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Segnalazioni

APPROFONDIAMO LA RIFORMA (5) - Le modalità di approvazione del piano del Parco

(20 Dic 16)

Oggi pubblichiamo alcuni chiarimenti e informazioni su quali siano le modifiche apportate in merito alle modalità di approvazione del Piano del Parco.  

LE MODALITA' DI APPROVAZIONE DEL PIANO DEL PARCO

  • Il testo della 394/1991 attualmente in vigore

3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. La Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati dal consiglio direttivo del parco ed esprime il proprio parere sul piano stesso. Il piano, approvato dal consiglio direttivo, è adottato dalla regione entro novanta giorni dal suo inoltro da parte dell'Ente parco.

4. Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la regione si Non pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, emana il provvedimento d'approvazione. Qualora il piano non venga approvato entro ventiquattro mesi dalla istituzione dell'Ente parco, alla regione si sostituisce un comitato misto costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da rappresentanti delle regioni e province autonome, il quale esperisce i tentativi necessari per il raggiungimento di dette intese; qualora le intese in questione non vengano raggiunte entro i successivi quattro mesi, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri che decide in via definitiva.

5. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 3, si sostituisce all'amministrazione inadempiente il Ministro dell'ambiente, che provvede nei medesimi termini con un commissario ad acta.

  •  Il nuovo testo approvato al Senato

3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. La Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano indicati dal Consiglio direttivo del parco ed esprime il proprio parere sul piano stesso. L'Ente parco, nella qualità di autorità procedente, dà avvio alla valutazione ambientale strategica del piano, da svolgere da parte dell'autorità regionale competente, secondo le disposizioni di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nell'ambito del relativo procedimento è acquisito il parere vincolante, per i profili di competenza, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. A tal fine, ove non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo codice, la proposta di piano comprende almeno i contenuti di cui al comma 1 del citato articolo 143. Il Consiglio direttivo, dopo aver provveduto alle revisioni del piano ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, procede alla sua adozione, e lo trasmette tempestivamente alla regione.

4. Il piano trasmesso alla Regione è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle unioni montane dei comuni e delle regioni interessate. Entro tale termine chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro sessanta giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le zone di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, ovvero d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le zone di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, e le aree contigue di cui al comma 2-bis,  approva il piano tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso in sede di valutazione ambientale strategica e nel rispetto del parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, acquisito ai sensi del comma 3.

5. Qualora il piano non sia definitivamente approvato entro dodici mesi dall'adozione da parte dell'Ente parco, esso è approvato, in via sostitutiva e previa diffida ad adempiere, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato, ove non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo codice, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

  • Il commento di Federparchi

Il testo approvato al senato presenta alcuni interessanti miglioramenti, anche se meno incisivi che nel testo originariamente proposto dal relatore e poi emendato. Si registra inoltre un peggioramento clamoroso, forse il peggiore della modifica.

Cominciamo da quest'ultimo, e cioè quello di sottoporre a VAS (Valutazione ambientale strategica) il piano del parco. È vero che già oggi c'erano interpretazioni che andavano in tal senso, sia in ambienti regionali che ministeriali, ma almeno si trattava di interpretazioni sulle quali si poteva interloquire, invece se il concetto viene inserito nella legge esso diventa vincolante.

Ma entriamo nel merito. Sottoporre a VAS il piano del parco è una contraddizione in termini, infatti Il decreto 152 del 2006 all'articolo 6 (comma 1) recita: "La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possano avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale".

Ė evidente la ratio della norma: i "piani o programmi" a cui si fa riferimento sono quelli urbanistici, di infrastrutture (strade, ferrovie, elettrodotti, metanotodotti), di impianti industriali, di trattamento di rifiuti, etc. Il piano del parco, non solo non può avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, ma, anzi, è finalizzato alla loro tutela, ancor di più nella nuova formulazione. Oltretutto stiamo parlando di un elemento che aggrava il carico burocratico, senza contare che il soggetto che esamina il piano del parco e quello che dovrebbe esaminare la VAS coincidono, cioè la Regione. Si tratta di bizzarrie, come quando si sostiene che un piano di gestione di un SIC o di una ZPS dovrebbe essere sottoposto a valutazione d'incidenza… Ci auguriamo, sinceramente, che quest'inutile appesantimento burocratico venga cancellato. Anzi, visto che a norma invariata ci sono interpretazioni varie, che venga ribadita l'inutilità di sottoporre a VAS il piano del parco.

L'aspetto migliorativo della modifica riguarda invece il contingentamento dei tempi per l'approvazione del piano del parco da parte delle Regioni. Basti pensare che, ad oggi, il tempo medio per i piani approvati dalle regioni è di 5 anni e 8 mesi con punte di 11. Nella stesura originaria, era previsto un silenzio/assenso automatico dopo 12 mesi; in quella definitiva invece scatta una procedura più complessa, con diffida da parte del Ministero e successiva approvazione in via sostitutiva. È evidente che il Ministero potrebbe essere cauto nel diffidare una Regione (trattandosi sempre e comunque di un "atto pesante") e soprattutto non c'è un limite temporale per farlo. In sostanza era meglio il testo proposto dal relatore. 

Area Protetta: Diverse  |  Fonte: Federparchi
 
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