Vai alla home di Parks.it
Segnalazioni

Tutela del lavoro agile nella Pubblica Amministrazione

Due sentenze, una del Tribunale di Bologna e una di quello di Grosseto, si esprimono sui doveri dell PA verso i lavoratori in smart working
(30 Set 20)

 

LEX - Il giudice di merito sul ricorso ex art. 700 cpc proposto da un dipendente privato al quale era stato negato il ricorso al lavoro agile per ragioni organizzative dell'azienda, stabilisce che il rifiuto di ammettere il ricorrente al lavoro agile e la correlata prospettazione della necessaria scelta tra la sospensione non retribuita del rapporto e il godimento forzato di ferie non ancora maturate siano illegittimi. Tutta la normativa straordinaria ed urgente è volta alla salvaguardia dell'attività lavorativa con le esigenze di tutela della salute e di contenimento della diffusione dell'epidemia. In tale contesto, il ricorso al lavoro agile, disciplinato in via generale dalla legge 22 maggio 2017, n. 81, è stato considerato una priorità. Per ovvie ragioni, tale modalità lavorativa non può essere imposta in via generale ed indiscriminata, anche se è stata fortemente raccomandata ed addirittura considerata modalità ordinaria di svolgimento della prestazione nella P.A. (art. 87 D.L. 18/2020). Inoltre il godimento delle ferie, in quanto tale, non può essere subordinato nella sua esistenza e ricorrenza annuale alle esigenze aziendali se non nei limiti di cui all'art. 2109, co. 2, cod.civ. e nel rispetto delle previsioni dei singoli contratti collettivi, avuto riguardo ai principi costituzionali affidati all'art. 36 della carta. Sul medesimo tema (diritto del lavoratore disabile allo smart-working) si è pronunciato anche il Tribunale di Bologna (PDF decreto n. 2759 del 23.04.2020).

 


Allegati:
Area Protetta: Diverse  |  Fonte: Federparchi
Tutela del lavoro agile nella Pubblica Amministrazione
 
sharePrintshareMailshareFacebookshareDeliciousshareTwitter
© 2024 - Parks.it