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Parco Nazionale della Val Grande



Atti del Convegno
  Convegno “Sport & Turismo…a spasso con l’Educazione Ambientale”

Intervento di Marco Delucchi

CONTESTO SVIZZERO
La Svizzera è un paese costruito sul principio del federalismo: la confederazione emana delle leggi quadro a livello nazionale e i Cantoni (26) mettono in vigore le leggi di applicazione alle leggi federali che rispecchiano le loro particolarità geografiche e socioeconomiche. Anche in ambito di protezione della natura e del paesaggio e - più generalmente - anche in ambito di protezione ambientale vale questo principio: nella protezione di aree e nella creazione di riserve e di parchi valgono i principi emanati dalla Confederazione che vengono concretizzati e applicati nelle leggi e regolamenti contonali.

ZONE DI PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL PAESAGGIO A LIVELLO FEDERALE
Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), Ordinanze federali (OPN).

Le autorità federali sono tenute a provvedere affinché le caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le rarità naturali e i monumenti culturali siano rispettati e, dove predomini in essi l'interesse generale, siano conservati intatti (art. 3). In caso di progetti tecnici, di pianificazione del territorio o di mutamenti con un impatto paesaggistico, la Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP) allestisce una perizia obbligatoria che indica per quale ragione e in quale maniera l'oggetto debba essere conservato intatto o, in ogni caso, rispettato per quanto sia possibile (art. 7). La Confederazione paga sussidi per il movimento a favore della protezione della natura e del paesaggio. (art. 13).

  • Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali.
    Primo inventario a livello svizzero in vigore dal 1977; 120 perimetri; nessuna restrizione per sport non motorizzato e turismo.
  • Inventario federale degli abitati meritevoli di protezione.
    Secondo inventario in vigore dal 1981; riguarda gli abitati e gli edifici e luoghi storici degni di protezione.
  • Protezione delle golene d'importanza nazionale.
    In vigore dal 1992; gli oggetti devono essere conservati intatti e se possibile la dinamica naturale del regime delle acque e quello dei detriti alluvionali deve essere migliorato; restrizioni: l'agricoltura, la gestione forestale, l'utilizzazione delle forze idriche e della falda, l'estrazione di ghiaia, la navigazione e l'utilizzazione a fini ricreativi compresa la pesca devono essere conformi allo scopo di protezione.
  • Protezione delle paludi (torbiere alte/basse) e dei paesaggi palustri d'importanza nazionale.
    In vigore dal 1991; importanti restrizioni: l'utilizzazione del suolo deve essere conforme all'ordinanza: è vietata ogni e qualsiasi modificazione del terreno, devono essere smantellate le costruzioni edificate dopo il 1° giugno 1983, le torbiere sono protette contro i danni causati dal calpestamento e l'esercizio a fini turistici e ricreativi deve essere subordinato alla finalità della protezione. Le restrizioni valgono anche per le zone cuscinetto.

A LIVELLO CANTONALE
Legge cantonale d'applicazione alla legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT), Piano direttore cantonale (PD)
La Legge cantonale d'applicazione alla legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio è in preparazione.

  • Scheda 1 del PD: obiettivi in materia di componenti naturali del territorio.
    • a. salvaguardare l'ambiente di vita animale e vegetale per il maggior numero possibile di comunità (biocenosi) e quindi per tutte le specie animali e vegetali che le compongono.
    • b. conservare le testimonianze che consentono la lettura e lo studio del paesaggio naturale e della sua evoluzione.
    • c. coordinare le attività umane d'incidenza territoriale con gli interessi della protezione della natura.
    • d. promuovere la ricerca scientifica finalizzata e coordinata sulle componenti naturali del territorio e informare sui risultati.
    • e. promuovere con piani di utilizzazione (PUC) e programmi regionali di sviluppo la tutela dell'insieme delle componenti naturali distribuite nel territorio.
    • f. promuovere la cura delle componenti naturali del territorio più importanti, in collaborazione con le autorità federali.
  • Riserve naturali orientate
    Sono aree di protezione integrale dove la natura deve avere libero corso. L'accesso dell'uomo è ammesso solo per motivi di studio o di manutenzione. Tutte le riserve individuate implicano interventi iniziali di sistemazione e di recupero come pure, successivamente, regolari interventi di manutenzione. Ciò giustifica possibili eccezioni normative se motivate. Esse non devono comunque compromettere gli scopi della riserva o snaturarne il carattere. Le riserve naturali orientate sono segnalate e, di regola, sorvegliate.
  • Zone protette
    Territori con una protezione di carattere generale. In queste zone si riconosce alla protezione delle componenti naturali del paesaggio priorità su altre forme di utilizzazione. Le attività umane d'incidenza territoriale come quelle agricole, forestali e quelle legate allo svago devono essere compatibili con le finalità della protezione.
  • Parchi naturali
    Sono aree dove la natura è integralmente protetta, ma nelle quali l'accesso dell'uomo, benché disciplinato, è favorito per scopi didattici e di svago quando questi sono parte integrante del concetto di tutela. Sono dunque previsti percorsi obbligati e sentieri didattici con relativa segnaletica informativa. Sono ammessi gli interventi necessari alla conservazione del parco ed al conseguimento dei suoi scopi come pure le attività tradizionali compatibili con questi ultimi.

RISERVE FORESTALI
Legge federale sulle foreste (Lfo): pianificazione forestale e creazione di riserve forestali (art. 20).
Ordinanza federale sulle foreste (OFo): i Cantoni provvedono affinché nel processo pianificatorio la popolazione sia informata, possa partecipare e possa prendere visione dei piani (art. 18).
Legge cantonale sulle foreste (LCFo): prevede l'allestimento di un piano forestale cantonale risp. regionale e di un concetto per le riserve forestali

  • riserva forestale (protezione integrale)
  • zona di protezione del paesaggio (esempio: selva castanile)
  • parco forestale naturale (come parco naturale nel PD)

In base alle norme di legge e a questo concetto si delinea una discussione per la creazione di un parco naturale in Val Onsernone e Val Vergeletto;

  • sponde destre e catini a ovest con protezione integrale della natura
    contenuti naturalistici: grandi estensioni di abete bianco non più utilizzato da decenni; diverse biocenosi interessanti dalla fascia castanile a quella alpina; grandi predatori
  • sponda sinistra con insediamenti e vie di comunicazione
    pericoli naturali, sicurezza del territorio, cure minime al bosco con particolare funzione protettiva
  • attività tradizionali, alpeggi, agri-turismo, cava di granito
  • discorso socio-economico, mantenimento popolazione e posti di lavoro nelle valli
  • vicinanza Val Grande

Marco Delucchi - Capo Sezione Forestale Cantonale del Cantone Ticino (CH)