Federparchi
Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali


PARCHI
Rivista del Coordinamento Nazionale dei Parchi e delle Riserve Naturali
NUMERO 15 - GIUGNO 1995


OSSERVATORIO REGIONI
a cura di Roberto Saini
La Regione Liguria ha provveduto a definire nuove normative in materia di parchi e riserve naturali con la legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12, "Riordino delle aree protette".
Questa legge prevede un'articolazione di aree protette regionali e provinciali o locali classificate come parco naturale, riserva naturale e monumento naturale o giardino botanico: è pertanto possibile prevedere, in attuazione a queste disposizioni che si adeguano anche al disposto della legge 142/90, la costituzione di un sistema regionale strettamente correlato con l'attività amministrativa provinciale.
La gestione delle aree protette liguri è affidata ad enti di diritto pubblico con ampia partecipazione locale e provinciale, partecipazione che è ribadita anche nel processo di individuazione ed istituzione attraverso il meccanismo della conferenza degli Enti locali: una curiosità, rispetto al quadro normativo vigente delle altre Regioni, è determinata dal fatto che il presidente dell'Ente di gestione può essere eletto e scelto anche al di fuori dei componenti il Consiglio. La partecipazione locale è peraltro ulteriormente ribadita attraverso la Comunità del parco che è allargata, nel caso l'Ente gestisca anche una o più riserve naturali, ai Comuni territorialmente interessati.
Essendo la Liguria una Regione già dotata di aree protette, la nuova legge regionale interviene mediante un riordino delle stesse, sia sotto il profilo della classificazione, sia sotto quello organizzativo, attraverso la costituzione dei relativi Enti di gestione. Per quanto concerne la strumentazione di programmazione e di pianificazione territoriale ed ambientale, la legge regionale ligure 12/95 prevede i medesimi strumenti già individuati dalla legge 394/91: sono infatti richiamati, sia nelle procedure che nei contenuti, il piano dell'area (equivalente al piano per il parco), il piano pluriennale socioeconomico, di competenza della Comunità del parco, ed il regolamento: interessante è la previsione di possibile rimando, quando espressamente previsto dagli strumenti di pianificazione, a strumenti urbanistici attuativi di iniziativa dell'Ente di gestione, dei Comuni interessati o di privati in quanto risolve uno dei problemi di più difficile approccio e cioè quello relativo all'impossibilità di normare in uno strumento a grande scala interventi particolari: diviene pertanto necessaria una tale previsione che consente il ricorso a strumenti successivi di dettaglio senza dovere procedere a varianti del piano. La stessa leggequadro regionale contiene anche la previsione di alcune forme di incentivazione delle attività presenti nelle aree protette, oltre che a favore di interventi edilizi compatibili, ivi comprese le attività e gli interventi di carattere turistico.
Per quanto attiene le norme di tutela e salvaguardia ambientale generali valide per tutte le aree protette deve essere sottolineato che la legge non richiama espressamente il divieto di esercizio venatorio, e questo fatto ha da più parti sollevato obiezioni: deve peraltro essere chiarito che la normativa pare chiara laddove stabilisce che "le superfici delle riserve naturali e delle aree a parco naturale concorrono alla determinazione della quota di territorio agro-silvopastorale regionale destinato a protezione della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157". Una tale formulazione riporta comunque alla definizione di aree protette all'interno delle quali è inibita l'attività venatoria, fatti salvi gli interventi tecnici finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico. Il personale viene individuato in una struttura propria di ogni Ente di gestione, struttura che prevede espressamente la figura del direttore e la funzione di guardiaparco con la qualifica di agente di polizia giudiziaria.
Infine, come importante annotazione, deve essere rilevato che la legge-quadro ligure prevede l'immediata convocazione di conferenze per l'istituzione dei Parchi regionali delle Alpi Liguri e del Finalese: in relazione al primo di questi due parchi se ne sottolinea l'importanza in quanto, con le confinanti aree protette piemontesi e francesi, potrebbe costituire la quota ligure del previsto (dal 1970) Parco internazionale delle Alpi Marittime.