Federparchi
Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali


PARCHI
Rivista del Coordinamento Nazionale dei Parchi e delle Riserve Naturali
NUMERO 16 - OTTOBRE 1995


OSSERVATORIO REGIONI
a cura di Roberto Saini

Aree protette provinciali: realtà o utopia?

L'attuazione della legge 8 giugno l990, n.142, per quanto concerne quella parte che assegna alle Province nuove funzioni, tra le quali quelle in materia di aree protette, è ancora in una fase che certamente non può essere definita a regime.
E' noto infatti che l'articolo 3 della citata legge 142/90 affida alle Regioni il compito di legiferare per definire i limiti di competenze provinciale per ognuna delle materie elencate all'articolo 14 e per garantire una attiva partecipazione delle Province al processo di definizione delle competenze di ogni livello istituzionale.
In questo quadro è significativa la prima esperienza che si è concretizzata nella Provincia di Torino attraverso l'istituzione del primo Parco naturale di interesse provinciale in Italia in attuazione delle legge 142/90. Infatti la legge regionale piemontese del 1992 di adeguamento alla legge-quadro in materia di aree protette, la legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha colto l'occasione per inserire norme di adeguamento anche alla legge 142/90 con ciò consentendo di avviare, da parte delle Province, una politica di settore. Infatti tale normativa regionale prevede che le Province partecipino al processo di individuazione delle aree meritevoli di tutela sul territorio regionale, in quanto stabilisce che le indicazioni delle Province per la predisposizione del piano regionale delle aree protette siano "acquisite attraverso conferenze finalizzate alla redazione di documenti di indirizzo fondati sull'analisi territoriale delle aree da destinarsi a protezione". Fissa pertanto il principio che tutte le aree protette, ivi comprese quelle di interesse provinciale, metropolitano o locale, siano istituite con legge regionale che deve garantire, per i parchi e le riserve naturali provinciali, una gestione affidata ad enti di diritto pubblico a prevalente partecipazione provinciale per le quali le Province provvedono a garantire i finanziamenti per il conseguimento dei fini istitutivi e la Regione contribuisce agli oneri gestionali sulla base dei programmi operativi approvati dagli enti stessi.
La logica sottesa a questa norma è quella di garantire la realizzazione del disegno contenuto nella legge 394/91, e cioè la definizione di un sistema nazionale di aree protette articolato mediante i diversi livelli di classificazione previsti dalla legge stessa che vede un complesso di parchi e riserve di carattere nazionale, regionale e provinciale o locale. L'occasione fornita dalle legge regionale del 1992 è stata prontamente colta dall'amministrazione provinciale di Torino, che ha avviato con celerità un primo passo di avvicinamento verso l'obiettivo di costituire un sistema provinciale di protezione attraverso l'istituzione di aree protette; passo che si è materializzato mediante la redazione di un documento predisposto tra Provincia ed Enti locali interessati che è stato sottoposto alla Regione affinché provvedesse, con propria legge, all'istituzione del parco.
E' così stato istituto, con la legge regionale 1° marzo 1995, n. 25, il Parco naturale di interesse provinciale del Lago di Candia, area che si estende su un territorio complessivo di poche centinaia di ettari, ma che assume un valore fondamentale proprio per questa sua caratterizzazione di prima area protetta provinciale a livello nazionale istituita in forza del dettato della legge 142/90.
La legge istitutiva, tenendo conto delle indicazioni emerse dal documento di indirizzi predisposto in sede locale, oltre a delimitare i confini dell'area protetta, ne individua le finalità, affida la gestione ad un ente "leggero"
(con un Consiglio composto da soli S consiglieri, di cui tre di nomina provinciale e due di nomina locale) che, essendo a prevalente partecipazione provinciale così come prescritto dalla legge generale, garantisce la gestione attraverso l'utilizzo degli uffici provinciali e delle guardie di caccia e pesca dipendenti dell'amministrazione provinciale (alla Provincia compete comunque il coordinamento della vigilanza), stabilisce le forme di pianificazione territoriale, in analogia alla strumentazione prevista per le aree protette nazionali e regionali, e individua le fonti dalle quali attingere per garantire il funzionamento del parco sotto il profilo finanziario.
Questa prima esperienza, come detto, costituisce un' importante tappa nel contesto nazionale in materia di aree protette perché apre una strada nuova per garantire l'attuazione della previsione della legge-quadro nazionale di costituire un sistema diffuso di parchi e riserve naturali che veda coinvolti tutti i livelli istituzionali e che possa collocarsi in un quadro complessivo, riassunto nella carta della natura, che può portare l'Italia a livelli europei ed a dignità internazionale.