Federparchi
Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali


PARCHI
Rivista del Coordinamento Nazionale dei Parchi e delle Riserve Naturali
NUMERO 22 - SETTEMBRE/DICEMBRE 1997


Considerazioni sulla classificazione e l'elenco ufficiale delle aree naturali protette
Antonello Nuzzo *
 



La classificazione delle aree naturali protette, la formazione dell'elenco ufficiale e la sua gestione nel tempo costituiscono alcuni tra i tanti aspetti della L. n. 394/91, la cui avanzata fase attuativa richiede chiarimento, verifica ed approfondimento nel rapporto tra Ministero dell'Ambiente e Regioni: per quello che la legge dice, a volte confusamente; per quello che la legge non dice, ma diviene operante nella prassi corrente.
I richiami alla legge riguardano: I'art. 2, commi 1, 2, 3, per la classificazione delle aree; I'art. 2, comma S e l'art. 3, comma 4, lett. a), per le ulteriori classificazioni a cure del Comitato; I'art. 4, comma 3 per i criteri di massima riferiti alle "altre aree naturali protette di interesse locale" ed alle "aree verdi urbane e suburbane", a cure del Programma triennale.
I richiami alla prassi riguardano la gestione dell'elenco ufficiale - art. 3 comma 4, lett. c); art. 5, comma 3, della legge quadro - approvato con deliberazione del Comitato per le aree naturali protette nel dicembre '93; aggiornato una prima volta nel dicembre 1995; sostituito integralmente con un nuovo elenco nel dicembre 1996;
Occorre ricordare che la deliberazione del dicembre '93 oltre all'approvazione dell'elenco adottava una prima classificazione - parco nazionale; riserva naturale statale; parco naturale interregionale; parco naturale regionale; riserva naturale regionale; zona umida di importanza internazionale; altre aree naturali protette -; con una specifica deliberazione del dicembre '96 è state adottata una nuova classificazione, ad integrazione della precedente, con l'inserimento delle zone di protezione speciale della direttiva 79/409/CEE e delle zone speciali di conservazione della direttiva 92/437/CEE, quest'ultima non ancora formalmente recepita in Italia.
Tanto la classificazione che la gestione dell'elenco ufficiale costituiscono oggi temi ineludibili di verifica per l'azione di indirizzo e coordinamento del Ministero dell'Ambiente nel quadro nazionale; un ripensamento sulla classificazione è indispensabile oggi anche nel contesto della questione apertasi nel luglio '97 in sede di Conferenza Stato Regioni per quanto riguarda il recepimento della direttiva 92/43/CEE e la sua regolamentazione in Italia; I'elenco ufficiale resta, a tutt'oggi, I'unico riferimento utile a dare un quadro complessivo della situazione nazionale; anche se il semplice assemblaggio delle voci di una lista non può costituire "sistema" I'elenco ufficiale è pur sempre il primo passo verso la definizione di un campo di operatività unitario su cui Ministero e Regioni devono confrontarsi, con piena consapevolezza e non in termini episodici e casuali.
Un sommario esame dell'elenco ufficiale, nella sue comparizione, in evoluzione attraverso le tre edizioni, consente due rilievi principali:

  • ogni edizione ha comportato un differente raggruppamento delle "denominazioni" il cui riferimento alla classificazione ufficiale non è esplicito:
  • la Id edizione riguarda: parchi nazionali riserve naturali; zone umide; aree protette regionali; - la 2a edizione riguarda: parchi nazionali; riserve naturali statali; aree protette regionali: altre aree naturali protette (gestione pubblica); altre aree naturali protette (gestione privata);
  • la 3a edizione riguarda: parchi nazionali; riserve naturali statali; parchi naturali regionali; riserve naturali regionali; altre aree naturali protette.
  • ogni raggruppamento di denominazione salvo i parchi nazionali - comprende rilevanti disparità di situazioni, dove spesso l'attributo "naturale" è di difficile comprensione, o, in alcuni casi, apparentemente ingiustificato; le disparità si registrano soprattutto nelle riserve statali e nell'iniziativa regionale, così come registrata dall'elenco:
  • le riserve statali riguardano un insieme di casi in cui non sempre le finalità istitutive, a suo tempo dichiarate ed oggi verificabili nella gestione, possono rientrare in quelle della legge quadro;
  • i parchi regionali riguardano entità territoriali che vanno da un minimo di 4 ha nel "Parco dell'antichissima città di Sutri", ai 56.450 ha nel "Parco regionale naturale del Sirente-Velino"; I'elenco riporta la "superfice conforme" ma non dice nulla sulla superfice effettiva interessata dal provvedimento istitutivo;
  • le altre aree naturali protette comprendono una casistica tanto vasta quanto fantasiosa nella denominazione: parchi territoriali attrezzati, oasi, parchi archeologici storici naturali, biotopi, monumenti naturali, parchi urbani, parchi suburbani, sistemi di aree, aree attrezzate, riserve.

Poco si sa sul processo di formazione e gestione dell'elenco in sede Ministeriale, sulle modalità istruttorie, sui riscontri di corrispondenza tra classificazione ufficiale e denominazione specifica, sulle verifiche nel tempo riferite alla gestione delle aree; sono note solo le scadenze annuali in cui "i soggetti pubblici o privati" fanno richiesta, compilando la scheda apposita; la funzionalità di questa non può che destare dubbi quando, il modello proposto si interessa alla gestione dell'area protetta con riferimento solo "all'eventuale" provvedimento di insediamento, lasciando forse intendere la possibilità di aree in elenco senza soggetto gestore.
E noto, ed è tema d'altrettanto note contestazioni, che un discrimine ineludibile per l'inserimento in elenco è quello dell'assenza delle attività venatorie: presumibilmente all'esistenza del divieto di caccia si riferisce la "superficie conforme" che appare nella tabella dell'elenco ufficiale con l'indicazione dell'estensione in ettari, unico elemento di caratterizzazione delle aree incluse, altre alla denominazione.
A superamento dell'inesistenza di un confronto o, si dovrebbe dire forse, del disinteresse oggi registrabile per un confronto tra Ministero e Regioni sui temi della classificazione delle aree e della gestione dell'elenco ufficiale, la questione complessiva andrebbe riproposta nel quadro del ruolo ministeriale di indirizzo e di coordinamento delle iniziative, con una loro verifica continua ad evitare aree protette che nascono e restano, nel tempo, "di carta" o meglio "sulla carta"; quattro temi potrebbero dar luogo ad un possibile nuovo impegno congiunto, tra Ministero e Regioni, sulla questione: - la definizione di una nuova scheda tipo per attivare l'iscrizione nell'elenco;

  • l'intesa su modalità univoche di selezione dei casi;
  • l'iscrizione in elenco con riferimento specifico alla classificazione ufficiale;
  • la preistruttoria regionale sulle proposte di iniziativa privata;

La questione qui sollevata è tanto più delicata e rilevante in quanto dalla presenza di un'area protetta nell'elenco ufficiale dipende, in particolare, la possibilità dell'assegnazione dei contributi a carico dello Stato, esplicitamente prevista all'art. 5, comma 3, della legge quadro; in generale, dovrebbe anche dipendere dall'elenco, la priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali risultante dall'art. 7 della legge stessa, riguardante le misure di incentivazione.
Nella formazione del primo Programma triennale per le aree protette, nel dicembre '93, il confronto tra Segreteria Tecnica e Regioni aprì una discussione sul complesso dei criteri del riparto dei finanziamenti, sia per quanto riguarda l'entità da attribuire all'iniziativa statale ed a quella regionale, sia per un differenziato contributo alle varie Regioni: in quest'ultimo caso si tentò, per la prima volta, la definizione di parametri differenziati in funzione delle disparità risultanti dalle varie situazioni regionali.
Il secondo Programma, nel dicembre 1995, ed il suo adeguamento, nel dicembre '96, non recano traccia di un proseguimento di tale indirizzo di lavoro né di alcuna fase di formazione delle scelte aperta al confronto e al contributo regionale; si è abbandonato il tentativo di una ricerca esplicita di argomenti per la motivazione delle decisioni e di parametri differenziati per i criteri di riparto dei finanziamenti; la problematica è stata risolta drasticamente scegliendo l'estensione territoriale "conforme" quale unico parametro di base per il riparto.
Resta dunque latente il rischio di una dispersione delle pur esigue risorse su localizzazioni con differente grado di definizione e con capacità operativa ancora tutta da scoprire; anche la finalizzazione degli impieghi resta di necessità relegata in un campo di operatività che, per casistica delle problematiche, non può che risultare fittizio.
La necessità di chiarezza e trasparenza nella classificazione, delle aree protette e nella formazione e gestione dell'elenco ufficiale, coinvolge dunque un campo più vasto, comportando conseguenze anche nelle valutazioni dei fabbisogni, nella disponibilità di risorse e nel loro impiego.
Su questo tema occorre riprendere il confronto tra Ministero e Regioni: ad integrazione del classico ed unico parametro popolazione/superficie, attualmente in uso, altri criteri - rispondenza della normativa regionale alla legge quadro; capacità di cofinanziamento; capacità di spesa; esistenza di piani, programmi, progetti; definizione di priorità ecc. - sono disponibili e desumibili dal quadro comunitario e dall'esperienza operativa delle Regioni; nuovi e più adeguati indirizzi potrebbero orientare la programmazione complessiva in materia in aree protette per superare gli schematismi, la casualità e l'episodicità tanto del Ministero dell'Ambiente che delle Regioni, verso l'effettiva formazione di un sistema unitario ed organico di aree protette conforme al disposto della legge quadro.

* Regione Toscana