Federparchi
Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali


PARCHI
Rivista del Coordinamento Nazionale dei Parchi e delle Riserve Naturali
NUMERO 12 - GIUGNO 1994


OSSERVATORIO REGIONI
a cura di Roberto Saini
Il processo di adeguamento da parte delle Regioni alle norme ed al dettato della legge 6 dicembre 1991 sulle aree protette prosegue certamente a rilento se, fino ad oggi, possiamo contare soltanto quattro leggi regionali in materia: si tratta di quelle del Piemonte e dell'Emilia-Romagna, che già abbiamo commentato su queste pagine, e di quelle della Campania e delle Marche delle quali esamineremo ora il contenuto e le caratteristiche.
Ad onor del vero il lavoro di adeguamento sta procedendo anche in altre realtà regionali (si hanno notizie in merito dalla Basilicata, dalla Liguria, dalla Lombardia, dal Veneto, dalla Valle d'Aosta), ma spesso le difficoltà, non solo di ordine politico ma anche tecnico, che si incontrano nel processo di revisione della legislazione vigente comportano conseguenti ritardi a perfezionare un testo da sottoporre all'esame dei singoli Consigli regionali.
La Regione Campania si è trovata, in questo quadro nazionale, in una situazione abbastanza favorevole in quanto, non essendo dotata di una nuova normativa generale in materia, ha dovuto procedere-ed ha potuto procedere-ad un recepimento delle norme quadro e non ad un adeguamento di norme esistenti. Questa situazione di partenza ha certamente contribuito a connotare la legge campana (legge regionale 1° settembre 1993, n. 33) come una legge molto simile alla 394 potendo agire su un terreno vergine. Possiamo pertanto constatare come la classificazione delle aree protette sia perfettamente corrispondente al quadro nazionale (parchi naturali, riserve naturali e aree protette marine) e come sia stato adottato il criterio utilizzato dalla legge 394, all'articolo 34, individuando già nella normativa generale il sistema delle aree protette, che viene ad essere definito attraverso l'elencazione di 11 località geografiche peraltro non altrimenti individuate se non attraverso la denominazione: analogamente a quanto previsto per le aree protette nazionali il processo di istituzione
avviene attraverso due fasi costituite dall'istituzione temporanea, che avviene mediante decreto del presidente della Giunta regionale (atto monocratico), e dall'istituzione definitiva, che avviene invece con deliberazione della Giunta regionale (organo collegiale).
Un'altra evidente analogia tra 394 e legge regionale campana 33/93 è quella costituita dalla previsione di un Comitato consultivo regionale assai simile nei compiti che deve assolvere alla Consulta nazionale.
La gestione dei parchi naturali è affidata ad enti parco, struttura che, come più volte abbiamo sottolineato sulle pagine di questa rivista, è certamente la più rispondente alle finalità istitutive ed ai compiti gestionali: anche l'istituzione degli enti parco della Campania è demandata ad un atto monocratico, un decreto del presidente della Giunta regionale, e gli organi previsti sono i medesimi stabiliti per i parchi nazionali dalla 394. Elemento interessante ed innovativo è invece la previsione di un unico ente di gestione per tutte le riserve naturali regionali.
Il direttore di ogni ente è assunto a seguito di pubblico concorso, ma sarà interessante capire come potranno essere superati, almeno nel breve e medio periodo, i vincoli e le limitazioni imposti dal decreto legislativo 29/93 e dalla legge finanziaria 1994 che, di fatto, impedirebbero nuove assunzioni.
La legge campana prevede poi espressamente un'apposita norma relativa all'educazione ambientale nelle aree protette che viene affidata a soggetti pubblici e privati.
La strumentazione di programmazione e di pianificazione ricalca fedelmente quanto stabilito per le aree protette nazionali prevedendo la predisposizione di un piano pluriennale economico e sociale e di un piano territoriale del parco: quest'ultimo deve prevedere una zonizzazione interna attraverso l'individuazione di aree a diverso grado di protezione (riserve integrali, riserve generali e riserve controllate).
Per quanto concerne la sorveglianza dei territori protetti se ne prevede l'affidamento a soggetti già esistenti e facenti capo ad altri enti diversi dall'ente parco ovvero a guardie giurate nominate su richiesta degli enti di gestione o di associazioni naturalistiche.
I finanziamenti per la gestione sono a totale carico della Regione Campana. Su questo ultimo punto vi è da rilevare una curiosità e cioè che la legge regionale campana non prevede alcuna norma per il personale seppure ne sia previsto il finanziamento. Anche su questo elemento sarà necessario fare chiarezza per comprendere quali meccanismi attivare per la costituzione delle piante organiche necessarie per far funzionare gli enti di gestione alla luce delle vigenti restrittive normative introdotte recentemente in materia.
La Regione Marche ha, a sua volta, approvato una legge generale di adeguamento alla 394 che risente invece ed ovviamente della situazione normativa e territoriale preesistente. La legge marchigiana (legge regionale 28 aprile 1994, n. 15), nel classificare le aree protette come parchi e riserve naturali anche marini, prevede infatti che le aree da destinare a protezione siano quelle previste nel piano paesistico ambientale regionale (PPAR) e che eventuali altre aree possano essere individuate attraverso lo strumento del piano territoriale per le aree protette, la cui struttura è simile a quella del piano triennale nazionale. Quale organo consultivo è altresì previsto un unico comitato tecnico scientifico regionale.
La normativa marchigiana prevede che nelle aree individuate come territori destinabili a tutela attraverso l'istituzione di parchi o riserve si attivino immediatamente misure di salvaguardia di tipo urbanistico e territoriale. Di converso, così come peraltro stabilito dall'articolo 7 della legge 394/91, sono previste misure di incentivazione economica e finanziaria a favore dei Comuni e delle Province territorialmente interessati alle aree protette per opere ed interventi compatibili da realizzarsi nelle aree stesse.
Al fine di coinvolgere gli enti locali nella politica di salvaguardia, anche in ossequio ai principi ed al dettato della legge 142/90, è inoltre stabilito che l'istituzione di un'area protetta sia preceduta da una conferenza degli enti interessati alla quale è affidato il compito di predisporre un documento di indirizzo: le aree protette sono comunque istituite con legge regionale e la loro gestione è affidata ad enti ovvero a consorzi, per quanto riguarda i parchi naturali, ed ai Comuni o alle Comunità montane o alle Province ovvero ad enti già istituiti per la gestione di un parco o a privati o ad associazioni agrarie, nel caso delle riserve naturali: qualora si tratti di foreste demaniali la gestione resta direttamente in capo alla Regione.
Gli organi gestionali sono i medesimi previsti dalla legge 394/91 per le aree protette nazionali fatta eccezione per la Giunta esecutiva che è sostituita dal direttore (presidente, Consiglio direttivo, direttore, Comunità del parco, Collegio dei revisori dei conti). E previsto inoltre personale proprio in ogni ente al quale è affidata la gestione, personale che risponde direttamente al direttore.
Gli strumenti di pianificazione e di programmazione dei parchi naturali sono individuati nel piano per il parco, nel regolamento e nel piano pluriennale economico e sociale: per le riserve è invece individuato uno strumento più semplice denominato piano di gestione.
La vigilanza amministrativa sui soggetti gestori è affidata direttamente alla Regione, mentre la sorveglianza dei territori protetti è affidata al personale dell'area protetta, con ciò ribadendo il ruolo fondamentale che un tale personale assolve rispetto alle finalità ed agli obiettivi dell'istituzione di un parco o di una riserva naturale.
E altresì previsto l'istituto del nulla osta per gli interventi e le opere che interessino il territorio dell'area protetta, nulla osta di competenza dell'ente il quale viene ad assumere così un ruolo di garante del rispetto delle norme di salvaguardia anche nei confronti degli enti locali.
I finanziamenti per l'attuazione della politica delle aree protette sono assicurati dalla Regione, senza impedire peraltro il possibile finanziamento di altri soggetti pubblici e privati.
Vi è infine da sottolineare che la legge marchigiana prevede, nella fase di prima attuazione, istituzione di tre nuovi parchi naturali (Gola della Rossa, Monte S. Bartolo e Sasso Simone e Simonello) che vanno ad aggiungersi al preesistente Parco naturale del Conero.