Federparchi
Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali


PARCHI
Rivista del Coordinamento Nazionale dei Parchi e delle Riserve Naturali
NUMERO 22 - SETTEMBRE/DICEMBRE 1997


La disciplina del regime autorizzatorio delle attività commerciali degli Enti di gestione dei parchi
Claudio Malavasi *
  Il quadro di riferimento
Per il disposto degli articoli 45 della Legge 426/71 e 57 del relativo regolamento le disposizioni sulla disciplina del commercio non si applicano e quindi non occorre né l'iscrizione nel registro, né l'autorizzazione commerciale alle persone che svolgono attività commerciale disciplinata da leggi speciali. In particolare l'art. 61, comma 12, lettera 1), del D.M. 375/88 dispone che agli enti pubblici si applica il regime di esenzione limitatamente a quelli che "vendono pubblicazioni o altro materiale informativo anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, alla condizione che afferisca all'oggetto della loro attività". A questa esenzione si deve aggiungere quella prevista dall'art. 16 comma 2 della legge 394/91 che riguarda le cessioni "di materiale divulgativo, educativo e propagandistico di prodotti ecologici, nonché le prestazione di servizi esercitate direttamente dall'Ente parco".
Si ritiene pertanto che per la vendita di tutti gli altri prodotti, non compresi nelle due summenzionate esenzioni, necessiti sia l'iscrizione al R.e.c. che l'autorizzazione amministrativa rilasciata dal sindaco ai sensi dell'art. 24 della L. 426/71.
 

Definizione del commercio al minuto
Esercita, agli effetti della legge 11 giugno 1971 n. 426, sulla disciplina del commercio, I'attività di commercio al minuto su aree ed in locali privati, chiunque professionalmente e con carattere di abitualità acquista merci e le rivende, mediante l'attuazione di qualsiasi forma di distribuzione, direttamente al consumatore finale.
Il Ministero dell'industria e del commercio con circolare n. 180610 dell'8 marzo 1972 ha stabilito, tuttavia, che sono assoggettati all'osservanza delle norme legislative e regolamentari, coloro i quali esercitano l'attività in modo saltuario e provvisorio; non sono soggetti, invece, coloro che svolgono la stessa attività in modo del tutto sporadico ed occasionale, perché non conferiscono all'attività stessa il carattere della professionalità.
Consegue, dalla definizione data, che i Centri Parco dove si effettua la vendita di merci diverse da quelle previste in esenzione dall'art. 61 comma 12, lettera 1) del D.M. 375/88 e dall'art. 16 comma 2 della Legge 394/91 di cui al punto precedente debbano pertanto essere dotati di autorizzazione amministrativa.
 



L'autorizzazione commerciale per l'esercizio di vendita (Art. 24 L. 426/71)
Le autorizzazioni, così come disposto dall'art. I del D.M.4 agosto 1988 n.375 possono essere:

  • a) temporanee: quando autorizzano lo svolgimento dell'attività commerciale "soltanto per i giorni" di fiera, feste e mercati o di altre riunioni straordinarie di persone (art. 41 comma 11 del D.M. 375/88) - la condizione è che allo stesso soggetto, nell'arco dell'anno solare, non può essere concesso un periodo superiore ai 59 giorni di svolgimento dell'attività;
  • b) stagionali: quelle che autorizzano l'esercizio dell'attività commerciale per una stagione, la cui ampiezza non può coinvolgere un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni (art. 41 comma 10 del D.M.375/88);
  • c) annuali: quelle che autorizzano l'esercizio dell'attività commerciale per un intero anno o comunque per un periodo superiore a 180 giorni all'anno.

Il rilascio di ciascuno dei 3 tipi di autorizzazione sopra indicati può avvenire soltanto a favore di soggetti iscritti al Rec per le attività che si intendono esercitare.

 



Modalità di richieste delle autorizzazioni
Le domande intese ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione ad aprire nuovi esercizi di vendita al minuto per tutte le tabelle, per qualsiasi superficie e con qualunque sistema di vendita deve essere indirizzata e presentata al sindaco del Comune nel cui territorio ha sede o deve aver sede l'esercizio in quanto lo stesso è l'unico organo competente a rilasciare le autorizzazioni amministrative per l'esercizio dell'attività commerciale su aree ed in locali privati.
A tale domanda si applica il regime del silenzio assenso di cui all'art. 20 della L. 241/90 che decorre dopo 90 giorni così come previsto dalla lettura coordinata del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 407 al punto 55 che si riferisce proprio all'insediamento, trasferimento od ampliamento di attività commerciali non alimentari e del D.P.R. 18 aprile 1994 n. 384 art. 3.
Requisiti per presentare la domanda:

  • tutti i dati del richiedente;
  • indicazione dell'iscrizione al Rec ovviamente per tutte le specializzazioni merceologiche a cui la domanda di autorizzazione si riferisce;
  • tutti i riferimenti per la localizzazione della sede scelta per svolgere l'attività;
  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai fini della legge antimafia con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicati nell'allegato I del D.L. 8 agosto 1994 n. 490 e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi, nominativamente da indicare nella stessa dichiarazione.
 



Requisito professionale per esercitare l'attività di commercio
Si è prima affermato che è condizione qualificante ed indispensabile per poter esercitare l'attività commerciale è l'iscrizione nell'apposito registro degli esercenti attività commerciali che la legge 11 giugno 1971 n. 426 ha istituito presso tutte le camere di commercio italiane.
I requisiti per ottenere l'iscrizione al registro sono i seguenti:

  • a) la maggiore età;
  • b) l'avere assolto all'obbligo scolastico;
  • c) il possesso dei requisiti professionali;
  • d) il possesso dei requisiti morali;

Che cosa si intende al punto b) per l'avere assolto all'obbligo scolastico riferito al periodo di frequenza del richiedente stesso, si tratta cioè della licenza elementare per i nati sino al 1951, della licenza media inferiore per quelli nati dal 1952 ad oggi.
Per quello che concerne il punto c) riferito al possesso dei requisiti "professionali" si tratta dell'idoneità conseguita dopo l'esame davanti all'apposita commissione o al fatto di avere acquisito la pratica commerciale in due anni di attività negli ultimi cinque anni o di avere frequentato con esito favorevole corsi professionali od infine di possedere uno specifico titolo di studio.
Per quanto attiene ai titoli di studio i più utili al fine sono quelli di ragioniere e la laurea in economia e commercio anche se non sono gli unici abilitanti in quanto sussistono altri titoli di studio che garantiscono l'iscrizione al Rec ma limitatamente ad alcune tabelle (vedi geometra per il commercio di materiale edile).
Per quel che riguarda i requisiti morali il legislatore prevede che non possono ottenere l'iscrizione coloro che:

  • a) sono stati dichiarati falliti;
  • b) i condannati con sentenza passata in giudicato, per più di due volte in un quinquennio, sia a pena detentiva che a pena pecuniaria, per uno dei seguenti delitti (442, 444, 513, 515, 516, 517 c.p. o per uno dei delitti in materia di igiene o sanità o di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti in leggi speciali);
  • c) i sottoposti a misure di prevenzione e coloro che stati dichiarati delinquenti abituali;
  • d) i sottoposti a misure di prevenzione od a misure di sicurezza per la c.d. Legge antimafia.
 

Preposto ed i suoi sostituti
Quando il titolare dell'autorizzazione non attende di persona allo svolgimento dell'attività commerciale nell'esercizio dovrebbe farla svolgere, a suo nome e per suo conto, da un soggetto provvisto degli stessi requisiti morali e professionali che la legge 11 giugno 1971 n. 426 richiede per la persona fisica esercente l'attività commerciale.
Il preposto è comunque sempre persona scelta dal titolare dell'impresa e può versare con lui in un qualsiasi rapporto, non avendo il rapporto alcuna rilevanza agli effetti della legge n. 426/71, quel che è importante è che trattasi di persona iscritta nell'elenco speciale annesso al Rec, che l'iscrizione sia avvenuta a richiesta del titolare e che lo stesso abbia, di conseguenza, incaricato lo stesso di presiedere allo svolgimento dell'attività commerciale nell'esercizio. Il nominativo del preposto deve essere comunicato per iscritto al Comune nel cui territorio ha sede l'esercizio ai sensi dell'art. 24, comma 2, del D.M. 4 agosto 1988 n.375.
Per gli Enti come quelli in parola si ritiene sia applicabile l'obbligo di nomina prescritto dagli artt. 23, 24 e 26 del D.M. 375/88.
Occorre però ricordare che, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del citato D.M. 375/88 "il preposto di cui all'articolo 9 della legge (n.d.r. 426/71), in caso di sua assenza od impedimento per non più di quaranta giorni continuativi durante ciascun anno, può essere sostituito da persona non iscritta nell'elenco speciale delegata dal preposto o dal proprietario". La delega può essere anche orale e senza nessuna comunicazione al sindaco che ha emesso l'atto autorizzativo.
 

Destinazione d'uso dei locali destinati ad attività commerciale
Non è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione anche se potrebbe portare a conseguenze per le violazioni di cui al Capo I della Legge 47/85 in materia abusi urbanistici.
 



Le tabelle merceologiche
Come accennato in precedenza il rilascio delle autorizzazioni amministrative previste dall'art. 24 della legge 426/71 deve conformarsi alle tabelle merceologiche approvate dal Ministero dell'industria ai sensi dell'art. 37 della citata L. 426/71.
Pertanto le autorizzazioni alla vendita rilasciate dal sindaco devono contenere l'indicazione precisa per quale o per quali tabelle merceologiche sono rilasciate.
Ottenuta l'autorizzazione per una o più tabelle merceologiche l'Ente è autorizzato a porre in vendita tutte le merci comprese nelle tabelle stesse e comunque l'Ente può porre in vendita "solo" le merci comprese nelle tabelle merceologiche in relazione alle quali gli è stata rilasciata l'autorizzazione alla vendita.
Tabelle probabilmente da richiedere:

  • Tabella IX "Articoli di vestiario confezionati di qualunque tipo e pregio, compresi quelli di maglieria esterna e di camiceria, accessori di abbigliamento di qualunque tipo e pregio, esclusi quelli costituiti da oggetti preziosi, biancheria intima di qualunque tipo e pregio, calzature ed articoli in pelle e cuoio di qualunque tipo e pregio". Questa è una tabella solitamente contingentata e pertanto da acquistare da terzi;
  • Tabella X "Prodotti tessili di qualunque tipo e pregio compresi quelli per l'arredamento per la casa";
  • Tabella XII "Mobili, articoli casalinghi, elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi ed altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione sonora e visiva e materiale accessorio, materiale elettrico";
  • Tabella XIII "Libri ed altre pubblicazioni realizzate con procedimenti .. o di altro genere, audiovisivi compresi;
  • Tabella XIV Cl, C2, C3, C4, C7 in particolare rientrano in queste tabelle gli articoli di maglieria esterna e di camiceria con raffigurazioni di monumenti o di bellezze naturali del luogo (C4). Nella C3 rientrano tutti i prodotti per l'hobbistica, il bricolage, intrattenimento e svago mentre nella C2 gli articoli di cancelleria e cartoleria. La Cl richiama, fra le altre, gli articoli di bigiotteria.
 



Attività commerciali ed orari di vendita
Anche l'apertura di tali attività è sottoposta al regime generale che prevede:

  • a) chiusura totale nei giorni domenicali e festivi (tranne nei casi di esplicita deroga);
  • b) I'orario complessivo di apertura deve essere compreso nella fascia prevista dal sindaco con la propria ordinanza e sulla base della quale i singoli enti dovranno fare la propria opzione e comunicarla per iscritto allo stesso sindaco;
  • c) chiusura infrasettimanale obbligatoria di mezza giornata;

Esenzioni:
Con l'entrata in vigore della legge 31 gennaio 1994 n. 97 definita "legge della montagna" il legislatore con l'art. 16 ha stabilito che nei comuni montani con meno di mille abitanti e nei centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani individuati dalle rispettive regioni "gli orari di apertura e chiusura, le chiusure domenicali e festive nonché le tabelle merceologiche sono definite con apposito regolamento approvato dal consiglio comunale".
Ciò significa che gli esercizi commerciali con una semplice deliberazione del consiglio comunale possono essere sottratti ai vincoli posti dalla legislazione vigente sia in materia di limiti temporali di svolgimento delle attività sia in materia di tabelle merceologiche.
Si ha pertanto che gli orari degli esercizi commerciali e le tabelle merceologiche possono, autonomamente, essere deliberati dai consigli dei Comuni montani sia per l'intero territorio comunale che conta sino a mille abitanti e per i centri aventi sino a 500 abitanti e facenti parte di Comuni montani aventi popolazione superiore a mille abitanti. E pertanto chiaro che la norma agevolativa può trovare legittima applicazione per ciascun centro o nucleo abitato.

 



Vendita di beni altrui
In molti casi si è accertato che alcuni centri di parchi mettevano in vendita per conto di altri soggetti prodotti quali libri, magliette ecc., si trattava di vendita effettuata su beni altrui e per i quali all'Ente veniva riconosciuta una percentuale sulle vendite od anche un compenso forfettario.
In questa fattispecie il regime autorizzatorio previsto è quello definito dall'art. 115 del T.u.l.p.s. (R.D. 18 giugno 1931 n. 773) che prevede che il questore debba autorizzare tutte quelle attività nelle quali sia prevista una intermediazione effettuata con professionalità, abitualità ed organizzazione di beni altrui. E sottoposta a tale autorizzazione anche la mera esposizione.
L'art. 205 del Reg. d'esecuzione del T.u.l.p.s. fornisce un elenco esemplificativo delle persone tenute a richiedere l'anzidetta licenza e fra questi sono compresi i commissionari, i mandatari ecc.
Per tali oggetti occorre pertanto richiedere al Questore il rilascio di tale licenza che, essendo di polizia, è personale e viene pertanto rilasciata, solitamente, al presidente dell'Ente.
L'Ente, conseguito il titolo autorizzativo deve osservare i seguenti obblighi:

  • tenere un registro giornale degli affari ed annotarvi, di seguito e senza spazi in bianco, il nome, cognome e domicilio del committente, la data e la natura della commissione, il premio pattuito esatto e dovuto e l'esito dell'operazione (art. 120 T.u.l.p.s. e 219 Reg. T.u.l.p.s.);
  • il registro deve essere debitamente bollato, a norma di legge, in ogni foglio, numerato e, ad ogni pagina, vidimato dall'Autorità di P.S. che attesta del numero delle pagine nell'ultima di esse (art. 16 Reg. T.u.l.p.s.);
  • compiere operazioni od accettare commissioni solo da persone munite di carta d'identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente da una amministrazione dello Stato (art. 120 T.u.l.p.s.);
  • conservare il registro per un quinquennio a disposizione dell'Autorità di P.S. (art. 220 Reg. T.u.l.p.s.) ed esibirlo ad ogni richiesta degli Ufficiali ed Agenti di P.S. (art. 16 Reg. T.u.l.p.s.);
  • tenere permanentemente affissa nei locali di vendita in modo visibile la tabella delle operazioni alle quali si attende con la tariffa delle relative mercedi (art. 120 T.u.l.p.s.);
  • non compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella né ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa (art. 120 T.u.l .p.s.).

* Funzionario del comune di Modena Dottore Commercialista