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Segnalazioni

APPROFONDIAMO LA RIFORMA (4) - I contenuti del piano del Parco: le aree contigue

(18 Dic 16)

Oggi pubblichiamo alcuni chiarimenti e informazioni su quali siano le modifiche apportate in merito ai contenuti del Piano del Parco.  

 - I CONTENUTI DEL PIANO DEL PARCO (LE AREE CONTIGUE)

  •  Il testo della 394/1991 attualmente in vigore

Le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse.  

I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dalle regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta.  

 All'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al [terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968] , soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge.  

L'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali, divieti riguardanti le modalità ed i tempi della caccia 

  •  Il nuovo testo approvato al Senato

Mentre il testo in vigore della 394/1991 ha un solo articolo che regolamenta le aree contigue, il nuovo testo ne ha due, uno per i parchi nazionali e uno per quelli regionali.

Parchi nazionali

2-bis. Il piano reca altresì l'indicazione di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la regione. Rispetto alle aree contigue possono essere previste dal regolamento del parco misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa l'attività venatoria è regolamentata dall'Ente parco, sentiti la regione e l'ambito territoriale di caccia competenti, acquisito il parere dell'ISPRA, e può essere esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua. Per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico, l'Ente parco, sentiti la regione e gli ambiti territoriali di caccia interessati, acquisito il parere dell'ISPRA, può disporre,  per particolari specie di animali, divieti e prescrizioni riguardanti le modalità e i tempi della caccia. Tali divieti e prescrizioni sono recepiti dai calendari venatori regionali e provinciali e la loro violazione è punita con le sanzioni previste dalla legislazione venatoria 

Parchi regionali 

 1. Il regolamento per l'area protetta regionale contiene, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta, le eventuali misure di disciplina dell'attività venatoria, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente relative alle aree contigue ed esterne al territorio dell'area naturale protetta, in conformità a quanto previsto dal relativo piano per le aree medesime.

2. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale delle aree contigue, in esse l'attività venatoria può essere esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua, salvi i divieti e le prescrizioni che l'ente gestore dell'area protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali.

  • Il commento di Federparchi

È forse una delle parti più innovative della modifica, che ribalta la funzione delle aree contigue uniformandole alle buffer-zone di livello internazionale. Non è più la regione che determina i confini delle aree contigue e le eventuali regole al loro interno, seppur d'intesa con il parco bensì  quest'ultimo all'interno del piano. È vero che alla fine è pur sempre la regione che approva il piano, ma se le aree contigue devono servire,  come le buffer zone di concezione internazionale,  a concorrere alla conservazione della biodiversità presente nel parco è evidente che deve essere il parco a proporli. Così come è fondamentale che le regolamenti. Con questa modifica, in pratica le aree contigue diventano una sorta di zona " e" del parco proposta e regolamentata dallo stesso. In questo senso assume particolare rilievo la regolamentazione della caccia, questo ad esempio consentirà al parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise di regolamentare la caccia in braccata al cinghiale in area contigua, attività che in alcuni casi  impatta significativamente sull'Orso marsicano. Una cosa che ha fatto un po' discutere è la variazione nei cacciatori ammessi nell'area contigua, infatti il testo vigente parla dei residenti mentre il nuovo degli aventi accesso all'ambito territoriale di caccia che comprende l'area contigua. In realtà questa era già un'incongruenza che derivava dal fatto che la 394 è stata approvata un anno prima della legge sull'attività  venatoria, la 157/92. Prima di quest'ultima legge, infatti, esisteva il cosiddetto "nomadismo venatorio"; in pratica  cacciatori potevano muoversi liberamente su tutto il territorio nazionale. Invece la 157/92 - con la creazione degli ATC -ha introdotto il concetto di residenza venatoria, anziché anagrafica, secondo il quale un cacciatore può anagraficamente risiedere in Veneto e avere la residenza venatoria in Toscana o viceversa. È chiaro che in questo caso la possibilità di accesso alle aree contigue va riformulata in tal senso. Infine il parere di ISPRA, su questo come su altri punti della legge, è garanzia di corretta regolamentazione dal punto di vista scientifico.

Area Protetta: Diverse  |  Fonte: Federparchi
 
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