Federparchi
Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali


PARCHI
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Rivista del Coordinamento Nazionale dei Parchi e delle Riserve Naturali
NUMERO 7 - NOVEMBRE 1992


NOTIZIE PARLAMENTO
Uno dei cardini fondamentali della manovra economica che il Governo in queste settimane sta discutendo in Parlamento è certamente il disegno di legge di delega per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale.
Il d.d.l., presentato al Senato il 14 luglio scorso (A.S. n. 462), persegue in generale l'obiettivo di razionalizzare, attraverso interventi strutturali, interi settori dell'apparato pubblico per migliorare l'efficienza dei servizi pubblici.
La scelta governativa di utilizzare lo strumento della legge-delega è fondata, da un lato, sulla necessità di impegnare il Parlamento nella fissazione di quella legislazione di principio senza peraltro arrivare ad un lavoro di dettaglio normativo e, dall'altro, sull'indispensabile ruolo del Governo di definizione normativa di attuazione, individuando le più appropriate misure in ciascun ambito di specifica attribuzione.
L'iter dei lavori parlamentari, dopo l'approvazione da parte del Senato, si può ipotizzare ancora abbastanza lungo e difficoltoso anche se il provvedimento, affidato alla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati in sede referente (A.C. n. 1568), necessita di una urgente definizione motivata soprattutto dalla grave situazione in cui versa la finanza pubblica.
All'interno del disegno di legge di delga di fondamentale importanza è la parte riguardante la finanza territoriale con la quale si tenta una prima attuazione dell'art. 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142 al fine di una attribuzione agli Enti locali (Comuni e Province), nonchè alle Regioni, di uno spazio di autonomia impositiva accanto al necessario riordino dei trasferimenti erariali.
La stessa relazione introduttiva, infatti, dispone che il provvedimento è "finalizzato all'esaltazione dell'autonomia impositiva a livello locale, motivata innanzi tutto dalla esigenza di accentuare la reponsabilità gestionale degli amministratori attraverso la concentrazione nell'ente erogatore di servizi pubblici della leva fiscale sui propri amministrati .
Entrando brevemente nel merito dell'art. 4 si può notare che - anche se in modo sostanzialmente differenziato - ciascun livello di governo appare dotato di un potere impositivo.
Ai Comuni si propone a decorrere dal 1993 I'attribuzione, attraverso il riordino della fiscalità immobiliare, di una imposta comunale immobiliare (ICI) da applicarsi sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati.
L'autonomia normativa del Comune, ente impositore, è assicurata riconoscendo allo stesso il potere di fissare l'aliquota nell'ambito del "ventaglio variante dal 4 al 6 per mille e con facoltà di aumentare l'aliquota massima fino all'uno per mille per straordinarie esigenze di bilancio.
Accanto all'lCI il d.d.l. A. C. n. 1568 prevede un ulteriore potere impositivo comunale fondato sulla facoltà di istituire un'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche a decorrere dal 1993.
Tale tributo si configura in realtà come una sovrimposta, essendo la base imponibile rappresentata non dal reddito imponibile ai fini IRPEF ma dall'imposta che il contribuente è chiamato a corrispondere su tale reddito.
Le aliquote della sovrimposta sono attenuate nei primi anni di applicazione: nel 1993 1% dell IRPEF relativa al 1992; nel 1994
2%dell'IRPEF relativa al 1993; peril 1995 3% dell'IRPEF relativa al 1994; per il 1996 e seguenti la sovrimposta non potrà eccedere la misura de l4% dell'IRPEF relativa agli anni 1995 e seguenti .
Peraltro, sull'opportunità o meno di prevedere questa addizione IRPEF a favore dei Comuni, il dibattito parlamentare sarà piuttosto serrato in quanto da più parti (sindacati, opposizioni) si ritiene totalmente iniqua tale imposizione e se ne propone la soppressione.
A favore delle Regioni a statuto ordinario il d.d.l. prevede, all'art. 4, I'attribuzione delI'intera tassa automobilistica complessivamente dovuta dal contribuente nonchè della soprattassa annuale prevista pergli autoveicoli azionati con motore diesel e della stessa tassa speciale dovuta pergli autoveicoli alimentanti a gas di petrolio liquefatto (GPL) o gas metano.
Infine, alla lettera d) dell'art.4 nel testo originario del Governo, veniva prevista l'istituzione a favore delle Province di una imposta sull'erogazione del gas e dell'energia elettrica per usi domestici. Il testo approvato dal Senato stabilisce invece l istituzione di due imposte, una a favore delle Regioni a statuto ordinario ed una a favore delle Province.
L'imposta regionale è determinata da ciascuna Regione in misura non eccedente il 6%; mentre l'imposta provinciale è deliberata da ciascuna Provincia in misura complessivamente non eccedente l'11 %. Va rilevato, infine, che le imposte sono dovute alla Provincia e alla Regione ove è ubicata l'utenza dai soggetti erogatori con obbligo di rivalsa sugli utenti.
L'art. 4 stabilisce infine, in correlazione all'ampliamento della autonomia impositiva dei Comuni e delle Province, una diversa disciplina dei trasferimenti erariali, correnti agli Enti locali.
Dal quadro che si è cercato di delineare molto brevemente si può osservare che solo in modo parziale e abbastanza confuso si è cercato di dare attuazione ai principi contenuti nell art. 54 della legge di riforma della autonomie locali, quali la certezza delle risorse disponibili e la piena responsabilità della loro utilizzazione; così come non può non rilevarsi che quanto emerge in sede parlamentare comporta un consistente aumento della pressione tributaria per i contribuenti.