Federparchi
Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali


PARCHI
Rivista del Coordinamento Nazionale dei Parchi e delle Riserve Naturali
NUMERO 22 - SETTEMBRE/DICEMBRE 1997
 

Osservatorio Regionale
a cura di Roberto Saini


Con la legge regionale 24 luglio 1997, n. 19, la Regione Puglia è entrata a far parte del novero delle Regioni che hanno adeguato la propria legislazione alle norme ed ai principi della legge 394/91.
Si tratta di un provvedimento "sofferto" in quanto la sua elaborazione e la sua definizione, fino all'approvazione da parte del Consiglio Regionale, hanno comportato un lungo ed intenso lavoro di cui bisogna dare atto agli uffici dell'Assessorato all'Ambiente che si sono impegnati per arrivare al traguardo.
Sotto il profilo dei contenuti la legge regionale pugliese 19/97 segue in modo abbastanza rigoroso il percorso logico della legge 394/91, ma introduce anche alcuni elementi degni di sottolineatura. Tra questi vogliamo ricordare in particolare la previsione esplicita di istituire aree protette di interesse provinciale in aggiunta a quelle regionali: si tratta di una scelta che, seppure consentita dalla legge-quadro, non tutte le Regioni che hanno provveduto all'adeguamento delle loro normative hanno fatto; ciò non impedisce ad alcuno di procedere ad istituire aree protette di interesse provinciale, ma un richiamo così netto fa emergere una scelta ed una volontà politica ampiamente condivisibile nella prospettiva di costituire un Sistema nazionale di parchi e riserve naturali che veda impegnati nell'opera di tutela tutti i livelli istituzionali.
Anche per quanto concerne il momento gestionale questo principio viene sottolineato e ripreso nella legge pugliese in quanto si prevede di affidare la gestione delle aree protette di qualsiasi livello a Province, Comunità Montane, Città Metropolitana, Comuni, che la esercitano attraverso l'istituzione di Enti di diritto pubblico che paiono assumere le caratteristiche di strumentalità rispetto all'Ente che li istituisce.
Un altro elemento che possiamo definire innovativo rispetto al quadro generale delle norme di adeguamento già approvate dalle Regioni è quello relativo al procedimento di istituzione delle aree protette: è infatti prevista una procedura che porta all'istituzione mediante legge regionale, ma che prevede una prima fase di preconferenza tra i soggetti interessati, che consente alla Giunta Regionale di predisporre il relativo disegno di legge, seguita da una seconda fase consistente in una vera e propria conferenza finalizzata alla definizione del testo del disegno di legge da sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale: in questo contesto l'unico soggetto titolato a presentare leggi istitutive resta pertanto la Giunta Regionale, anche se è ammessa l'iniziativa popolare, prevista da un apposito articolo della legge pugliese. Resta il dubbio, da quanto si può dedurre dalla lettura della normativa, sulle modalità che deve o può seguire un singolo consigliere Regionale che desideri proporre una propria iniziativa legislativa, in quanto non è pensabile che lo stesso consigliere sia espropriato di questa funzione.
Vi è poi da sottolineare la distinzione che è prevista tra la figura del Direttore (soggetto tecnico) e quella del Segretario (soggetto amministrativo): in altri termini viene introdotta, con questa scelta puntuale, la strada della distinzione e divisione dei due ruoli che, invece, sono generalmente riconducibili, nella legislazione delle altre Regioni, all'unica figura del Direttore, così come peraltro previsto dalla stessa legge 394/91, che assolve entrambi i ruoli e se ne assume la piena responsabilità dirigenziale.
La legge 19/97 della Regione Puglia contiene poi al suo interno l'elencazione delle aree protette in progetto che ammontano complessivamente a 33: per ognuna di queste è allegata alla legge una scheda tecnica identificativa che consente di comprendere le motivazioni tecniche che giustificano e motivano la scelta del legislatore di destinarle a protezione attraverso l'istituzione di un parco o di una riserva naturale o di altra forma di tutela. Vi è da dire che, confermando quanto espressamente previsto dalla legge-quadro nazionale, tutte le aree protette della Regione Puglia che saranno istituite saranno soggette al divieto di esercizio dell'attività venatoria.
Un'ultima curiosità contenuta nella legge pugliese è costituita dal fatto che si prevedono finanziamenti "anche regionali" facendo intendere che è volontà del legislatore che al finanziamento concorrono prioritamente quei soggetti (Comuni, Comunità Montane, Città Metropolitana, Provincie) ai quali sarà di fatto affidata la gestione.
Il processo di adeguamento delle normative regionali alla legge 394/91, con questa legge pugliese, consente di avvicinarsi al traguardo di una legislazione regionale complessivamente omogenea su tutto il territorio nazionale, seppure con le differenziazioni che ogni Regione ritiene di dare al proprio sistema di protezione. Mentre scriviamo è annunciata anche la nascita di un'altra legge di adeguamento, quella della Regione Lazio, che ci ripromettiamo di commentare sul prossimo numero di questa Rivista, che consente di ridurre a poche unità le Regioni ancora inadempienti.