti locali interessati.
  • I comma 9 e 10, contrassegnati rispettivamente, nella nuova stesura, dai numeri 10 e 11, sono identici.

Art. 35
(Norme transitorie)

I comma 1 e 2 sono stati modificati come segue:

  • 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, si provvede all ' adeguamento ai princìpi della presente legge, fatti salvi i rapporti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge di dipendenti in ruolo, della disciplina del Parco nazionale d'Abruzzo, del Parco nazionale del Gran Paradiso, previa intesa con la Regione a Statuto speciale Val d'Aosta e la Regione Piemonte, tenuto conto delle attuali esigenze con particolare riguardo alla funzionalità delle sedi ed alla sorveglianza. Per il Parco Nazionale dello Stelvio, si provvede in base a quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279. Le intese ivi previste vanno assunte anche con la Regione Lombardia e devono essere informate ai princìpi generali della presente legge.
  • 2. In considerazione dei particolari valori storico-culturali ed ambientali, nonché della specialità degli interventi necessari per il ripristino e la conservazione degli importanti e delicati ecosistemi, la gestione delle proprietà demaniali statali ricadenti nei Parchi nazionali del Circeo e della Calabria sarà condotta secondo forme, contenuti e finalità, anche ai fini della ricerca e sperimentazione scientifica nonché di carattere didattico formativo e dimostrativo, che saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  • Il comma 3 è identico
  • I comma 4 e 5 sono stati aggiunti
  • 4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni interessate provvedono, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, alla istituzione del Parco naturale interregionale del Delta del Po a modifica dell'articolo 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305, in conformità delle risultanze dei lavori della Commissione paritetica istituita in applicazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 5 agosto 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 13 settembre 1988. Qualora l'intesa non si perfezioni nel suddetto termine, si provvede alla istituzione di un parco nazionale in tale area a norma del comma 3.
  • 5. Nell'ipotesi in cui si istituisca il Parco interregionale del Delta del Po, con le procedure di cui all'articolo 4 si procede alla istituzione del Parco nazionale della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo), o, se già costituito, di altro parco nazionale, per il quale non si applica la previsione di cui all'articolo 8, comma 6.

     
    • Per effetto dell'inserimento dei due comma precedenti, i comma 4, 5 e 6, che nella nuova stesura sono contrassegnati, rispettivamente, dai numeri 6, 7 e 8, sono identici.
    • Il comma 7, contrassegnato nel nuovo testo dal numero 9, è stato modificato come segue:
    • 9. Per l'attuazione dei comma 3, 4 e 5 è autorizzata la spesa di lire 14 miliardi per il 1991, lire 17,5 miliardi per il 1992 e lire 21 miliardi a decorrere dal 1993.

    Art. 36
    (Aree marine di reperimento)

    • Il comma 1 è stato modificato come segue:
      • 1. Sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all'articolo 4, possono essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, nelle seguenti aree:
        • a) Isola di Gallinara;
        • b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto Foce dell'Ombrone - Talamone;
        • c) Secche di Torpaterno;
        • d) Penisola della Campanella - Isola di Capri;
        • e) Costa degli Infreschi;
        • f), Costa di Maratea;
        • g) Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli);
        • h) Costa del Monte Conero;
        • i) Isola di Pantelleria;
        • l) Promontario Monte Cofano - Golfo di Custonaci;
        • m) Acicastello - Le Grotte;
        • n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti compresi nel territorio del Comune della Maddalena);
        • o) Capo Spartivento - Capo Teulada;
        • p) Capo Testa - Punta Falcone;
        • q) Santa Maria di Castellabate;
        • r) Monte di Scauri;
        • s) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine;
        • t) Parco marino del Piceno;
        • u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata &laqno;regno di Nettuno»;
        • v) Isola di Bergeggi;
        • z) Stagnone di Marsala;
          • aa) Capo Passero;
          • bb) Pantani di Vindicari;
          • cc) Isola di San Pietro;
          • dd) Isola dell'Asinara;
          • ee) Capo Carbonara.
    • Il comma 2 è stato aggiunto
    • 2. La Consulta per la difesa del mare può, comunque, individuare, ai sensi dell'articolo 26 della legge 12 dicembre 1982, n.979, altre aree marine di particolare interesse nelle quali istituire parchi marini o riserve marine.

    Art. 37
    (Detrazionifiscali a favore delle persone giuridiche e regime per i beni di rilevante interesse paesaggistico e naturale)

    • I comma 1, 2, 3 e 4 sono identici
    • Il comma 5 è stato aggiunto 5. Il Ministro delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli effetti finanziari del presente articolo.

    Art. 38
    (Copertura finanziaria)

    • Il comma 1 è identico
    • I comma 2 e 3 sono stati modificati come segue:
      • 2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 7, pari a lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente".
      • 3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 9, pari a lire 3,4 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente".
    • I comma 4, 5 e 6 sono identici
    • I comma 7, 8, 9, 10 e 11 sono stati modificati come segue:
      • 7. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 18, comma 5, pari a lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento " Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".
      • 8. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 34, comma 10, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1991, ed a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 19911993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento " Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali".
      • 9. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 34, comma 11, pari a lire 10 miliardi per l'anno 1991, lire 15,5 miliardi per l'anno 1992 ed a lire 22 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento " Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".
      • 10. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 35, comma 8, pari a lire 2 miliardi per l'anno 1991, lire 3 miliardi per l'anno 1992 ed lire 4 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento " Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".
      • 11. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 35, comma 9, pari a lire 14 miliardi per l'anno 1991, lire 17,5 miliardi per l'anno 1992 e lire 21 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento " Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".
    • Il comma 12 è stato aggiunto
    • 12. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 3, dell'articolo 4, comma 9, dell ' articolo 18, comma 4, e dell ' articolo 34, comma 10, gli stanziamenti relativi agli anni successivi al triennio 1991-1993 saranno rimodulati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge S agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

    Per effetto dell'inserimento del comma precedente, il comma 12 del vecchio testo, che nella nuova stesura è contrassegnato dal numero 13, è identico.