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Segnalazioni

Assemblea Federparchi: no alla miniera di titanio nel Beigua

Votato alla unanimità un documento con cui si respinge l’ipotesi di scavi all’interno del Parco Beigua in Liguria
(16 Ott 20)

L'assemblea dei soci di Federparchi del 15 ottobre ha approvato il seguente documento:
APPRESO che la soc. COMPAGNIA EUROPEA PER IL TITANIO C.E.T. s.r.l., con sede in Cuneo presenterà in Regione Liguria la documentazione per l'attivazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art.23 del D. Lgs.152/2006 e s.m. e i. e dell'art. 11 della L.R. 38/1998 e s. m. e i., inerente ad un permesso di ricerca mineraria per minerali di titanio, granato e minerali associati sul Monte Tarinè, nell'area dei Comuni di Urbe e Sassello(SV);

CONSIDERATO che con nota acquisita al prot. 57454/MATTM del 23.07.2020 dal Ministero dell'Ambiente, la Società Compagnia europea per il Titanio C.E.T. ha presentato simile istanza di pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto Permesso di ricerca per minerali solidi granato titanio e minerali associati sulla terraferma, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, comprensiva della Valutazione di incidenza di cui al D.P.R. 357/1997;

ATTESO che da tale istanza è emerso che il progetto presentato consiste in attività di:

- ricerca bibliografica;

- acquisizione e analisi di dati cartografici, geologici e giacimentologici;

- rilevamenti geologico-strutturali effettuati a piedi, senza prelievo di campioni, utilizzando esclusivamente piste e sentieri esistenti, con accesso consentito;

- analisi puntuali, non invasive né distruttive del suolo e del soprassuolo, mediante l'impiego di strumenti portatili XRF;

- stesura di un rapporto finale;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Ambiente ha risposto a tale istanza che "in assenza di elementi conoscitivi ulteriori che facciano presupporre la sussistenza di impatti potenziali negativi conseguenti alle attività correlate al permesso di ricerca in oggetto, […] che non sarà dato seguito all'istanza presentata", la quale è stata pertanto achiviata.

VISTO che la Regione Liguria aveva espresso già un diniego tramite decreto del 7 luglio 2015 n. 1924 dove era stata dichiarata l'inammissibilità dell'istanza presentata dalla CET relativa all'attività di ricerca mineraria per minerali di titanio, granato e minerali associati nell'area del monte Tarinè;

DATO ATTO che a tale diniego si erano associati i pareri negativi verso la sopraccitata istanza di ricerca dell'Ente Parco del Beigua, dei Comuni di Sassello e di Urbe e delle Associazioni ambientaliste;

PRESO ATTO che la CET aveva impugnato al Tribunale Amministrativo Regionale il decreto della Regione Liguria del 7 luglio 2015 n. 1924;

CONSIDERATO che il TAR, con sentenza del 21 marzo 2020, n. 200 (T.A.R. Liguria, Sez. II) ha respinto il ricorso della CET sottolineando che "la sottoposizione dell'area sulla quale si dovrebbe svolgere la ricerca mineraria a molteplici vincoli paesaggistici e ambientali è di tale pervasività che non residua nessuno spazio per intraprendere un'attività di ricerca che, non essendo compiuta da un istituto scientifico ma da un'azienda estrattiva avrebbe avuto, come fine ultimo, l'estrazione di minerali, attività certamente vietata dalle norme a tutela del Parco Regionale del Beigua che costituisce, per circa il 50%, l'area interessata alla concessione" e ponendo le spese a carico della società ricorrente e liquidate nella misura complessiva di euro 2.000 (duemila) oltre ad Iva e Cpa a favore della regione Liguria e di ciascuna delle altre parti intervenute (Ente Parco del Beigua, Comune di Sassello e Comune di Urbe);

VISTA la Legge Regionale n.12 del 22.02.1995 (Riordino dellearee protette)e s.m. e i. come novellata dalla L.R. 19 aprile 2019, n. 3 vieta all'art. 42 "l'apertura e l'esercizio di miniere, di cave e di discariche";

VISTO il D.P.R . 08.09.1997, n.357 (Regolamento recanteattuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazionedegli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e dellafauna selvatiche) e s.m. e i.;

VISTO il Piano del Parco naturale regionale del Beigua approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 11 del 21.05.2019 che vieta l'apertura di miniere all'interno del territorio del Parco;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17.10.2007 - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

VISTA la Legge Regionale n. 28 del 10.07.2009 (Disposizioni inmateria di tutela e valorizzazione della biodiversità) e s.m. e i.;

CONSIDERATO che l'area in questione interessa pe circa un 50% della sua superficie il Parco Naturale Regionale del Beigua (denominato e classificato ai sensi dell'art.7, comma 6 della L.R.n.12/1995) di cui è ente gestore l'Ente Parco del Beigua (istituito ai sensi dell'art.15 della L.R. n.12/1995);

VISTO che la stessa area interessa per circa il 60% della sua superficie la Zona Speciale di Conservazione IT1331402 Beigua-MonteDente-Gargassa- Pavaglione (individuata ai sensi della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE) di cui è ente gestore l'Ente Parco del Beigua (ai sensi della L.R.28/2009);

EVIDENZIATO che nel territorio classificato parco naturaleregionale sono esplicitamente vietate, per effetto della Legge quadro nazionale sulle aree protette n. 394/1991 (cfr. art. 11,comma 3, lettera b), l'apertura e l'esercizio di miniere, cave ediscariche, nonché l'asportazione di minerali;

RICHIAMATO altresì l'art.9 delle "Norme di Attuazione" del Piano del Parco del Beigua, che stabilisce che nel Parco è vietato asportare rocce e minerali, oltre ovviamente alla realizzazione di cave e miniere;

PRESO ATTO che l'area del Monte Tarinè è classificata tra le "zone rilevanti per la salvaguardia dei Siti di Importanza Comunitaria" ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionalen.1687 del 04.12.2009 Priorità di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria terrestri liguri e cartografia delle "Zone rilevanti per la salvaguardia dei Siti di Importanza Comunitaria", pubblicata sul B.U.R.L. n. 52 del 30.12.2009;

TENUTO CONTO che il 17 novembre 2015, l'Assemblea Plenaria dell'UNESCO, in rappresentanza di 195 Stati, in occasione della 38^ Conferenza Generale ha approvato la creazione di una nuova categoria di siti UNESCO i Geoparchi mondiali UNESCO (UNESCO Global Geoparks) in cui è Stato inserito il Parco Regionale del Beigua e in cui è tuttora presente;

a voti …

ESPRIME

Ferma contrarietà a qualsiasi ipotesi rispetto a qualsiasi progetto che si proponga di realizzare una miniera per l'estrazione del titanio sul Monte Tariné all'interno del Parco del Beigua;

IMPEGNA

Il Presidente e la Giunta di Federparchi ad inviare tale parere negativo al Ministero dell'Ambiente, alla Regione Liguria e alle Associazioni ambientaliste più rilevanti a livello nazionale

Area Protetta: Diverse  |  Fonte: Federparchi
Assemblea Federparchi:  no alla miniera di titanio nel Beigua
 
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