Statuto |
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| Preambolo Ritenendo che le aree protette rivestano un ruolo primario nella conservazione della biodiversità, nel migliorare le condizioni di vita delle popolazioni, nel processo di contrasto e di adattamento al cambiamento climatico e che lo speciale regime di tutela e di gestione delle aree protette sia essenziale per:
Sottolineando
gli Enti e i soggetti pubblici e privati gestori di aree protette in Italia, consapevoli della propria primaria responsabilità nel perseguimento degli obiettivi sopra richiamati e della necessità di agire in rete, con lungimiranza e solidalmente, costituiscono la Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali (Federparchi-Europarc Italia) la cui vita è regolata dal presente Statuto. |
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La Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve naturali, nell'Assemblea presso Mediterre del 28 gennaio 2010, ha adottato il seguente Statuto:
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| Articolo 1 - Denominazione e Sede La Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve naturali (in acronimo FEDERPARCHI) è un'associazione di promozione sociale. L'Associazione ha sede a Roma. L'Associazione si ispira a principi di sussidiarietà e federalismo e può istituire, per decisione del Consiglio Direttivo, sedi in altre città e presso propri associati per lo svolgimento delle proprie finalità, per le attività dei Coordinamenti regionali e con scopi di rappresentanza. La Federparchi costituisce la sezione italiana di Europarc - Federazione della Natura e dei Parchi Nazionali d'Europa - e nella propria comunicazione utilizzerà anche la locuzione "Europarc Italia". |
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| Articolo 2 - Assenza di finalità lucrative e impiego degli utili L'Associazione non ha fini di lucro. Durante la vita dell'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse. |
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| Articolo 3 - Soci Sono soci dell'Associazione gli enti ed i soggetti pubblici e privati gestori di aree protette, comunque denominate, istituite o riconosciute sulla base di provvedimenti legislativi o amministrativi, che sono in regola con il versamento delle quote annuali di cui all'articolo 18. Per i soci è automatica l'associazione ad Europarc Federation. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e, fermo restando il diritto di recesso, non può essere disposta per un periodo temporaneo. Tutti i soci hanno uguali diritti ed obblighi. Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare su tale domanda nella sua prima seduta utile.
Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione. I soci espulsi o radiati potranno presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo. |
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| Articolo 4 - Sostenitori dell'associazione Sono sostenitori dell'associazione gli enti pubblici e i soggetti privati che, pur non essendo enti gestori, svolgono attività connesse con gli scopi di cui all'articolo 6. Lo status di sostenitore si acquisisce presentando una richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo. L'ammissione a sostenitore è valida dalla data del pagamento della quota di iscrizione nelle modalità definite dal Consiglio Direttivo e, salvo revoche motivate da parte del Consiglio stesso, si conserva con il pagamento del contributo annuale, stabilita dal Consiglio in riferimento anche ad obiettivi di collaborazione che si possono stabilire con ciascuno di essi. I sostenitori hanno diritto di usufruire di tutte le strutture, i servizi, le attività, le prestazioni e le provvidenze attuate dall'Associazione per i soci; partecipano alle Assemblee senza diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali. L'associazione adotta forme specifiche di consultazione per assicurare la partecipazione dei sostenitori alle proprie attività. |
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| Articolo 5 - Coordinamenti regionali e di Sistema Nel quadro dell'unitarietà dell'azione nazionale, la dimensione associativa regionale costituisce elemento sostanziale. I Soci di ciascuna Regione si riuniscono per questo in Coordinamenti regionali. I Coordinamenti regionali operano per la migliore attuazione delle politiche regionali nel campo della tutela ambientale e delle aree naturali protette, concorrono alla definizione ed all'attuazione degli indirizzi generali stabiliti dall'Associazione. I Coordinamenti regionali decidono le modalità della propria organizzazione e del proprio funzionamento, sulla base di un documento di principi adottato dall'Assemblea del quale il Consiglio Direttivo verifica il rispetto. I responsabili dei Coordinamenti regionali, se non sono membri eletti del Consiglio Direttivo, vi partecipano senza diritto di voto. Per le necessità operative dei Coordinamenti regionali possono essere previste, con decisione dell'Assemblea, apposite entrate da ricomprendersi nelle quote di adesione. Per la definizione di programmi ed attività specifiche riguardanti grandi aree o sistemi geografici, l'Associazione può costituire appositi Coordinamenti, stabilendone le regole di funzionamento. I responsabili dei Coordinamenti di sistema, se non sono membri eletti del Consiglio Direttivo, vi partecipano senza diritto di voto. |
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| Articolo 6 - Scopi L'Associazione, in attuazione di quanto espresso nella premessa, opera per promuovere la creazione dei sistemi regionali, del sistema nazionale e di quello europeo delle aree protette, ivi comprese quelle della Rete Natura 2000, in specifico accordo con gli indirizzi di Europarc Federation, in sintonia e d'intesa con le Istituzioni pubbliche internazionali, nazionali, regionali e locali, con le associazioni e con gli organismi che agiscono nel campo della tutela e valorizzazione dell'ambiente naturale e della promozione dello sviluppo sostenibile, in particolare con le reti internazionali Mab Unesco, dei Geoparchi e di Fedenatur. L'Associazione favorisce la conservazione e la corretta valorizzazione dell'ambiente naturale, nonché dei valori storici, culturali e sociali. Opera, su questi temi, per sensibilizzare le collettività e influenzare le politiche e i programmi delle istituzioni, comprese quelle dell'Unione Europea e internazionale. L'Associazione cura altresì tutti i problemi che investono gli associati, ricercando le opportune intese con gli organismi competenti e con gli altri soggetti gestori di aree protette. L'Associazione favorisce la collaborazione, la circolazione delle informazioni, lo scambio delle conoscenze e delle esperienze tra le aree protette e promuove il recepimento delle indicazioni degli organismi nazionali ed internazionali per la tutela delle risorse naturali e per lo sviluppo sostenibile del pianeta. Nel quadro di una visione globale dei problemi ambientali, economici e sociali l'Associazione svolge e sostiene attività di cooperazione internazionale, specie fra aree protette. Per il raggiungimento degli scopi indicati ai commi precedenti l'Associazione svolge tutte le attività di studio, di ricerca, di divulgazione e di educazione ambientale, anche su incarico di altri soggetti pubblici e privati, che permettano di stimolare e promuovere lo sviluppo del sistema nazionale delle aree protette e dei singoli enti gestori dei parchi e delle riserve, favorendo altresì metodi di gestione improntati all'allargamento della democrazia e della partecipazione. L'Associazione può nominare esperti e gruppi di lavoro, commissioni temporanee e permanenti, per lo studio di determinati problemi. L'Associazione, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, promuove attività di formazione ed aggiornamento diretti, in particolare, agli amministratori e al personale dei soggetti aderenti, ovvero a persone che intendono lavorare nel campo della difesa e della valorizzazione dell'ambiente naturale. Per perseguire gli obiettivi di cui al presente articolo l'Associazione può aderire ad associazioni ed organismi, anche internazionali, aventi analoghe finalità. L'Associazione, nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente legislazione, può compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziarie, compresa la stipula di mutui ipotecari, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi inclusa la possibilità di assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie, in forme associative e societarie aventi la stessa finalità o finalità affini alla propria. |
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| Articolo 7 - Organi Sono organi dell'Associazione:
I componenti degli organi esecutivi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. |
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| Articolo 8 - Assemblea L'Assemblea è composta dai rappresentanti (o loro delegati) dei soci in regola con il versamento della quota così come previsto dall'articolo 18. L'Assemblea esercita i seguenti compiti:
L'Assemblea decide le modalità delle proprie votazioni che avvengono comunque sempre sulla base del voto singolo di cui all'articolo 2352, secondo comma, del Codice civile. |
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| Articolo 9 - Convocazione dell'Assemblea L'Assemblea è convocata almeno due volte all'anno per gli adempimenti di cui alle lettere F) e G) del precedente articolo. L'Assemblea straordinaria con poteri congressuali è convocata dal Consiglio Direttivo ogni tre anni. L'Assemblea è convocata dal Presidente, a mezzo di lettera raccomandata o P.E.C spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'ora, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta anche da un decimo dei soci, attraverso apposita comunicazione contenente l'indicazione dei temi da porre all'ordine del giorno. In caso i soci siano in numero superiore a quaranta l'Assemblea può essere convocata anche con lettera ordinaria, ovvero PEC o fax, con contemporanea pubblicazione dell'avviso all'albo della sede dell'Associazione e sul sito internet istituzionale ovvero con pubblicazione su almeno due quotidiani a tiratura nazionale. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci in regola con il pagamento delle quote associative ed in seconda convocazione con almeno un decimo di essi, salvo per quanto riguarda le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione per i quali vale quanto stabilito agli articoli relativi. Le deliberazioni dell'Assemblea, eccetto per quanto riguarda le modifiche di cui al comma precedente, sono adottate a maggioranza dei presenti. I soci possono farsi rappresentare all'Assemblea da un altro socio. La stessa persona non può rappresentare più di due soci. Non è ammesso il voto per corrispondenza. |
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| Articolo 10 - Consiglio Direttivo Il Consiglio è composto da venticinque componenti scelti tra i rappresentanti dei soci e, fino ad un massimo di tre, tra persone particolarmente qualificate nel campo della conservazione della natura e nella gestione delle aree protette. La composizione dovrà salvaguardare in ogni caso la presenza maggioritaria di rappresentanti di soggetti pubblici. Il Consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza dei componenti il Presidente, tre Vice Presidenti e la Giunta esecutiva. I Vice Presidenti sono nominati uno in rappresentanza delle aree protette nazionali, uno in rappresentanza delle aree protette regionali ed uno in rappresentanza delle aree protette marine e costiere. I componenti il Consiglio decadono dall'incarico se per più di tre sedute consecutive non partecipano, senza valida giustificazione, alle riunioni dell'organo collegiale e se perdono la qualifica di rappresentanti di ente o soggetto gestore di area protetta o di Presidente di Comunità del Parco, se nominati in tale veste. Il Consiglio Direttivo:
Il Consiglio, di norma, è convocato ogni tre mesi dal Presidente con avviso da spedirsi almeno quindici giorni prima della data della riunione, oppure, in via straordinaria, con avviso trasmesso almeno quattro giorni prima. La convocazione del Consiglio può essere richiesta anche da un terzo dei suoi componenti. |
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| Articolo 11 - Giunta Esecutiva La Giunta esecutiva è composta dal Presidente, dai tre Vicepresidenti e da tre altri componenti il Consiglio Direttivo. A ciascun componente può essere affidata la responsabilità di guida e coordinamento delle attività relative a settori particolari o progetti specifici. La Giunta esecutiva, in base ai regolamenti di cui al punto M. del precedente articolo
In caso eccezionale e d'urgenza la Giunta esecutiva adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio ma li sottopone alla sua ratifica per la definitiva approvazione. |
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| Articolo 12 - Presidente Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione; presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e la Giunta esecutiva. Adotta tutti i provvedimenti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione, curando in particolare la concreta attuazione dei deliberati degli organi collegiali. Può delegare al Direttore la firma, sia per quanto riguarda specifici atti e documenti che promanano dagli uffici dell'Associazione sia per le operazioni di carattere economico finanziario, ivi comprese l'apertura e chiusura di conti correnti bancari, l'attivazione di linee di credito presso Istituti finanziari, la richiesta per il rilascio di fidejussioni e ogni altra operazione necessaria allo svolgimento delle attività. Può nominare un suo delegato per i rapporti con Europarc Federation. In caso di sua temporanea assenza o impedimento i poteri sono esercitati da uno dei Vice Presidenti appositamente delegato o, in mancanza di delega, dal più anziano di età. |
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| Articolo 13 - Collegio dei Revisori dei conti Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da uno a tre membri - di cui almeno uno iscritto al registro dei Revisori contabili - nominati dall'Assemblea. Il Collegio dei Revisori dei conti:
Il Collegio elegge tra i suoi componenti il Presidente il quale riferisce al Consiglio sulla regolarità dei rendiconti in sede di applicazione degli stessi. |
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| Articolo 14 - Direttore Il Direttore è nominato dal Consiglio, su proposta del Presidente. Dirige gli uffici dell'Associazione e sovrintende al loro regolare funzionamento, coadiuva il Presidente nell'attuare le disposizioni emanate dagli organi deliberativi, in particolare dando esecuzione alle loro decisioni. Assiste alle riunioni degli organi dell'Associazione e ne cura i verbali e le deliberazioni. |
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| Articolo 15 - Comitato Tecnico Scientifico Per assicurare il supporto delle strutture tecniche degli Enti associati alla elaborazione e all'attuazione delle attività dell'Associazione e per favorire una qualificata gestione operativa dei servizi di rete anche attraverso la valorizzazione delle professionalità degli Enti stessi, la Federparchi costituisce un Comitato Tecnico Scientifico, formato dai Direttori o dai responsabili delle Aree Protette degli Enti associati, con il compito di sostenere le attività di rete e di fornire suggerimenti e proposte agli organi dell'Associazione. I Soci favoriscono la disponibilità e la partecipazione gratuita dei loro staff tecnici alle attività del Comitato. |
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| Articolo 16 - Consulta delle Comunità Locali Per assicurare la partecipazione delle Comunità dei Parchi e degli Enti Locali dei Parchi non costituiti in Comunità alla elaborazione delle politiche e dei programmi dell'Associazione, la Federparchi costituisce la Consulta delle Comunità Locali degli Enti associati, con la finalità di raccogliere indicazioni, suggerimenti e proposte. I Soci favoriscono la partecipazione gratuita alla Consulta dei rappresentanti delle rispettive Comunità. |
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| Articolo 17 - Patrimonio ed entrate Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da beni mobili e immobili acquisiti a qualsiasi titolo, ivi compresi i contributi e le elargizioni da parte di Enti pubblici o privati e persone fisiche. Le entrate, derivanti in modo maggioritario da soggetti pubblici, sono costituite:
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| Articolo 18 - Quota associativa La quota associativa annuale viene stabilita dal Consiglio in base a parametri obiettivi riferiti anche alle risultanze dei bilanci ed ai programmi dell'Associazione. Il socio non è in regola con il versamento della quota sociale quando non abbia provveduto almeno al versamento relativo all'anno precedente. La quota associativa è intrasmissibile e non è rimborsabile in nessun caso. |
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| Articolo 19 - Esercizio sociale e Bilanci L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. Entro il 30 aprile di ciascun anno l'Assemblea dovrà provvedere all'approvazione del conto consuntivo predisposto dal Consiglio. Entro il 30 novembre di ciascun anno l'Assemblea dovrà provvedere all'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo predisposto dal Consiglio. I bilanci sopraindicati dovranno rimanere depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni precedenti l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. Sugli elaborati di bilancio sopraindicati è obbligatorio il parere del Collegio dei Revisori dei conti. Il rendiconto economico finanziario deve contenere una sintetica descrizione della situazione economico-finanaziaria dell'Associazione, una indicazione delle attività istituzionali poste in essere, separata da quelle commerciali e/o produttive marginali, una sintetica descrizione dei beni, dei contributi, dei lasciti ricevuti e del patrimonio dell'Associazione. |
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| Articolo 20 - Scioglimento Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso con il voto dei tre quarti dei soci iscritti. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina un liquidatore indicato dal Consiglio. Il liquidatore ha tutti i poteri di legge per le operazioni di liquidazione, fermo restando l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. |
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| Articolo 21 - Modifiche statutarie Le modifiche allo statuto possono essere apportate con il voto favorevole della metà più uno dei soci iscritti. |
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| Articolo 22 - Norma di Rinvio Per tutto quanto non previsto e disciplinato dallo statuto si fa rinvio alle disposizioni legislative vigenti in materia ed in particolare alle norme del Codice Civile. |