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Segnalazioni

APPROFONDIAMO LA RIFORMA (6) - Le sanzioni amministrative

(22 Dic 16)

Oggi pubblichiamo una scheda di approfondimento sulle nuove sanzioni amministrative all'interno delle aree protette.

  •  IL TESTO ATTUALMENTE IN VIGORE DELLA LEGGE N. 394/1991

Art. 30 - Sanzioni

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 e' punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquantamilioni. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 3, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire venticinquemilioni. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva. (( 1-bis. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unita' da diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 3, lettera e), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 1.000 euro )).

2. La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette e' altresi' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duemilioni. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.

2-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 e' determinata in misura compresa tra 25 euro e 500 euro, qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, e la persona al comando o alla conduzione dell'unita' da diporto non sia comunque a conoscenza dei vincoli relativi a tale area.

3. In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733 e 734 del codice penale puo' essere disposto dal giudice o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi. Il responsabile e' tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque e' tenuto al risarcimento del danno.

4. Nelle sentenze di condanna il giudice puo' disporre, nei casi di particolare gravita', la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito.

5. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto non in contrasto con il presente articolo.

6. In ogni caso trovano applicazione le norme dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale da parte dell'organismo di gestione dell'area protetta.

7. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di violazione dei regolamenti e delle misure di salvaguardia delle riserve naturali statali.

8. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche in relazione alla violazione delle disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia in vista della istituzione di aree protette e con riguardo alla trasgressione di regolamenti di parchi naturali regionali.

  • IL NUOVO TESTO APPROVATO IN SENATO

Art. 30 - Sanzioni

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da euro 150 a euro 30.000. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 7, è punito con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda da euro 400 a euro 15.000. Nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, si applicano le pene accessorie della confisca di cui agli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.  Le pene pecuniarie sono raddoppiate in caso di recidiva.

1-bis. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 7, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000.

2. La violazione delle disposizioni emanate dagli enti gestori delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 2.000. Nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, si applicano le pene accessorie della confisca di cui agli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal legale rappresentante dell'ente gestore dell'area protetta.

2-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 è determinata in misura compresa tra euro 50 e euro 1.000, qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui l'articolo 2, comma 9-bis.

3. Nel caso di violazioni costituenti ipotesi di reati peseguiti ai sensi degli articoli 733 e 734 e dei delitti di cui al titolo VI-bis del libro II del codice penale è disposto dal giudice o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro immediato di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi, ivi compreso il mezzo nautico utilizzato per le violazioni commesse nelle aree protette marine. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno.

4. Nelle sentenze di condanna il giudice dispone, nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito.

5. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 , in quanto non in contrasto con il presente articolo.

6. In ogni caso trovano applicazione le norme dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale da parte dell'organismo di gestione dell'area protetta.

7. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di violazione dei regolamenti e delle misure di salvaguardia delle riserve naturali statali.

8. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche in relazione alla violazione alle disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia in vista della istituzione di aree protette e con riguardo alla trasgressione di regolamenti di parchi naturali regionali. (…).

  • IL COMMENTO DI FEDERPARCHI

Il giudizio è molto positivo perché diverse sono le novità interessanti. Innanzitutto sono state trasformate in euro le cifre della vecchia legge e ciò è stata l'occasione per innalzarle e inasprirle (in media il 20% in più). Le sanzioni amministrative si applicano a tutti coloro che entrano in un'area marina protetta consapevoli o meno dei suoi limiti.  Questo è un inasprimento delle sanzioni verso chiunque. Comunque nel caso in cui l'area marina non sia segnalata, le sanzioni saranno più leggere. 

Nei casi di violazioni riguardanti i divieti di caccia o pesca di animali, il ddl prevede la confisca dell'animale, dello strumento della violazione e ci sarà l'obbligo di risistemare i luoghi, ove necessario; inoltre si aggiunge la sospensione di qualunque attività commerciale, come la pesca per esempio. Il ddl applica anche alle aree protette marine la legge del 2012 utilizzata per la pesca.

Nel caso di reati penali il giudice deve sempre sequestrare immediatamente lo strumento del reato compreso il mezzo nautico (barca o natante che sia) utilizzato per commettere le violazioni commesse nelle aree protette marine. Inoltre nelle sentenze di condanna il giudice deve disporre, nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per commettere il reato. Le sanzioni restano amministrative e sono disciplinate dalla legge n. 689/81 e successive modifiche.

In definitiva il giudizio su questa parte è ampiamente positivo in quanto migliora la norma attuale. La disposizione può comunque essere migliorata. Infatti i comportamenti di lieve entità potrebbero essere esclusi dalle sanzioni, poiché la pena detentiva indicata nel nuovo articolo è inferiore a 5 anni e in tal caso secondo il codice di procedura penale si è esenti dalla punibilità.  Si potrebbe quindi punire anche i fatti di lieve entità, per meglio valorizzare  il lavoro di vigilanza.

Area Protetta: Diverse  |  Fonte: Federparchi
 
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