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Parco del Conero



Nel Parco c'è
  Notiziario Ufficiale del Parco del Conero
Anno XI - Numero 3/4 - Novrembre 2005

COMMISSIONE PER IL MONITORAGGIO

Specie faunistiche di interesse

L’attività di prelievo o di controllo della fauna selvatica nelle aree protette, siano esse nazionali o regionali, è regolamentata dal combinato tra le leggi 394/91 (legge quadro sulle aree protette) e 157/92 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). Nella prima con l’art. 11, comma terzo, e art. 22, comma sesto, si decreta l’incompatibilità tra l’attività venatoria e la presenza di un territorio protetto (parco o riserva). Con la legge 157/92, oltre a ribadire il divieto di caccia nei parchi e nelle riserve (art. 21), si prevede la possibilità anche nei parchi di eseguire controllo della fauna onde evitare e prevenire squilibri ecologici, difendere il suolo e le produzioni zoo-agro-forestali di norma con metodi ecologici o mediante piani di abbattimento a carico di specie selvatiche, previo parere dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (art. 19 comma secondo).
La legge 157/92 si coordina con la precedente normativa sulle aree protette mediante lo stesso art. 21, nel quale si precisa che per le aree protette regionali istituite anteriormente all’entrata in vigore della legge 394/91 le Regioni dovranno adeguare la propria legislazione al disposto dell’art. 22, comma sei, della predetta legge.
In proposito la Regione Marche ha successivamente approvato la L.R. 15/94 e sue successive modificazioni, tra cui la recente L.R.14/04, in cui si prevede l’attuazione esclusivamente di prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi per ricomporre squilibri ecologici accertati dall’organismo di gestione mediante appositi piani. I prelievi e gli abbattimenti avvengono per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell’organismo di gestione del parco con riferimento ai piani faunistici venatori provinciali e sono attuati dal personale del suddetto organismo e, ai sensi dell’articolo 22 della legge 394/1991 così come modificato dall’articolo 2 della legge 426/1998, da persone da esso scelte con preferenza tra i cacciatori residenti nel territorio del parco o, in subordine, attraverso le guardie venatorie delle Province, previa intesa con le Province stesse.
Pertanto l’obiettivo prioritario del parco, di mantenimento e miglioramento delle popolazioni di selvatici, deve essere attuato mediante il perseguimento di un armonico equilibrio tra presenza e consistenza delle varie specie e l’habitat circostante, utilizzando come strumento specifici piani di gestione basati sull’analisi ambientale di vocazionalità faunistica del territorio e le popolazioni di specie faunistiche di particolare interesse per l’amministrazione del Parco.
I piani devono disciplinare la gestione tramite il prelievo o gli abbattimenti degli individui di una determinata specie nel territorio del parco con lo scopo di rapportare tali popolazioni faunistiche a corrette densità agro-forestali, secondo criteri di compatibilità con la tutela delle produzioni agricole e del patrimonio ambientale, nel rispetto delle normative vigenti.
Sino ad oggi il Parco del Conero ha realizzato piani di gestione su alcune specie di interesse gestionale quali: la volpe rossa, i corvidi, il fagiano, la lepre, ed il cinghiale per il loro impatto sull’attività agricola.
L’esperienza maturata sino ad ora ha dimostrato che per la stesura e l’attuazione di tali piani occorre la presenza annuale di personale esperto e motivato, ad esempio, nei lavori di realizzazione e attuazione del piano di gestione della popolazione di fagiano nel 2003, per cui il Parco aveva dato incarico ad una ditta specializzata, sono stati necessarie: 5 persone di équipe interna della ditta, 14 volontari per lo più appartenenti al mondo venatorio ed una guardia venatoria della Provincia di Ancona per la vigilanza durate le operazioni.
Si precisa inoltre, che per avere una giusta verifica della bontà dei piani gestione occorre un monitoraggio continuo della popolazione e che deve essere effettuato almeno una volta l’anno. Attualmente il Parco con le sue risorse economiche e di personale non è in grado di attuare il monitoraggio continuo di una sola specie; a questo limite si somma il bisogno di conoscere lo stato attuale delle popolazioni non solo delle specie sino ad ora elencate, ma anche delle altre presenti nel parco, ed in particolare di quelle di interesse comunitario di cui si è consapevoli della presenza, ma completamente all’oscuro sulla situazioni quantitativa e qualitativa delle popolazioni.
Per quanto sopra, si reputa opportuna l’istituzione di una apposita commissione tecnica permanete capace di concorre con il Parco alla stesura e all’attuazione dei piani di gestione delle specie faunistiche di particolare interesse per il Parco.
La Commissione auspicata dovrebbe operare affinché le opportune strategie di intervento gestionale vengano predisposte nei piani di gestione previa concertazione delle associazioni interessate ed in sintonia con gli obiettivi dell’area protetta e vigili a tal fine, sulla correttezza delle metodologie adottate nella realizzazione dei censimenti ed effettui verifiche sulla loro attendibilità e sulla corretta esecuzione dei piani. La Commissione tecnica potrebbe predisporre ed effettuare, con la collaborazione del personale appositamente autorizzato dal Parco i censimenti finalizzati alla determinazione degli indici relativi di abbondanza in relazione alla capacità portante potenziale ed alla densità agro-forestale sostenibile dell’area protetta. La Commissione tecnica può predisporre ed effettuare, con la collaborazione del personale appositamente autorizzato dal Parco il prelievi secondo le modalità, la localizzazione, i tempi e gli orari di esecuzione previsti nei piani di gestione. La Commissione tecnica può predisporre ed effettuare, con la collaborazione del personale appositamente autorizzato dal Parco la realizzazione delle strutture e delle opere necessarie per il raggiungimento degli obiettivi gestionali e per il corretto svolgimento ed applicazione delle direttive dei piani di gestione. Al termine di ogni intervento provvede alla stesura di una relazione consuntiva sulle attività gestionali intraprese e sull’entità e caratteristiche del prelievo effettuato. La Giunta esecutiva del Parco ha la facoltà di nominare una Commissione Tecnica di cui almeno un componente sia in possesso della qualifica di faunista (laurea in biologia o scienze naturali o ambientali). I membri della Commissione restano in carica per la durata di 3 anni fatta salva la facoltà della Giunta Esecutiva di procedere alla sostituzione di uno o più membri della commissione. Il Consiglio direttivo può concordare l’individuazione dei membri della Commissione.

Marco Zannini