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Segnalazioni

APPROFONDIAMO LA RIFORMA (7) - La gestione faunistica nei parchi

(31 Gen 17)

La legge di  riforma della 394/1991- in discussione alla Camera - disciplina anche la gestione faunistica nelle aree protette. Un tema dibattuto sul quale pubblichiamo alcuni chiarimenti del presidente di Federparchi Giampiero Sammuri. Si tratta di informazioni su quali siano le modifiche apportate.

   "In premessa, vorrei chiarire un concetto che è propedeutico a tutto il ragionamento: la differenza tra caccia e controllo faunistico. Sembra una cosa banale ma c'è una convinzione diffusa che, se un animale selvatico viene abbattuto, si tratti sempre di attività di caccia. Oltretutto, visto che, per maneggiare un'arma da fuoco adatta per gli abbattimenti si deve avere un porto d'armi, chi lo fa normalmente è un cacciatore e questo alimenta ancora di più la confusione. Provo a spiegare la differenza in modo semplice.

Caccia: presuppone una scelta individuale di una persona, che decide autonomamente dove, quando e quale specie cercare ed eventualmente abbattere. Se lo fa rispettando le regole (tempi, modalità, specie, luoghi), sta cacciando legalmente, se invece non lo fa, lo sta facendo illegalmente, come si suol dire sta facendo bracconaggio. Altro elemento discriminante è che il capo abbattuto legalmente passa da patrimonio indisponibile dello stato alla disponibilità di chi lo abbatte (L.157/92). In un certo senso la stessa cosa avviene anche quando viene abbattuto illegalmente, perché colui che compie tale azione, ovviamente commettendo un reato, poi dispone (se non viene scoperto) del corpo dello stesso.

Controllo faunistico: attività decisa ed organizzata dalla pubblica amministrazione per motivazioni di interesse pubblico. La P.A. decide tutto: tempi, luoghi, mezzi, operatori, specie e individui da prelevare. Per svolgere interventi di controllo si possono utilizzare mezzi e modalità che per l'attività di caccia sono proibiti e anche tempi diversi: trappole, reti, orari notturni, sparo da automezzi etc. Infine, i capi abbattuti e catturati  non vanno nella disponibilità dell'operatore che esegue gli interventi, ma restano di proprietà pubblica.

Fatta questa premessa, mi domando come sia possibile che qualcuno scriva o dica che la modifica della 394 approvata dal Senato apra la caccia nei parchi o, in modo forse malizioso, che apra le porte dei parchi ai cacciatori. Sinceramente mi riesce difficile distinguere tra chi sa e mente sapendo di mentire e chi non sa, ma fidandosi di chi fa certe affermazioni, acquisisce una cosa falsa come vera. Con quanto scrivo mi rivolgo ovviamente ai secondi, i primi lo sanno bene come me che fanno delle affermazioni false… La modifica approvata al Senato all'art. 5 sancisce che la caccia nei parchi nazionali e regionali è vietata e che a questo divieto (a differenza di altri) non si può derogare. La caccia nei parchi nazionali e regionali è già vietata, ma in modo chiaro per effetto di un'altra legge, la già citata 157/92, mentre nella 394 vigente il divieto è più sfumato ed interpretabile. La modifica lo rende invece inequivocabile, basta leggere il citato art. 5. Per maggiore chiarezza, se si ha la pazienza di guardare le audizioni presso la commissione ambiente della Camera, disponibili nell'archivio della relativa WebTV, si vedrà che ISPRA (Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale) sul divieto di caccia ha detto esattamente quanto esposto prima. Anche FISNA (la federazione che aggrega le maggiori 16 associazioni di scienziati italiani in campo ambientale, tra le quali l'Unione Zoologica Italiana, il Centro Italiano Studi Ornitologici, la Società Italiana di Ecologia etc.) ha ribadito lo stesso concetto. Se poi si volesse ulteriormente approfondire, si potrebbe anche ascoltare l'audizione delle associazioni venatorie nella quale le stesse fanno notare come  in altri stati europei la caccia nei parchi non sia vietata e, ovviamente che, dal loro punto di vista, andrebbe consentita anche in Italia.

Quindi per avere contezza della baggianata che la modifica della 394 apra la caccia nei parchi, basta leggere la norma attuale e quella in itinere.

Invece, per quanto riguarda la seconda e cioè che la modifica "apre le porte dei parchi ai cacciatori", la buona fede è un po' più giustificata. Infatti, anche se in questo caso le norme sono chiare, aiuta molto la conoscenza di quello che avviene oggi nei parchi, a 394 vigente, cosa che molti possono ignorare. Qualcuno potrebbe pensare che attualmente i parchi italiani siano off limits per i cacciatori e che nessuno di loro possa sparare un colpo all'interno mentre invece la modifica introduca questa possibilità.

In realtà, la situazione attuale è la seguente: limitandosi ai soli parchi nazionali, nel 2016, 14 su 24 hanno attivato interventi di controllo faunistico. In 5 si utilizzano solo le catture, in 7 solo gli abbattimenti e in 2 entrambi i metodi. Degli altri 10, 7 non ne hanno necessità e 3 inizieranno nel 2017. Nel corso dell'anno sono stati prelevati 7506 capi: 3316 catturati (3223 cinghiali e 93 mufloni) e 4190 abbattuti (3678 Cinghiali, 434 cervi e 78 mufloni). Oltre il 95% dei capi abbattuti lo sono da parte di cacciatori autorizzati dai parchi che, nel 2016 erano, nei 9 parchi che li utilizzavano, 1789. Per il 2017 i parchi nazionali ne stanno autorizzando altri 600 circa, il tutto, ovviamente, a norma invariata.

Quindi alla domanda secca che uno potrebbe fare: ma oggi ci vanno i cacciatori ad abbattere animali nei parchi? La risposta è una sola: SI, ci vanno. E in un numero abbastanza consistente, circa 200 in media per ogni parco.

Cosa cambia in questo ambito la modifica? A mio giudizio solo cose che dovrebbero essere salutate positivamente da chi ha a cuore la conservazione della biodiversità, ma anche da chi non nutre una grande simpatia per i cacciatori. Ne elenco alcuni. I parchi che intendono operare interventi di controllo faunistico devono predisporre un piano che è sottoposto al parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA; i cacciatori che intendono operare interventi di abbattimento devono frequentare un corso validato da ISPRA, che, in casi del genere, richiede sempre il superamento di un esame finale; se contravvengono alle regole comportamentali stabilite dal parco per interventi di controllo faunistico vengono esclusi a vita da tali attività, ferme restando tutte le sanzioni civili e penali che il loro comportamento ha determinato. Queste cose, oltre ad essere scritte in modo chiaro nel testo approvato dal Senato, sono state esposte in modo esaustivo (le prime due) da ISPRA nel corso dell'audizione citata.

In conclusione, se qualcuno ha interesse a farsi un'idea personale su come stiano realmente le cose, può verificare tutto quanto ho scritto. Infatti, ho utilizzato, citandoli, leggi, dati ufficiali e video. Se invece non si vuole verificare, non ci si vuole documentare e si ha piacere di continuare a pensare che sia vero che la modifica "apra la caccia" o "le porte dei parchi ai cacciatori", allora il discorso cam,bia. È come quel tifoso che, per il tackle di un difensore della squadra avversaria dieci metri fuori area e sul pallone, protesta e chiede il rigore..."

Area Protetta: Diverse  |  Fonte: Federparchi
 
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