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Segnalazioni

APPROFONDIAMO LA RIFORMA (2) - La nomina del direttore di un parco nazionale

Ecco, punto per punto, le modifiche apportate dal provvedimento recentemente approvato in Senato
(15 Dic 16)

Oggi pubblichiamo alcuni chiarimenti e informazioni su quali siano le modifiche apportate in merito alla nomina del direttore di un parco nazionale. 

- NOMINA DEL DIRETTORE DI UN PARCO NAZIONALE

  •  Il testo della 394/1991 attualmente in vigore

Il direttore del parco è nominato, con decreto, dal Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco istituito presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli.

  • Il nuovo testo approvato al Senato

Il direttore è nominato dal Consiglio direttivo nell'ambito di una terna di nomi di soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale.

La terna è compilata a seguito di selezione pubblica alla quale possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree protette marine per il medesimo periodo.

  • Il commento di Federparchi

Alcuni sostengono che con la modifica alla legge il direttore non verrebbe più scelto in base alle competenze naturalistiche o culturali. Altri che sarebbe scelto dal presidente (definito "uomo di partito"), anziché dal ministro. E soprattutto il direttore – si dice - avrebbe "competenze imprecisate". In realtà, anche qui, come per i presidenti, nell'attuale legge 394, come è evidente leggendo l'articolo sopra riportato, non è previsto nessun prerequisito. E infatti nell'albo, se guardiamo le lauree, c'è e c'è stato di tutto: giurisprudenza, scienze politiche, geografia, lettere, medicina etc. Oggi ci sono inoltre persone che non hanno nessuna esperienza gestionale né di parchi, né di altri uffici pubblici, ma tutto ciò è perfettamente legale. La legge vigente, infatti, non mette nessun "paletto". La modifica prevede dei prerequisiti, di minima, ma che comunque sono un miglioramento rispetto all'assenza di criteri attuale. 

   Riguardo a chi nomina, la modifica prevede che sia il consiglio (quindi un organo collegiale) e non - come dice qualcuno - il presidente. Un uomo di partito? Un presidente può esserlo al pari di un ministro. Dal 1996 ad oggi i ministri dell'ambiente sono stati Ronchi, Matteoli, Pecoraro Scanio, Prestigiacomo, Clini, Orlando e Galletti. Con l'esclusione di Clini (all'epoca del governo tecnico di Mario Monti) si tratta sempre di uomini o donne "di partito" fino alle ossa. Invece tra i presidenti dei parchi nazionali e anche regionali ce ne sono diversi che non sono assolutamente uomini o donne "di partito". In ogni caso la nomina di un organo collegiale offre più garanzie di quella di un organo monocratico.

Area Protetta: Diverse  |  Fonte: Federparchi
 
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