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Segnalazioni

TAR, Terzo settore non è obbligato a iscrizione Camera di Commercio

Lex – Sentenza Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia
(03 Dic 21)

L'iscrizione alla camera di commercio non può essere considerato come requisito obbligatorio che qualifica gli operatori economici

La sentenza TAR Puglia, Lecce , Sez. I, del 15 novembre 2021, n.1635 è  molto chiara. Vi sono soggetti come gli enti del Terzo Settore, che ai sensi della normativa vigente, non sono obbligati ad iscriversi al registro delle imprese o al registro economico amministrativo (Rea), ma tenuti, invece, ad iscriversi nei registri speciali previsti dalla particolare normativa cui sono soggetti, dai quali possono evincersi i medesimi elementi di prova del possesso dei requisiti di idoneità evincibili dal registro delle imprese.

E' per questo che anche l'Anac nella deliberazione 767/2018, ha chiarito la portata della clausola del punto 7.1 del Bando tipo n. 1 (nella parte in cui richiede "l'iscrizione a registri o albi diversi da quelli della Camera di Commercio"), precisando che "la previsione di cui al punto 7.1. lett. b) è da intendersi riferita sia ad abilitazioni specifiche ulteriori (ad es. Albo Nazionale Gestori Ambientali), sia all'iscrizione ad altri registri o albi (ad es. registri regionali/provinciali del volontariato o al registro unico nazionale del Terzo settore), qualora la stazione appaltante, valutato il relativo mercato di riferimento prevede la partecipazione alla gara di quei soggetti ai quali la legislazione vigente non imponga, per l'espletamento dell'attività oggetto di gara, l'iscrizione alla Camera di Commercio".

 

Area Protetta: Diverse  |  Fonte: Federparchi
TAR, Terzo settore non è obbligato a iscrizione Camera di Commercio
 
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