Federparchi
Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali


PARCHI
Rivista del Coordinamento Nazionale dei Parchi e delle Riserve Naturali
NUMERO 11 - FEBBRAIO 1994


OSSERVATORIO REGIONI
a cura di Roberto Saini
Proprio in dirittura d'arrivo, il 21 dicembre 1993 il Comitato nazionale delle aree protette ha deliberato il riparto dei finanziamenti previsti dalla legge 394/91 per gli anni 1991-1992-1993: un rinvio di questo atto 1994 avrebbe significato, da un lato, il mancato raggiungimento di un obiettivo politico di estrema importanza per tutti i soggetti coinvolti (Ministero ambiente, Regioni, Province autonome, Enti di gestione delle aree protette) che, per la prima volta dall'entrata in vigore della legge-quadro possono disporre di risorse da destinare a spese di investimento con un evidente ritorno, anche di immagine, per i parchi e le riserve naturali e, d'altro lato, un'enorme complicazione in termini di procedure per recuperare sul bilancio 1994 e su quelli successivi le risorse non utilizzate.
Il riparto dei fondi disponibili ha riguardato sia le aree protette nazionali che quelle regionali.
In questa rubrica vogliamo esaminare i meccanismi che hanno portato a ripartire le risorse disponibili e valutare le positive conseguenze che queste disponibilità finanziarie possono produrre, riferendosi esclusivamente alle realtà regionali. Innanzitutto i criteri adottati nella suddivisione tra Regioni e Province autonome dellaquotadi 85 miliardi ad esse destinati hanno voluto garantire che, anche laddove non vi fossero state in passato iniziative di tutela ambientale attraverso l'istituzione di aree protette, tutti potessero disporre di un minimo di finanziamento finalizzato, in questa eventualità, ad avviare la politica dei parchi: pertanto, nonostante la Consulta nazionale per le aree protette avesse suggerito di escludere dai finanziamenti tutte le Regioni che non avessero ancora adeguato la propria legislazione alla 394/ 91 (ciò avrebbe significato che il riparto avrebbe riguardato soltanto Piemonte, Emilia-Romagna, Campania e Basilicata), una quota complessiva di 20 miliardi è stata ripartita a tutte le Regioni secondo una ripartizione che assicurasse 600
milioni di "bonus" per ognuna più una quota percentuale ripartita sulla base della superficie regionale (o provinciale nel caso di Trento e Bolzano) e della popolazione residente. Si è trattato quindi, per questa quota di finanziamento, di effettuare una semplicissima operazione matematica che ha garantito a tutti un "plafond" di partenza.
Più complessa è stata invece l'operazione di riparto degli altri 65 miliardi disponibili, per i quali i criteri adottati avevano il dichiarato fine di premiare le realtà che si erano, nel tempo, dimostrate più attive ed efficienti. Una parte limitata di questa disponibilità, pari a complessivi 5, 5 miliardi, è stata assegnata in base al numero di aree protette presenti sul territorio regionale, mentre la parte più consistente è stata suddivisa in ragione della superficie realmente protetta e della capacità di spesa finalizzata (avendo come riferimento i dati di spesa a consuntivo per l'anno 1992).
In sede istruttoria sono peraltro emerse alcune difficoltà nell'interpretare i dati pervenuti delle Regioni e delle Province autonome in modo tale da garantire una certa omogeneità di valutazione: infatti, come è noto, le situazioni presenti delle diverse realtà sono tali che, spesso, non vi è neppure corrispondenza completa con i principi generali della legge 394/91 e pertanto la Segreteria tecnica del Ministero ha proposto di escludere sia dal conteggio numerico che, conseguentemente, dalle valutazioni in merito alle superfici ed alla capacità di spesa tutte quelle aree che non rispondessero, dall'esame delle schede inviate dalle singole Regioni, ai requisiti previsti dall'articolo 1 della legge-quadro e nella quale non fossero rispettate le norme generali di tutela prevista dalla legge stessa. Tra queste norme, che hanno costituito pertanto una discriminante, vi è anche quella relativa al rispetto del divieto di esercizio venatorio che costituisce oggetto, in questa stessa rivista, di una valutazione critica in merito all' applicazione di questo principio in sede di riparto. Va peraltro sottolineato che al di là
delle valutazioni politiche, tecniche o giuridici in merito a questo criterio adottato in sede istruttoria e, di fatto, approvato dal Comitato, se si fossero conteggiate per tutte le Regioni le aree e le superfici all'interno delle quali è consentita
l'attività venatoria, le variazioni in termini di riparto finanziario non sarebbero state molto sensibili.
Il risultato del lavoro svolto, comunque, ha consentito di ottenere i riparti riportati nelle tabelle 1 e 2 (omissis), dalle quali si può ricavare, riferendosi alle prime tre Regioni della graduatoria, che il Piemonte è stato premiato per l'organizzazione in
sistema dei suoi parchi e delle sue riserve oltre che per la capacità di spesa, la Sicilia per l'estensione delle sue aree protette, la Lombardia per la
quantità e per la capacità di spesa.
Deve ancora essere ricordato che, a fronte del rischio di non approvare il riparto perdendosi dietro a giudizi sul valore più o meno elevato delle diverse politiche regionali e sulla rispondenza di queste politiche ai principi della legge 394/91, il
Comitato, su proposta dell'assessore della Regione Piemonte Nerviani, ha deciso di riservare, nel riparto previsto per 1 ' anno 1994, una quota di finanziamento, da stabilire nella sua entità, per correggere gli eventuali errori commessi in fase
istruttoria: questa decisione, senz'altro illuminata, ha consentito di concludere positivamente i lavori del Comitato e, soprattutto, di conseguire il risultato politico più importante e cioè quello di dotare tutte le Regioni di risorse per attivare o proseguire la politica delle aree protette.
Vi è infine da ricordare che le risorse destinate alle Regioni ed alle Province autonome sono utilizzabili per spese di investimento nelle aree protette istituite e riconosciute come tali nell'elenco ufficiale delle aree protette approvato dal Comitato nella medesima seduta del 21 dicembre 1993.
Ciò significa, per tutte quelle realtà che sono già consolidate o appena avviate, di poter effettuare un salto di qualità nella gestione dei parchi e delle riserve naturali attivando opere che possono essere percepite in modo positivo dalla gente in generale e dalle popolazioni locali in particolare.
L'unico problema che può porsi in una lettura di questo tipo, in relazione all'utilizzo dei fondi, letturache discende peraltro dall'applicazione del comma 3 dell'articolo 5 della legge 394/91, è quello relativo all'utilizzo dei finanziamenti disponibili da parte di quelle Regioni che non hanno ancora alcuna area iscritta nell'elenco ufficiale.
Su questo problema è opportuno che, in una delle sue prossime riunioni, il Comitato nazionale assume una decisione e chiarisca quali possibilità di
utilizzo vi siano in casi di questo tipo.