Federparchi
Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali


PARCHI
Rivista del Coordinamento Nazionale dei Parchi e delle Riserve Naturali
NUMERO 19 - OTTOBRE 1996


NOTIZIE PARLAMENTO
a cura di Piero Antonelli


Nel nostro Paese il quadro della legislazione ambientale, sia in generale che per lo specifico del settore dei rifiuti, si presenta molto complesso, da un lato per il gran numero di leggi e decreti che regolano la materia e, dall'altro, per la settorializzazione delle competenze tra i vari livelli di Govemo, fonte a volte di inerzia e ritardi e conflittualità tra i diversi soggetti. Non sempre agevole risulta, inoltre, l'attività ermeneutica in materia di rifiuti a causa di una certa disomogeneità di indirizzo delle leggi di settore che hanno visto la luce in periodi diversi.
A tale situazione di fatto il Govemo è intervenuto attraverso l'approvazione, il 20 settembre scorso in Consiglio dei ministri, della bozza di decreto legislativo sui rifiuti con il quale il ministro dell'ambiente Edo Ronchi intende cercare di armonizzare la normativa esistente mediante la redazione di questo testo unico di settore.
Il testo, che dopo il parere delle commissioni parlamentari entrerà in vigore e sul quale il ministro da alcuni mesi stava lavorando, oltre a provvedere a riorganizzare la gestione dei rifiuti in Italia assume il carattere formale di testo unico delle norme che disciplinano la materia dei rifiuti "al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della speciale natura dei rifiuti pericolosi".
La filosofia del provvedimento, sulla cui necessità e urgenza non è possibile dissentire, e sui cui obiettivi di fondo trova il consenso più generalizzato sia tra le istituzioni pubbliche che tra i soggetti privati interessati, appare peraltro in parziale controtendenza con quanto il Govemo ha finora elaborato sul versante istituzionale e del decentramento amministrativo.
In questo senso si possono porre più di una questione rispetto alla ripartizione delle competenze che al capo II del D.Lgs provvede a disciplinare. Il ruolo dello Stato resta del tutto preminente nell'impostazione del ministro che qualifica come di competenza statale, oltre alle funzioni di indirizzo, coordinamento e regolazione generale, relative alle attività connesse ai rifiuti anche tutta una serie di funzioni di puntuale disciplina che potrebbero benissimo essere attribuite ai livelli di governo sub-statali.
In questa prospettiva lo spazio che il decreto legislativo riconosce alle Regioni, alle Province e ai Comuni appare del tutto inadeguato in vista di un processo di trasferimento verso il basso di funzioni amministrative, risorse e competenze che nel disegno di legge A.S. n. 1124 (cd. Bassanini), è disegnato in modo del tutto appropriato in vista di una trasformazione dello Stato in senso federalista.
In modo del tutto analogo e sempre per quanto attiene gli aspetti più propriamente di carattere istituzionale, il decreto legislativo appare del tutto ignorare le scelte operate dal legislatore con la legge 142/90 che, partendo dalla considerazione che molte funzioni ambientali sono essenzialmente di dimensione intermedia, consolida e potenzia il ruolo della Provincia in questo settore. Così con l'attribuzione alle Province dei compiti connessi con l'organizzazione dello smaltimento rifiuti, e quindi con la redazione del piano provinciale di disciplina dello smaltimento dei rifiuti, si è individuato un soggetto istituzionale sul quale far coincidere oltre alle funzioni di controllo anche quelle di programmazione di settore e di ambito intermedio, che trova giustificazione nella tendenza dei bacini di utenza di coincidere sostanzialmente con il bacino provinciale.
Tra gli aspetti del decreto legislativo più innovativi ve ne sono alcuni che meritano un breve cenno. In particolare con il provvedimento si procederà alla riorganizzazione del catasto dei rifiuti, al fine di assicurare un sistema unitario di raccolta dei dati relativi alla gestione dei rifiuti attraverso la comunicazione annuale da parte dei Comuni della quantità di rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio, dei soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti e dei costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti.
Lo stesso D.Lgs provvede a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani per ambiti ottimali (assumendo come riferimento l'ambito provinciale) necessari al superamento della frammentazione delle gestioni e nel conseguimento di adeguate dimensioni gestionali definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.
I Comuni dovranno poi riorganizzare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto, l'intero ciclo gestionale dei rifiuti solidi urbani in base a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
In ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari al 30% dei rifiuti entro il sesto anno. La mancata attuazione di questi obiettivi penalizzerà i gestori di discariche che dovranno versare una sovrattassa sul contributo per lo smaltimento dei rifiuti in discarica.
Una delle novità più importanti introdotte dal decreto legislativo è quella relativa alla trasformazione della tassa smaltimento rifiuti in tariffa. Infatti, a decorrere dal sesto mese dalla data di entrata in vigore del decreto, è istituita la tariffa per capire i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti. Essa deve essere commisurata a parametri autonomamente deliberati dai Comuni, tenendo conto in via prioritaria delle quantità prodotte e favorendo le aree adibite a verde. La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduce locali, aree scoperte ad uso privato a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.
Su quest'ultimo punto occorre, peraltro, rilevare come gli Enti locali non siano del tutto favorevoli a una tale trasformazione, sia per una valutazione di carattere finanziario, in quanto i costi per l'utenza subirebbero un sostanziale incremento dovuto all'applicazione dell'aliquota Iva al 19%, che per ragioni di natura organizzativa in quanto la trasformazione della tassa in tariffa impone nuove modalità di organizzazione sia per quanto attiene le procedure di accertamento che di riscossione della tariffa.