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Segnalazioni

APPROFONDIAMO LA RIFORMA (1) - La nomina del presidente di un parco nazionale

Da oggi Federparchi offre chiarimenti e informazioni su quali siano le modifiche apportate dal provvedimento recentemente approvato in Senato
(14 Dic 16)

La riforma della legge 394/91, dopo l'approvazione da parte del Senato, sta alimentando un dibattito appassionato. Molte persone ci chiedono chiarimenti e informazioni su quali siano le modifiche apportate e le valutazioni della Federparchi. Per questo motivo da oggi approfondiremo in queste pagine un aspetto alla volta. Una sorta di rubrica, in cui riporteremo il testo vigente, quello approvato in Senato e un breve commento con la posizione di Federparchi. Così da permettere a ogni lettore di fare le proprie valutazioni.

- NOMINA DEL PRESIDENTE DI UN PARCO NAZIONALE

  •  Il testo della 394/1991 attualmente in vigore

Il presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale.

  • Il nuovo testo approvato al Senato

Il presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi incarico elettivo e con incarichi negli organi di amministrazione degli enti pubblici.

  • Il commento di Federparchi

Tra le critiche ascoltate nelle ultime settimane quella di coloro che si lamentano del fatto che la nomina del presidente di un parco nazionale non richiederà in futuro alcun titolo concernente le competenze in materia di conservazione della natura, individuando questo come un peggioramento rispetto alla normativa vigente.

  Sembrerebbe quasi che nella legge attuale (la 394/1991) vi fosse un preciso enunciato a salvaguardia delle competenze. In realtà non è così, come appare dagli articoli sopra riportati.

  Oggi, infatti, la 394 vigente non contempla alcun criterio. Il Ministro, d'intesa con il presidente della Regione, nomina chi vuole. Qualunque nomina è legittima. Non è elencato alcun requisito, men che mai l'avere competenze di carattere naturalistico. Prova ne è che degli attuali presidenti dei parchi nazionali (ed anche di quelli passati) praticamente nessuno ha competenze di carattere naturalistico; questo però non vuol dire che molti di loro non assolvano bene al compito assegnato. Per fare un esempio il presidente del parco regionale dei Nebrodi, Giuseppe Antoci, laureato in economia e commercio e dirigente bancario, poco più di un mese fa è stato insignito da Europarc Federation dal più ambito riconoscimento europeo nel campo della conservazione della natura: la medaglia Alfred Toepfer.

  Nella modifica ci sono dei criteri, a giudizio di Federparchi utili e giusti, per scegliere un presidente con buone  caratteristiche. Qualcuno può pensare che siano insufficienti o anche sbagliati, fatto sta che per 25 anni - lo ricordiamo - non esisteva alcun criterio. Rendere incompatibile la carica di presidente del parco con altri incarichi pubblici è una cosa giusta, perché fare il presidente è un'attività impegnativa, che richiede tempo e "testa".

In definitiva, con la modifica, il possesso di alcuni requisiti viene semmai introdotto. Sarebbe stato meglio richiederne anche altri, è vero, ma piuttosto che nulla, è da prendere per buono questo evidente miglioramento. Insomma, il peggioramento, di sicuro, non c'è.

Area Protetta: Diverse  |  Fonte: Federparchi
 
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