La nota in allegato ha lo scopo di illustrare il tema specifico della sospensione dei termini procedimentali operata dal decreto legge dell'8/04/2020. L'articolo 37 di tale norma prevede che il termine di sospensione dei procedimenti amministrativi già stabilito dall'articolo 103 del decreto 18/2020 sia prorogato al 15 maggio 2020.
Questo significa che la legge prevede una sospensione per legge di tutti i procedimenti amministrativi dal 23 febbraio al 15 maggio compresi. Nessuna fase procedimentale è esclusa.
La sospensione dei termini procedimentali tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020 non può essere derogata da altri provvedimenti amministrativi non avente fonte normativa primaria.
La sospensione si applica a tutte le fasi procedimentali. Le Pp.Aa. devono adottare ogni misura organizzativa ritenuta idonea affinchè la sospensione non si trasformi in un defatigante blocco di ogni attività anche non richiesta dalla situazione concreta.