Federparchi
Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali


PARCHI
Rivista del Coordinamento Nazionale dei Parchi e delle Riserve Naturali
NUMERO 18 - GIUGNO 1996


NOTES
 



L'esercizio della caccia nei parchi nazionali
Prima di entrare nel merito delle problematiche concernenti l'esercizio della caccia nei parchi naturali lombardi, occorre brevemente illustrare i disposti della normativa statale e, in particolare, quelli della legge 394/91, richiamati dalla legislazione sull'attività venatoria (legge 157/92). Le norme della legge-quadro sulle aree protette, cui espressamente si richiama la disciplina sull'attività venatoria, sono principalmente due: la prima riguarda il divieto di caccia nei parchi e nelle riserve naturali regionali (articolo 22, VI comma, legge 394/91), disposizione rientrante nelle "norme quadro", ossia i principi fondamentali a cui le Regioni devono attenersi nel legiferare in materia di aree protette e a cui devono adeguare la propria legislazione, qualora, come in Lombardia, già prodotta prima dell'entrata in vigore della legge 394/91. La seconda norma richiamata è, poi, quella (articolo 32, legge 394/91) riguardante la facoltà attribuita alle Regioni di istituire, d'intesa con gli Enti gestori di parco e con gli Enti locali interessati, "aree contigue" a quelle protette, in cui consentire l'esercizio controllato della caccia, riservato ai soli residenti, garantendo, comunque, nel contempo, mediante piani e programmi, "un'adeguata tutela territoriale ed ambientale al fine di assicurare la conservazione dei valori presenti nelle limitrofe zone protette".
A tali disposti della legge-quadro 394/91 fa espresso riferimento l'articolo 21, I comma, lettera b), della legge 157/92, che, nel ribadire, in armonia con la legge-quadro sulle aree protette, il divieto di caccia nei parchi e nelle riserve naturali sia nazionali che regionali, ha prorogato, rispetto alla legge 394/91 e con esclusivo riferimento ai parchi naturali regionali istituiti prima della stessa legge 394, il termine di adeguamento della legislazione regionale ai disposti sul divieto di caccia, spostandolo al 1/1/1995 (termine ora nuovamente prorogato al 30/6/1996, con vari decreti legge, sempre reiterati).
Nel prorogare detto termine, la citata norma della legge 157 ha attribuito alle Regioni la facoltà di riperimetrare, entro il suddetto termine di adeguamento, i parchi istituiti prima dell'entrata in vigore della legge-quadro sulle aree protette, "anche al fine dell'applicazione dell'articolo 32, III comma, della legge 394/91", ossia al fine di individuare le "aree contigue".
Poste tali necessarie premesse sui disposti contenuti nelle leggi-quadro in materia di aree protette ed attività venatoria e sui loro rapporti, è necessario tracciare il quadro dell'attuale situazione regionale. Con legge regionale 16/8/1993 n. 26 la Regione Lombardia si è adeguata ai disposti della legge 157/1992. Detta legge, però, nel sancire il divieto di caccia nei parchi e riserve naturali, si limita, per quanto riguarda i parchi naturali istituiti prima della legge 394/1991 (in Lombardia tutti i parchi, tranne Spina verde di Como) a disporre che la Regione, relativamente ai predetti parchi, dovrà adeguare la propria legge regionale 86/1983 al divieto di caccia entro il 1/1/1995 (termine prorogato al 30/6/1996 solo con disposizioni normative statali, ma non regionali), procedendo, nel frattempo, all'eventuale riperimetrazione dei parchi, anche al fine di individuare le aree contigue (articolo 43, I comma, lettera b), legge regionale 26/1993). A seguito di tale disposto della legge regionale 26/1993 e considerato che, per gli aspetti venatori, la legge regionale 86/1983 si pone nettamente in contrasto con i disposti delle leggi-quadro 394/91 e 157/92, in quanto consente l'esercizio della caccia nel parchi naturali regionali (ad esclusione delle zone di riserva naturale integrale ed orientata), sono stati predisposti appositi progetti di legge, l'ultimo dei quali, 137 bis, approvato dall'Assemblea consiliare in data 8/3/1995. Nel citato p.d.l. 137 bis si individua nel Ptc di parco lo strumento attraverso cui riperimetrare, entro il termine del 1/1/1995 (ora 1/1/1996),1'area a parco naturale e, nel contempo, individuare, normandole, le aree contigue, considerate vere e proprie aree pre parco. Il Governo ha, però, censurato il citato P.d.l., rinviando il testo normativo all'esame del Consiglio regionale. Le censure mosse riguardano il contrasto tra la legge regionale 86/1983, che consente la caccia nei parchi naturali, e i disposti sul punto dettati dalle leggi-quadro 394/1991 e 157/1992. Secondo il Governo, infatti, il Ptc di parco, così come attualmente disciplinato dalla legge regionale 86/1983, può articolare in aree differenziate solo il territorio di parco, in cui la caccia va, in ogni caso, vietata.
Dalle suddette posizione governative discende, in conclusione, che:

  • a) i disposti della legge regionale 86/1983, relativi all'esercizio venatorio nei parchi naturali, sono da ritenersi soggetti all'effetto abrogativo previsto dall'articolo 10 della legge 62/1953, in quanto nettamente contrastanti con le norme-quadro statali (articolo 22, VI comma, legge 394/1991 e articolo 21, I comma, lettera b), legge 157/1992)
  • b) il predetto "effetto abrogativo" comporta quindi che, in caso di mancato adeguamento entro il termine del 1/1/1996 (salvo ulteriori proroghe) della legislazione regionale, scatterà automaticamente, alla predetta data, nei parchi naturali regionali istituiti prima della legge 394/1991 il divieto di caccia, che opererà entro i confini originari di parco, fissati dalla legge istitutiva o da quella di approvazione del Ptc, ciò indipendentemente dalle peculiarità territoriali dei parchi lombardi, in cui, com'è noto, non tutte le aree sono caratterizzate da rilevanti interessi faunistici e naturalistici.

In via del tutto conclusiva appare opportuno rilevare che, stante il citato effetto abrogativo, non può ritenersi del tutto infondata la tesi secondo cui nei predetti parchi regionali, così come originariamente perimetrati, il divieto di caccia sia già attualmente operante, non avendo la Regione, come sopra detto, provveduto a prorogare il termine del 1/1/1995 fissato con propria legge (26/93). (Emilia Benfante)

 

Nasce un diploma universitario per manager del verde urbano e del paesaggio
E' stato attivato presso la Facoltà di agraria dell'Università di Pisa un corso di diploma ("laurea breve") in "Gestione e difesa del verde urbano e del paesaggio" . Si tratta di un orientamento del diploma in "Produzioni vegetali", che si viene ad affiancare all'altro in "Difesa delle piante e dei prodotti vegetali", già attivo da quattro anni. Il corso si propone di formare un tecnico specializzato nella gestione del verde urbano, ricreazionale, sportivo e paesaggistico e degli inerbimenti tecnici, pronto per il mondo operativo e per il quale si intravedono interessanti prospettive occupazionali, anche se non è preclusa la prosecuzione degli studi nell'ambito del corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie.
Per informazioni: Segreteria della Facoltà di agraria, Via del Borghetto, 80 - 56124 Pisa, Tel. 050/578597 - Fax 050/541537, oppure: Prof. Giacomo Lorenzini, Tel. 050/960092 - Fax 050/960622.


L'attività di formazione dell'agenzia dei servizi del coordinamento

L'attività di formazione, che rientra tra gli obiettivi prioritari che il Coordinamento nazionale dei parchi e delle riserve naturali ha perseguito fino dalla sua nascita, è stata affidata, come organizzazione generale, alla propria Agenzia dei servizi a partire dalla seconda metà del 1995.
In questo periodo sono state attivate alcune iniziative che hanno consentito di consolidare questo settore di competenza dell'Agenzia: in questa sede vogliamo ricordare l'intesa sottoscritta tra Coordinamento ed Istituto Pangea di Sabaudia per l'avvio di corsi di formazione diretti al personale che già opera all'interno delle aree protette, articolati in alcuni moduli rivolti a diverse figure professionali, corsi che sono comunque aperti anche a personale di enti e soggetti diversi dagli Enti di gestione (Regioni, Province, Comuni, Comunità montane) ivi compresi tutti coloro che sono interessati a ricevere una formazione utile per potersi occupare concretamente della gestione dei parchi e delle riserve naturali. Nel corso del 1996 sono previste altre iniziative: in particolare, a fine giugno si svolgerà nel Gargano uno stage sul tema della gestione delle zone umide, a settembre (o inizio ottobre) è prevista una iniziativa nel Parco dell'Etna sui sistemi informativi applicati alla pianificazione territoriale delle aree protette e, per fine anno, si terrà un ultimo stage sul turismo e la sua integrazione con la tutela degli ambiti naturali di maggior pregio e delicatezza nel Parco nazionale della Val Grande. Queste ultime iniziative, che saranno comunque curate dall'Agenzia dei servizi, troveranno un appoggio concreto e di qualità anche nel supporto tecnico dell'Istituto Pangea con il quale è prevista, a breve termine, la formalizzazione di un'altra convenzione diretta ad ampliare il rapporto collaborativo tra i due soggetti. (Roberto Saini)