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Parco fluviale del Po tratto torinese



La regolamentazione dei prelievi derivante dall'applicazione della legge n. 36/94 c.d. legge Galli art. 25

PROCEDURA

DELL'ENTE DI GESTIONE DEL PARCO FLUVIALE DEL PO - TRATTO TORINESE
PER L'APPLICAZIONE DEI DISPOSTI DELL'ART. 25 DELLA LEGGE 5 GENNAIO 1994 N. 36
IN MATERIA DI TUTELA DEI CORPI IDRICI

  • PARTE PRIMA
    INQUADRAMENTO NORMATIVO, VALORE E COGENZA DEI PARERI DELL'ENTE DI GESTIONE RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 25 DELLA L. 36/94 E S.M.I.

  • PARTE SECONDA
    CRITERI E DETERMINAZIONI PER LE CONCESSIONI DI DERIVAZIONI E RITENZIONI IDRICHE PER LE ZOME UMIDE AD ACQUE CORRENTI NATURALI ED ARTIFICIALI PERMANENTI
    (art. 25 legge 5 gennaio 1994 n. 36 e s.m.i.)

  • PARTE TERZA
    REGOLAMENTO SUI CRITERI PER LA FORMULAZIONE DEI PARERI DELL'ENTE DI GESTIONE IN MATERIA DERIVAZIONI E/O RITENZIONI IDRICHE DAI COPRI IDRICI SUPERFICIALI.
    (art. 25 legge 5 gennaio 1994 n. 36 e s.m.i.)




PARTE PRIMA
INQUADRAMENTO NORMATIVO, VALORE E COGENZA DEI PARERI DELL'ENTE DI GESTIONE RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 25 DELLA L. 36/94 E S.M.I.

L'Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po tratto torinese individua nella conservazione e nel miglioramento della qualità dell'acqua un obiettivo di primaria importanza ai fini della tutela degli ecosistemi fluviali.

L'art. 25 della Legge della Legge Nazionale n. 36 del 5 gennaio 1994 c.d. "Legge Galli" e s.m.i. stabilisce che:

  1. Nell'ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali, l'ente gestore dell'area protetta, sentita l'Autorità di bacino, definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate.
  2. Il riconoscimento e la concessione preferenziale delle acque superficiali o sorgentizie che hanno assunto natura pubblica per effetto dell'articolo 1, nonché le concessioni in sanatoria, sono rilasciati su parere dell'ente gestore dell'area naturale protetta. Gli enti gestori di aree protette verificano le captazioni e le derivazioni già assentite all'interno delle aree protette e richiedono all'autorità competente la modifica delle quantità di rilascio qualora riconoscano alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d'acqua oggetto di captazione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Alla luce delle disposizioni di legge richiamate, l'Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del PO - tratto torinese, ritiene di adottare primi criteri applicativi per la definizione delle misure di captabilità delle acque superficiali, rimandando a successivi provvedimenti i criteri relativi alle acque sorgive, nonché i criteri necessari per l'adozione dei pareri da esprimersi nei casi richiamati dalla legge prima enunciata.

Tale azione si inserisce anche nel quadro dell'attuazione degli indirizzi del Piano d'Area che, in particolare, stabilisce:

"Art. 3.2. Uso e qualità delle acque

  1. Il Piano disciplina nell'ambito di operatività diretta le attività e gli usi che possono generare depauperamento quantitativo delle acque superficiali e sotterranee, inquinamento chimico, acustico o visivo ed in particolare:
    le attività produttive a rischio;
    - l'uso di prodotti chimici per l'agricoltura;
    - gli allevamenti intensivi;
    - le discariche di rifiuti solidi;
    - gli impianti di trattamento e depurazione dei reflui;
    - i traffici motorizzati, d'acqua e di terra;
    - le fonti di rumore, ivi compresi gli impianti produttivi;
    - l'attività di edilizia;
    - i prelievi di acque superficiali e da falda freatica;
    - le attività turistiche, ricreative e sportive.
  2. Con riferimento a tali attività, il Piano prevede:
    -a)-disciplina localizzativa, espressa in vincoli e cautele particolari, relativi all'intera fascia, o, distintamente, ai singoli ambiti territoriali o a singole aree o risorse;
    -b)-interventi di risanamento, disinquinamento e ripristino qualitativo/quantitativo indicati dalle tavole di piano e dalle presenti Norme con particolare riferimento alle aree degradate ed alle risorse più vulnerabili;
    -c)-misure, anche transitorie, di regolamentazione, anche in rapporto alle segnalazioni del sistema di monitoraggio ambientale.
  3. Le attività di controllo sono espletate per mezzo delle rilevazioni operate con i sistemi informativi e le reti di monitoraggio di cui alle norme che seguono. Tali segnalazioni possono riguardare aree ed attività anche esterne all'ambito di operatività diretta, influenti sulle condizioni d'inquinamento della fascia fluviale."

In tale materia anche le schede progettuali dei Piani d'Area stralcio del Sangone, della Stura di Lanzo e della Dora Baltea stabiliscono primi indirizzi e procedure in materia di gestione delle risorse idriche del territorio protetto.

Allo stato attuale il principale fattore di alterazione della qualità dell'acqua dell'ecosistema fluviale del Po e dei tratti terminali dei principali affluenti (ambiti di pertinenza dell'Ente di Gestione) è costituito dall'insieme delle derivazioni e/o ritenzioni idriche per fini diversi che concedono ai fiumi portate residue molto basse o addirittura nulle, comunque spesso insufficienti per garantire i naturali processi di autodepurazione, fondamentali per garantire il mantenimento e/o il miglioramento della qualità delle acque correnti superficiali.

L'Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po tratto torinese pertanto, per quanto di competenza e secondo i criteri illustrati nei punti successivi, contribuisce alla definizione delle linee di gestione delle risorse idriche anche in riferimento alla "Disciplina delle acque nelle aree protette" così come previsto dall'art. 25 della Legge Nazionale n. 36 del 5 gennaio 1994. A questo proposito intende collaborare, in coerenza con quanto espresso dai commi 5 e 6 dell'art. 22 del Decreto Legislativo 152 dell'11 maggio 1999, con le autorità concedenti le derivazioni e/o ritenzioni idriche per la "...previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici" (come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera i, della legge 18 maggio 1989, n. 183 e dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36) e "senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione,...".

Il presente documento si compone di tre parti delle quali la prima contiene la relazione illustrativa della cogenza e del significato giuridico delle definizioni e dei pareri espressi, la seconda l'illustrazione dei criteri utilizzati e la terza il Regolamento per l'espressione dei pareri dell'Ente di gestione.

I criteri di cui al regolamento contenuto nel presente documento hanno carattere provvisorio; essi sono da ritenersi validi ed applicabili nelle situazioni di cui all'art. 1, 2 e 3 del Regolamento in attesa di ulteriori norme e definizioni emanate dalle Amministrazioni Provinciali e Regionali, dallo Stato e dall'Autorità del Bacino del Po (rapporti di sintesi degli "studi e ricerche finalizzate alla definizione di linee di gestione delle risorse idriche dei bacini idrografici ......della Provincia di Torino,...." di cui alla D.G.P. N. 128 - 182882/96 del 30/12/1996 e 61 - 55455/97 del 8/5/1997; studi sulle "azioni per la predisposizione di una normativa riguardante il minimo deflusso vitale negli alvei" di cui al PROGETTO SPECIALE PS 2.5 dell'Autorità del Bacino del Po; "piani di tutela delle acque" di cui al capo I del titolo IV del Decreto Legislativo 152 dell'11 maggio 1999;....).

2.2 Valore e cogenza dei Criteri.

I criteri approvati con il presente atto assumono efficacia relativamente all'adozione dei pareri di competenza dell'Ente di gestione da adottarsi in applicazione dei disposti di cui al commi 2 dell'art. 25 e s.m.i., , e quindi nella fattispecie relativamente ai seguenti aspetti applicativi della medesima disposizione di legge. I medesimi criteri assumono efficacia relativamente all'ipotesi di istanza relativa a nuove captazioni.

Relativamente a quanto disposto dal comma 1 art.25:

  • i criteri proposti delineano un approccio condivisibile relativamente all'espressione dei pareri dell'Ente di gestione da adottarsi in applicazione dei disposti di cui al comma 2 dell'art. 25. Appare corretto correlare la effettiva valutazione dell'equilibrio ecologico, garantito dal corpo idrico non captato, con la determinazione effettuata mediante metodi biologici, idrologici e chimici mirati al luogo e all'ecosistema stesso specificamente interessato.
  • i criteri adottati con il presente atto, limitatamente alle acque fluenti superficiali, appaiono quindi suscettibili di modificazione, in quanto i valori ora proposti si pongono, per quanto riguarda la quantità di risorsa idrica rilasciabile nel sistema fluviale, quale quantitativo necessario a garantire la non completa alterazione degli equilibri ecologici, piuttosto che la "conservazione degli ecosistemi". L'Ente di gestione pertanto si riserva di integrare il presente atto.
  • limitatamente alle acque sorgive, alle zone umide, alle lanche, mortizze, risorgive e situazioni analoghe, individuate dalla strumentazione di Piano come zone N, di prevalente interesse naturalistico e/o individuate in cartografia con le lettere L, W, F e U, e/o ricadenti all'interno di aree che la legge istitutiva classifica come Riserve Naturali Speciali ed Aree Attrezzate, sulla scorta degli studi e delle analisi condotti in sede di predisposizione degli strumenti di Piano, debbono ritenersi non captabili, per la rilevanza delle specifiche emergenze naturalistiche presenti in queste aree e per il ruolo decisivo che al loro interno rivestono gli ecosistemi acquatici.
  • si rinvia ad uno specifico studio e ad apposita convenzione con la A.E.M. di Torino relativamente alle modalità di gestione del bacino artificiale della diga del Pascolo, in Comune di Torino, classificato quale "Riserva Naturale Speciale" e zona N, in considerazione delle peculiari condizioni dell'area, che rappresenta un ecosistema "artificiale".



PARTE SECONDA
CRITERI E DETERMINAZIONI PER LE CONCESSIONI DI DERIVAZIONI E RITENZIONI IDRICHE PER LE ZOME UMIDE AD ACQUE CORRENTI NATURALI ED ARTIFICIALI PERMANENTI
(art. 25 legge 5 gennaio 1994 n. 36 e s.m.i.)


1 - Determinazione del fabbisogno irriguo nel bacino occidentale del fiume Po (sezione di confluenza con la Dora Baltea)

-Obiettivo di questa prima parte del presente documento è la determinazione del fabbisogno irriguo medio (FIm) del territorio del bacino del Po sotteso alla sezione di confluenza con la Dora Baltea (escluse le necessità irrigue relative alle risaie). Tale fabbisogno costituisce il valore di riferimento per le istruttorie relative alle concessioni di derivazioni idriche per fini irrigui.

-Una prima elaborazione ha riguardato la determinazione dell'evapotraspirazione potenziale per la stazione di Torino, assunta come rappresentativa della porzione di pianura del bacino occidentale del Po. Valgono le seguenti considerazioni:

  • per la stazione di Torino sono disponibili studi climatici approfonditi che possono costituire utili riferimenti per elaborazioni climatiche estendibili ad altre località o aree e/o a particolari condizioni climatiche;
  • tutta la porzione di pianura e pedemontana del bacino del Po occidentale è caratterizzata (come Torino) dallo stesso regime pluviometrico (sublitoraneo occidentale);
  • la determinazione dell'evapotraspirazione potenziale è fondamentale rispetto all'obiettivo previsto in quanto essa definisce la quantità d'acqua che evaporerebbe dal suolo e traspirerebbe mediante la vegetazione (generica copertura vegetale) in condizioni ottimali per lo sviluppo della vegetazione stessa;
  • il metodo adottato per la determinazione dell'evapotraspirazione potenziale è quello di Thornthwaite già utilizzato dalla Regione Piemonte.
  • sulla base delle indicazioni desunte da studi specifici, come riserva idrica del suolo si è assunto un valore pari a 200 mm, ritenuto valido per i terreni relativamente profondi come quelli di pianura.

-Il calcolo degli indici "De" di De Martonne, effettuato per ciascun mese (valori medi mensili delle temperature "T" e delle precipitazioni "P"; tab. 1), per la stazione di Torino con la seguente relazione:

Galli
non è mai risultato inferiore a 15, limite, secondo il suddetto Autore, al di sotto del quale si possono determinare situazioni di aridità. Ciò è confermato dal fatto che il rapporto P/T non è mai inferiore a 2 (tab. 1), valore al di sotto del quale, si verificano problemi di deficit idrico per la vegetazione.

 
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De  
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Tab. 1 - Bilancio Idrologico di Torino (238 m s.l.m.) secondo Thornthwaite. Valori medi mensili ed annui delle precipitazioni (P), della temperatura dell'aria (T), dell'indice di Gaussen (P/T), dell'indice di aridità di De Martonne (De), dell'evapotraspirazione potenziale (EP), della perdita d'acqua cumulata (A.WL), della riserva idrica del suolo (ST), delle variazioni di quest'ultima (C.ST), dell'evapotraspirazione reale (AE), del deficit idrico (D). Valori rappresentativi del periodo 1921 ¸ 19701. Le modalità di calcolo e i significati dei simboli sono assai noti e divulgati da un'ampia letteratura.


-L'evapotraspirazione potenziale risulta compresa tra un valore medio mensile minimo di 1 mm nel mese di gennaio ed un valore massimo di 152 mm in luglio. Il deficit idrico è di una certa rilevanza nei mesi di luglio e di agosto, ma già inizia in giugno e perdura ancora in settembre. Da ottobre a dicembre, l'incremento delle precipitazioni e la diminuzione dell'evapotraspirazione concorrono essenzialmente alla ricostituzione della riserva idrica per cui si hanno fenomeni di scorrimento superficiale principalmente in occasione di rovesci. Maggio e giugno sono i mesi con le migliori condizioni medie per lo sviluppo della vegetazione.

Il deficit idrico (differenza tra l'evapotraspirazione potenziale e l'evapotraspirazione reale D = EP - AE) viene considerato il riferimento per la determinazione della quantità d'acqua necessaria per riportare le riserve idriche al colmo, cioè nella teorica condizione ideale per il massimo sviluppo della vegetazione. Esprimendo il deficit in decimetri (0,37 dm per il mese di agosto; tab. 1) e la superficie agraria in decimetri quadrati [un ettaro = 1 (hm)2 = 106 (dm)2] risulta che, in agosto, le necessità irrigue sono pari a [0,37 dm] X [106 (dm)2] = 370.000 litri. Dividendo tale valore per il numero di secondi di un mese (~ 2.678.000 sec) si ottiene una portata media costante di 0,14 l/sec per una superficie da irrigare pari ad un ettaro per il mese di agosto [0,14 l/sec/(hm)2 = 1,4 l/sec/(km)2].

Il ragionamento sopra esposto è riferito ai valori medi mensili. In realtà la determinazione delle necessità irrigue deve essere basata sulle situazioni caratterizzate da scarse precipitazioni e da elevate temperature. Infatti la disponibilità d'acqua per l'agricoltura deve essere espressa non tanto dalle "situazioni medie", ma da quelle caratterizzate dalle maggiori esigenze. Pertanto si è ritenuto opportuno valutare il deficit riproponendo l'applicazione del metodo Thornthwaite con l'ipotesi di una situazione caratterizzata dal massimo livello di aridità che si può verificare nell'area in oggetto.

Nell'ambito del "Progetto per la Pianificazione delle Risorse Idriche del Territorio Piemontese"4 sono stati ricavati i valori medi mensili ed annui delle temperature dell'aria, delle precipitazioni, dell'evapotraspirazione potenziale e del deficit idrico (rappresentativi dell'anno medio 1921 ¸ 1970) per tutti comuni della regione. Considerando quelli compresi nel bacino del Po sotteso alla sezione di confluenza con la Dora Baltea, è stata individuata la località di Moncalieri come caratterizzata dai valori medi estivi più elevati delle temperature, dell'evapotraspirazione potenziale e del deficit. Pertanto Moncalieri (260 m s.l.m.) è stata scelta quale stazione climatica in grado di rappresentare la situazione più sfavorevole dal punto di vista delle esigenze irrigue nella porzione di pianura del bacino considerato, cioè nella fascia altimetrica al di sotto della isoipsa 400 m s.l.m. Inoltre valgono le seguenti considerazioni:

  • lo studio delle "linee segnalatrici delle possibilità pluviometriche" di Torino1 ha evidenziato che, su oltre 50 anni di osservazione, i casi critici di minima precipitazione sono pari a 0 ¸ 10 mm per due mesi consecutivi e pari a 12 ¸ 20 mm per tre mesi consecutivi. Si è pertanto ritenuto che la massima aridità possa essere rappresentata da assenza di precipitazioni per tre mesi nell'intervallo giugno - luglio - agosto (quello nel quale si manifestano deficit idrici);
  • nello stesso studio si è verificato che la stagione nella quale si verificano più frequentemente periodi di 2 ¸ 3 mesi consecutivi con precipitazioni molto scarse o nulle è quella invernale; pertanto l'ipotesi che tali fenomeni si verifichino in estate porta ad una sovrastima delle necessità irrigue che si vogliono determinare;
  • l'evapotraspirazione potenziale viene rideterminata sulla base dei valori termici medi mensili della stazione di Moncalieri da settembre a maggio; per il trimestre estivo si sono considerati invece i valori medi massimi del periodo di osservazione; occorre osservare, a questo proposito, che questi ultimi si sono manifestati in anni diversi; considerandoli invece come appartenenti alla stessa stagione estiva, si introduce un altro fattore di sovrastima;
  • per l'applicazione del metodo Thornthwaite si sono considerati i valori medi mensili delle precipitazioni di Moncalieri da settembre a maggio; per il trimestre estivo si è fatta l'ipotesi di assenza di piogge; in tal modo, tra l'altro, si evita la determinazione della cosiddetta "pioggia efficace" che, come noto, rappresenta la frazione di pioggia utile ai fini agricoli, perché non perduta per scorrimento superficiale (ovviamente nullo nell'ipotesi di assenza di precipitazioni).

In sostanza si è fatta l'ipotesi di un anno medio 1921 ¸ 1970 identico a quello di Moncalieri per quanto riguarda i valori medi mensili da settembre a maggio; per il trimestre estivo invece si è considerata una situazione di siccità assolutamente eccezionale, che probabilmente non si è mai verificata. In tal modo si cerca di evitare il rischio di sottostime delle necessità irrigue (tab. 2).

 
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Tab. 2 - Bilancio Idrologico di Moncalieri (260 m s.l.m.) secondo Thornthwaite nelle condizioni di massima aridità. Valori medi mensili ed annui delle precipitazioni (P), della temperatura dell'aria (T), dell'evapotraspirazione potenziale (EP), della perdita d'acqua cumulata (A.WL), della riserva idrica del suolo (ST), delle variazioni di quest'ultima (C.ST), dell'evapotraspirazione reale (AE), del deficit idrico (D). Valori rappresentativi del periodo 1921 ¸ 19704. Le modalità di calcolo e i significati dei simboli sono assai noti e divulgati da un'ampia letteratura9.


Il massimo deficit risulta nel mese di agosto con 142 mm (1,42 dm). La riserva idrica risulta così ridotta che essa necessita di quasi sei mesi per essere ricostituita in condizioni climatiche normali. Nel mese di agosto può quindi verificarsi una situazione meteorologica (dopo due mesi di caldo intenso e di assenza di precipitazioni) per cui, su ogni ettaro [1 (hm)2 = 106 (dm)2], al fine di garantire comunque le necessità della vegetazione, occorre fornire acqua per un volume pari a [1,42 dm] X [106 (dm)2] = 1.420.000 litri, che diviso per i secondi del mese (~ 2.678.000 sec), risulta 0,53 l/sec/(hm)2 = 53 l/sec/(km)2.

Il valore così determinato va successivamente corretto in funzione del "rendimento del campo", che tiene conto di varie perdite quali soprattutto quelle per percolazione. Inoltre occorrerebbe tenere conto di un coefficiente di "rendimento di adduzione" che dipende dalle perdite nei canali al fine di ottenere il fabbisogno irriguo alle opere di presa, la cui determinazione è oggetto del presente rapporto. Occorre sottolineare tuttavia che le metodologie di calcolo delle perdite di percolazione e dei canali sono, allo stato attuale, fortemente condizionate dalle esperienze fin qui maturate in un ambito socio - economico che, in genere, assegna alla risorsa idrica un valore poco adeguato rispetto alle esigenze di tutela della natura degli ambienti acquatici oggetto di sfruttamento. Le perdite di percolazione, per esempio, possono essere notevolmente ridotte migliorando le tecniche di distribuzione dell'acqua sui terreni in un'ottica che vede l'acqua come risorsa pregiata che non può essere oggetto di sprechi. Allo stesso modo molto importante risulta il miglioramento della gestione dei canali con massima riduzione delle perdite di adduzione.

Pertanto, sulla base delle precedenti considerazioni, si ritiene di assegnare un valore massimo del 10 % (coefficienti pari a 1,1) sia per le perdite che riducono il "rendimento del campo", sia per quelle di adduzione. Risulta quindi un fabbisogno idrico pari a FIm = 0,53 X 1,1 X 1,1 = 0,65 l/sec/(hm)2 = 65 l/sec/(km)2.

Il valore [FIm = 0,65 l/sec/(hm)2] è da intendersi quale valore massimo di riferimento per le concessioni di derivazione e/o ritenzioni idrica ai fini irrigui dalle zone umide naturali ad acque correnti e/o stagnanti permanenti indipendentemente dai tipi di coltura e dai tipi di suoli per l'irrigazione delle aree poste ad una altitudine pari o inferiore a 400 m s.l.m. nel bacino del fiume Po sotteso alla sezione di confluenza con la Dora Baltea.

Esso, tenuto conto della particolare attenzione per evitare eventuali sottostime, può essere ritenuto un valore in grado di garantire le colture più esigenti anche in periodi siccitosi. Si possono tuttavia riscontrare situazioni eccezionali caratterizzate da contemporaneità di fattori sfavorevoli quali: culture idroesigenti, condizioni meteorologiche sfavorevoli, terreni molto permeabili e forti perdite per adduzione (percorsi eccessivamente lunghi dei canali e cattiva manutenzione degli stessi); in tali casi il valore di riferimento individuato potrebbe essere insufficiente, ma in qualsiasi caso, in funzione della superficie [S; (hm)2] da irrigare, il dato relativo alla portata da utilizzare non potrà essere superiore al prodotto [(FIm) X (S)].

Occorre infatti considerare che la scelta della tipologia delle colture non può essere effettuata solo in funzione di fattori economici (seppure importanti) considerando la risorsa acqua come subordinata; una simile impostazione renderebbe impossibile ogni tentativo di mediazione fra sviluppo e tutela delle risorse idriche. Le esigenze della collettività impongono oggi una maggiore considerazione del "bene Natura"; pertanto le scelte dei tipi di coltura e delle modalità di irrigazione devono anche tenere conto delle disponibilità delle risorse idriche senza pregiudizio eccessivo della qualità degli ambienti acquatici (cioè riducendo gli sprechi). Tutto ciò è coerente con quanto espresso con il comma 1 dell'art. 25 del Decreto Legislativo 152 dell'11 maggio 1999 (Coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili) e con la lettera a) del comma 2 dello stesso articolo (migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e di distribuzione di acque a qualsiasi uso destinate al fine di ridurre le perdite)

La determinazione della portata derivabile per fini irrigui (che dovrebbe comparire come limite massimo nei disciplinari di concessione) non può tenere conto (ad eccezione delle risaie) delle diverse tipologie colturali. Si riconosce che le esigenze irrigue cambiano in funzione delle specie vegetali; in teoria il fabbisogno irriguo dovrebbe essere espresso in funzione delle stesse. Parimenti occorre considerare che le concessioni per fini irrigui, per ovvie ragioni, devono essere assimilabili a "contratti di lunga durata" (10 ¸ 30 anni, senza mai eccedere i 40 anni, secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 23 del Decreto Legislativo 152 dell'11 maggio 1999). In lunghi intervalli di tempo si verifica normalmente una alternanza, più o meno accentuata, dei tipi di coltura e non è possibile prevedere (dai punti di vista tecnico e burocratico), in un disciplinare di concessione, una portata derivabile variabile in funzione delle possibili produzioni. E' inevitabile prevedere un valore costante che sia mediamente capace di garantire la maggior parte delle situazioni, che costituisca un sicuro ed affidabile riferimento per i produttori agricoli e che, anche in base ad esso, possano essere programmate le produzioni.

Il valore FIm costituisce un riferimento per la determinazione della massima portata derivabile per fini irrigui indipendentemente dall'entità delle risorse idriche disponibili in un determinato ambiente acquatico oggetto di sfruttamento, ma non costituisce l'unico criterio guida per le istruttorie delle concessioni. Ovviamente rimane la condizione essenziale della determinazione del Deflusso Minimo Vitale secondo quanto previsto dalle Istruzioni Tecniche allegate alla Legge Regionale N. 5 del 13/4/1994, costituenti, allo stato attuale, l'unico riferimento normativo nella Regione Piemonte.

In uno studio sulle risorse idriche del bacino dell'Orco si è verificato che l'utilizzo irriguo delle acque superficiali comporta un consumo di poco superiore al limite FIm sopra determinato. Si è anche constatato che l'insieme delle captazioni idriche per fini irrigui comportano un prelievo complessivo superiore alla risorsa disponibile al netto dei deflussi minimi vitali determinati mediante le succitate Istruzioni tecniche. Ammettendo che la situazione di sfruttamento delle acque del bacino dell'Orco sia paragonabile a quanto avviene in altre aree, ciò dimostra che:

  • il valore FIm = 0,65 l/sec/(hm)2 sembra non discostarsi in modo significativo rispetto alle reali esigenze irrigue;
  • ammesso che il valore FIm = 0,65 l/sec/(hm)2 sia corretto rispetto alle reali esigenze irrigue (oppure, più probabilmente, inferiore) ed al netto degli sprechi d'acqua, si constata la possibile difficoltà, pur nell'ambito di una corretta gestione, di garantire contemporaneamente sufficienti quantità d'acqua sia per l'irrigazione, sia per la conservazione degli ecosistemi acquatici;
  • la determinazione del fabbisogno idrico medio, quale riferimento per le concessioni irrigue, necessita di valutazioni più approfondite, almeno su scala regionale; il valore 0,65 l/sec/(hm)2 è stato ottenuto con una metodologia ampiamente cautelativa rispetto alle reali esigenze irrigue; è ipotizzabile che uno studio più approfondito porti a valori inferiori; in tal caso la compatibilità fra sfruttamento ai fini irrigui e conservazione degli ecosistemi acquatici diventerebbe un obiettivo meno difficile da conseguire;
  • il valore FIm = 0,65 l/sec/(hm)2 può essere considerato provvisorio; esso risponde alla necessità di evitare prelievi d'acqua sicuramente eccessivi; molte delle attuali concessioni in atto, infatti, sono gestite mediante disciplinari che concedono portate derivabili superiori rispetto alle reali esigenze irrigue;
  • il valore FIm = 0,65 l/sec/(hm)2 può essere considerato come riferimento per le istruttorie di concessioni per fini irrigui come "limite tampone" in assenza di una normativa più chiara ed aggiornata;
  • la portata derivabile, calcolata mediante il valore FIm = 0,65 l/sec/(hm)2, può far parte del disciplinare con la clausola di imposizione di una nuova portata derivabile calcolata secondo altri criteri che deriveranno da eventuali norme successive determinate dall'Autorità di Bacino, dalla Regione o dalle Province.

-Le precedenti valutazioni possono essere estese, da un punto di vista qualitativo, anche alle fasce altimetriche più elevate; tuttavia cambiano i valori in funzione del gradiente termico verticale. Infatti all'aumentare dell'altitudine si riscontra una diminuzione della temperatura dell'aria e quindi dei processi evapotraspirativi che da essa dipendono. Si è pertanto ritenuto di considerare l'altitudine di 600 m s.l.m., quale limite climatico significativo della regione piemontese (zero termico medio mensile di gennaio) e rappresentativo della fascia altimetrica 400 ¸ 800 m s.l.m. Le temperature medie mensili sono state ricavate da quelle di Moncalieri (tab. 2) applicando su di esse i gradienti termici indicati, dal Mennella2, per la regione alpina e per ciascun mese (tab. 3).

La carta delle isoiete medie annue2-4 indica una buona corrispondenza fra la isoipsa 600 m s.l.m. e l'isoieta media annua di 1.000 mm. Questo valore è stato suddiviso (tab.3) nei diversi mesi secondo la ripartizione dedotta dallo studio sul clima di Torino sulla base della considerazione precedentemente espressa circa la rappresentatività di tale stazione della porzione pedemontana e di pianura del bacino del Po, caratterizzata dallo stesso regime pluviometrico sub - litoraneo occidentale. In questo caso, per il trimestre estivo è stata utilizzato un valore medio mensile pari a 10 mm (considerato come pioggia efficace); è riconosciuto infatti un incremento delle precipitazioni con l'altitudine e dall'esame dei totali pluviometrici relativi alle stazioni che hanno effettivamente rilevato le precipitazioni per un periodo di osservazione significativo, risulta che l'attribuzione del valore medio mensile di 10 mm per i mesi di giugno, luglio e agosto rappresenta, a tutti gli effetti, una situazione di aridità particolarmente eccezionale e quindi ampiamente cautelativa rispetto alla determinazione delle esigenze irrigue (tab. 3).

 
gen
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mar
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Mag
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Lug
ago
set
ott
nov
dic
anno
P
mm
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45
71
114
138
10
10
10
83
89
97
66
772
T
°C
-0,2
1,8
6,6
10,7
15,1
22,1
24,5
23,3
17,4
11,3
5,5
1,4
 
EP
mm
0
5
19
42
80
143
160
137
78
43
17
2
726
P - PE
mm
39
40
52
72
58
-133
-150
-127
5
46
80
64
46
A.WL
mm
         
-133
-283
-410
         
ST
mm
200
200
200
200
200
104
47
26
31
77
157
200
 
C.ST
mm
0
0
0
0
0
-96
-57
-21
5
46
80
42
 
AE
mm
0
5
19
42
80
106
66
19
78
43
17
2
477
D
mm
0
0
0
0
0
37
94
118
0
0
0
0
249
Tab. 3 - Bilancio Idrologico relativo all'altitudine 600 m s.l.m. secondo Thornthwaite nelle condizioni di massima aridità. Valori medi mensili ed annui delle precipitazioni (P), della temperatura dell'aria (T), dell'evapotraspirazione potenziale (EP), della perdita d'acqua cumulata (A.WL), della riserva idrica del suolo (ST), delle variazioni di quest'ultima (C.ST), dell'evapotraspirazione reale (AE), del deficit idrico (D). Valori rappresentativi del periodo 1921 ¸ 19704. Le modalità di calcolo e i significati dei simboli sono assai noti e divulgati da un'ampia letteratura9.


Il deficit idrico più elevato è risultato pari a 118 mm per il mese di agosto. La riserva idrica (valutata ancora pari a 200 mm) viene riportata al colmo entro il mese di dicembre. Su ogni ettaro [1 (hm)2 = 106 (dm)2], al fine di garantire comunque le necessità della vegetazione per il mese di agosto, occorre fornire acqua per un volume pari a [1,18 dm] X [106 (dm)2] = 1.180.000 litri, che diviso per i secondi del mese (~ 2.678.000 sec), risulta 0,44 l/sec/(hm)2 = 44 l/sec/(km)2. Ritenendo infine valide le precedenti considerazioni a proposito delle "perdite di campo" (10 %) e di adduzione (10 %), per la fascia altimetrica 400 ¸ 800 m s.l.m., risulta un fabbisogno idrico pari a FIm = 0,44 X 1,1 X 1,1 = 0,55 l/sec/(hm)2 = 55 l/sec/(km)2.

Il valore [FIm = 0,55 l/sec/(hm)2] è da intendersi quale valore massimo di riferimento per le concessioni di derivazione e/o ritenzioni idrica ai fini irrigui dalle zone umide naturali ad acque correnti e/o stagnanti permanenti indipendentemente dai tipi di coltura e dai tipi di suoli per l'irrigazione delle aree poste nella fascia altimetrica 400 ¸ 800 m s.l.m. nel bacino del fiume Po sotteso alla sezione di confluenza con la Dora Baltea.

-Analogo ragionamento si è effettuato per la fascia altimetrica superiore (800 ¸ 1.200 m s.l.m.). Anche in questo caso si sono utilizzati i gradienti termici indicati dal Mennella2. Per quanto riguarda le precipitazioni si è mantenuto il valore medio annuo pari a 1.000 mm distribuito nell'anno analogamente a quanto effettuato per la fascia altimetrica sottostante. Non si è considerato un valore superiore in funzione dell'incremento di quota in quanto un aumento delle precipitazioni da valle a monte si registra per bacini quali, per esempio, quelli dello Stura di Lanzo e dell'Orco, ma lo stesso non accade per altri quali quello della Dora Riparia e del Chisone. I bacini del Maira e del Varaita presentano situazioni intermedie. Tuttavia, in considerazione del fatto che i minimi estivi con valori di pochi millimetri sono ancora meno frequenti, si è assunto il dato di precipitazione di 15 mm per il trimestre giugno - luglio e agosto. Sull'insieme di questi valori termici e pluviometrici si è applicato nuovamente il metodo Thornthwaite (tab. 4) considerando una riserva idrica del suolo pari a 150 mm5-8-9.

 
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
anno
P
mm
39
45
71
114
138
15
15
15
83
89
97
66
787
T
°C
-1,5
0,1
4,4
8,1
12,7
19,8
22,3
21,2
15,5
9,5
3,8
-0,1
 
EP
mm
0
0
15
41
76
116
144
122
72
45
12
0
643
P - PE
mm
39
45
56
73
62
-101
-129
-107
11
44
85
66
144
A.WL
mm
         
-101
-230
-337
         
ST
mm
150
150
150
150
150
76
28
16
27
71
150
150
 
C.ST
mm
0
0
0
0
0
-74
-48
-12
11
44
79
0
 
AE
mm
0
0
15
41
76
89
63
27
72
45
12
0
440
D
mm
0
0
0
0
0
27
81
95
0
0
0
0
203
Tab. 4 - Bilancio Idrologico relativo all'altitudine 1.000 m s.l.m. secondo Thornthwaite nelle condizioni di massima aridità. Valori medi mensili ed annui delle precipitazioni (P), della temperatura dell'aria (T), dell'evapotraspirazione potenziale (EP), della perdita d'acqua cumulata (A.WL), della riserva idrica del suolo (ST), delle variazioni di quest'ultima (C.ST), dell'evapotraspirazione reale (AE), del deficit idrico (D). Valori rappresentativi del periodo 1921 ¸ 19704. Le modalità di calcolo e i significati dei simboli sono assai noti e divulgati da un'ampia letteratura9.


Il deficit idrico più elevato è risultato pari a 95 mm per il mese di agosto. La riserva idrica viene riportata al colmo entro il mese di novembre. Su ogni ettaro [1 (hm)2 = 106 (dm)2], al fine di garantire comunque le necessità della vegetazione, per il mese di agosto occorre fornire acqua per un volume pari a [0,95 dm] X [106 (dm)2] = 950.000 litri, che diviso per i secondi del mese (~ 2.678.000 sec), risulta 0,35 l/sec/(hm)2 = 35 l/sec/(km)2. Ritenendo infine valide le precedenti considerazioni a proposito delle "perdite di campo" (10 %) e di adduzione (10 %), per la fascia altimetrica 800 ¸ 1.200 m s.l.m., risulta un fabbisogno idrico pari a FIm = 0,35 X 1,1 X 1,1 = 0,40 l/sec/(hm)2 = 40 l/sec/(km)2.

Il valore [FIm = 0,40 l/sec/(hm)2] è da intendersi quale valore massimo di riferimento per le concessioni di derivazione e/o ritenzioni idrica dalle zone umide naturali ad acque correnti e/o stagnanti permanenti ai fini irrigui indipendentemente dai tipi di coltura e dai tipi di suoli per l'irrigazione delle aree poste nella fascia altimetrica 800 ¸ 1.200 m s.l.m. nel bacino del fiume Po sotteso alla sezione di confluenza con la Dora Baltea.

E' evidente che, al crescere dell'altitudine, procedendo con lo stesso criterio prima illustrato, diminuisce il fabbisogno irriguo. Si è quindi verificata l'esistenza di una correlazione fra i valori di fabbisogno FLm e le altitudini H in corrispondenza delle quali si sono determinati gli stessi valori di fabbisogno. Fra le due variabili è risultata esistere una funzione semplice lineare giustificata da un coefficiente di correlazione pari a -0,9989; essa risulta:

FLm = 0,714 - 0,000297× H--(1)

-Secondo tale relazione l'intercetta sulle ordinate [(0,71 l/sec/(hm2)] rappresenta il fabbisogno idrico teorico all'altitudine di 0 m s.l.m. Ponendo invece FLm = 0, si ottiene l'altitudine 2.400 m s.l.m. oltre la quale l'irrigazione risulta inutile. Tenendo conto che tutte le valutazioni precedenti sono state effettuate con arrotondamenti in eccesso e rappresentative di situazioni di aridità effettivamente mai riscontrate e che le porzioni altitudinali più elevate sono caratterizzate da un regime pluviometrico diverso (sub - litoraneo alpino4), caratterizzato da un minimo estivo meno pronunciato, si ritiene di indicare nell'altitudine 2.000 m s.l.m. il limite superiore per le reali necessità irrigue.

-Oltre l'altitudine 1.200 m s.l.m. precedentemente indicata come limite della fascia 800 ¸ 1.200, è da segnalare un valore climatico particolare; si tratta del limite climatico dello zero termico medio invernale12: 1.700 m s.l.m., individuato per le Alpi piemontesi. Pertanto, riassumendo anche quanto sopra ed utilizzando la (1) si è ritenuto di individuare le seguenti fasce altimetriche ed i relativi fabbisogni irrigui:

  • fascia altimetrica < 400 m s.l.m. - 0,65 l/sec/(hm2);
  • fascia altimetrica 400 ¸ 800 m s.l.m.- 0,55 l/sec/(hm2);
  • fascia altimetrica 800 ¸ 1.200 m s.l.m.- 0,40 l/sec/(hm2);
  • fascia altimetrica 1.200 ¸ 1.700 m s.l.m.- 0,25 l/sec/(hm2);
  • fascia altimetrica 1.700 ¸ 2.000 m s.l.m.- 0,15 l/sec/(hm2);
  • fascia altimetrica > 2.000 m s.l.m.- 0,00 l/sec/(hm2).

-Inoltre soltanto per la fascia altimetrica di pianura si riscontra un deficit che si prolunga oltre il trimestre estivo. Pertanto si ritiene che il periodo irriguo per tale area debba essere l'intervallo 1 giugno ¸ 15 settembre. Per le fasce altimetriche più elevate il periodo irriguo dovrebbe essere limitato al solo trimestre 1 giugno ¸ 31 agosto. E' da rilevare infatti che, nell'area in oggetto, il massimo pluviometrico medio mensile si verifica in maggio1-2; ancora nel mese di giugno le precipitazioni sono abbondanti, inferiori soltanto a quelle del mese di aprile e addirittura superiori al massimo secondario autunnale. In montagna inoltre, nel mese di settembre le temperature si riducono sensibilmente, mentre i cicli vegetativi giungono al termine con conseguente riduzione dei processi evapotraspirativi a valori irrilevanti.

2 - Argomenti relativi allo sfruttamento idroelettrico

-Lo sfruttamento per fini di produzione di energia elettrica costituisce, allo stato attuale, uno dei principali responsabili dell'alterazione delle caratteristiche ambientali dell'ecosistema fluviale del fiume Po e dei suoi affluenti. La produzione di energia con il sistema idroelettrico non produce prodotti dannosi per l'ambiente; pertanto sembra auspicabile un incremento di tale produzione, soprattutto in Piemonte ricco di acqua e di montagne che offrono ottime cadute. Ciò spiega la spinta recente alla costruzione di centrali idroelettriche, alla sistemazione di vecchi impianti, all'incremento dei volumi d'acqua captati. La progettazione di sistemi idroelettrici non considerava, in passato, le esigenze di tutela degli ecosistemi fluviali. Si sono costruiti numerosi impianti, ciascuno in grado di produrre conseguenze rilevanti, anche se per brevi tratti; la loro somma ha provocato situazioni sempre più gravi fino a diventare, a livello di interi bacini, non più compatibili con la conservazione della qualità dei corsi d'acqua. Con l'attuale situazione si prevede che, nel giro di pochi anni, non vi sarà più un corso d'acqua con caratteristiche idrologiche simili a quelle naturali.

Lo stesso Po, in Provincia di Torino, risulta ridotto ad uno stagno a valle della presa di Carignano fino alla confluenza con il Chisola e con alveo quasi asciutto a valle della presa che alimenta il canale Cimena presso S. Mauro e della presa che alimenta il canale Cavour a Chivasso. Tali derivazioni costituiscono, fino alla confluenza con la Dora Baltea, i maggiori fattori di impatto sull'ecosistema fluviale. Su numerosi canali irrigui sono inoltre presenti centrali idroelettriche ad acqua fluente che impongono l'alimentazione di detti canali anche nel periodo invernale, quando si hanno i minimi idrologici naturali. Nel territorio cuneese il Po viene prosciugato tutti gli anni a valle di Martiniana fino alla confluenza con il rio Torto.

Tale complessa materia fu oggetto di ampio dibattito già negli anni '80. Agli inizi del 1990 fu prodotta una "circolare" riguardante le Istruzioni Tecniche per la "Determinazione del DMV - deflusso minimo vitale in un corso d'acqua naturale - standard PD-IT/1"10. Nell'ambito del Progetto M.A.R.I.U.S. è stato organizzato il "catasto delle utenze idriche superficiali" con l'obiettivo di costituire una banca dati (con la collaborazione del C.S.I. - Piemonte) in grado di raccogliere i dati più significativi sulle concessioni delle utenze idriche nel territorio piemontese. Il "Piano Direttore Regionale per l'Approvvigionamento Idropotabile e l'Uso Integrato delle Risorse Idriche" pone in primo piano la necessità di una programmazione a lungo termine, nell'interesse della collettività. L'Autorità di Bacino del Fiume Po ha avviato gli studi sul PROGETTO SPECIALE PS 2.5 sulle "azioni per la predisposizione di una normativa riguardante il minimo deflusso vitale negli alvei". Tuttavia la pianificazione su area vasta non può ignorare le implicazioni a livello locale.

Le succitate Istruzioni Tecniche indicano i criteri per la "regolamentazione di uno fra gli aspetti più importanti e prioritari che determinano il regime di portata di un corso d'acqua in presenza di utilizzazioni d'acqua": "il deflusso minimo vitale in alveo perché si mantengano vitali - seppure prossime ad essere critiche - le condizioni istantanee di funzionalità e di qualità dell'ecosistema fluviale, in senso globale". Nelle Istruzioni si precisa che il DMV risponde "...oltre che a criteri di qualità ambientale, a obiettivi di salvaguardia del bilancio idrico a livello regionale, di tutela delle utenze minori, di mantenimento delle capacità di autodepurazione dei corsi d'acqua e di preservazione di una base minima di risorse idriche per necessità future ". Se le "Istruzioni Tecniche" sul DMV rappresentano uno strumento importante per la gestione delle risorse idriche superficiali, ciò non significa che le richieste di nuove concessioni debbano essere tutte soddisfatte purché sia applicato il DMV.

L'applicazione del DMV non è l'unico mezzo per ottenere l'assenso alle concessioni di uso delle acque, ma è un dispositivo atto a costituire un "limite" che occorrerebbe superare per il mantenimento di condizioni normali nell'ambiente fluviale e ciò vale, a maggior ragione, per le acque naturali inserite nelle aree protette.

In attesa di strumenti adeguati di pianificazione e gestione delle risorse idriche, articolati a livello di bacini tributari del Po o comunque di aree di estensione limitata per l'esame dettagliato dei problemi locali, sono comunque possibili alcune riflessioni che possono costituire, in linea provvisoria, utili riferimenti di immediata applicazione. A questo proposito merita ricordare lo studio realizzato per conto della Provincia di Torino sul bacino dell'Orco11. In esso è stato introdotto un concetto fondamentale: la resa di un impianto per la produzione di energia idroelettrica non deve essere valutata esclusivamente in termini economici o di valori assoluti di energia prodotta, ma deve essere confrontata con la corrispondente portata d'acqua necessaria alla produzione stessa. Da tale considerazione si è pertanto ritenuto opportuno proporre una ipotesi di valutazione di "rendimento reale" di un impianto idroelettrico fondato sul rapporto tra potenza nominale (P; kW) e portata media annua utilizzata (Q; l/sec). Con il calcolo del rendimento reale (P/Q) ci si pone la seguente domanda: "quale potrebbe essere la potenza nominale di un impianto per ogni litro al secondo d'acqua sottratto all'ecosistema fluviale-" L'impatto indotto su un corso d'acqua può essere valutato e confrontato con la produzione di energia- Sicuramente la consapevolezza di un danno su un fiume per una sottrazione di portata che comporti una scarsa produzione, non può giocare a favore dell'assenso ad un impianto con simili caratteristiche, anche se la produzione di energia riveste un ruolo di importanza strategica per l'economia nazionale e regionale.

Alla luce di tali riflessioni e sulla base dell'analisi dei rendimenti degli impianti nel bacino dell'Orco (che ha confortato quanto già emerso per il bacino dello Stura di Lanzo) si è verificato che pochi impianti, caratterizzati da un elevato rendimento Q/P, producono quasi tutta l'energia ottenuta con le acque del bacino; la maggior parte degli impianti (basso rendimento P/Q) producono una frazione molto piccola di energia pur "consumando" una portata tripla dell'insieme dei precedenti.

Lo studio sul bacino dell'Orco ribadisce che "una corretta gestione delle risorse idriche superficiali non impone l'obiettivo illusorio del consumo di acqua ed eliminazione totale degli impatti, ma impone l'eliminazione degli sprechi ed il massimo rendimento tra produzione e consumo". Pertanto sono stati proposti i seguenti principi:

  • eventuali nuove concessioni per produzione di energia possono essere assentite soltanto con rapporto P/Q uguale o superiore a 1 kW/l/sec;
  • sono da considerarsi incompatibili gli impianti esistenti caratterizzati da rapporto P/Q inferiore a 0,5 kW/l/sec;
  • sono da considerare incompatibili ed anacronistiche le concessioni per forza motrice.

-Tali principi, in attesa di ulteriori norme e definizioni emanate dalle Amministrazioni Provinciali e Regionali, dallo Stato e dall'Autorità del Bacino del Po e pur avendo carattere provvisorio, potrebbero essere assunti quali criteri per l'attribuzione di giudizi di compatibilità ambientale degli impianti attuali e di quelli in progetto. A questo proposito sarebbe interessante verificare il rendimento P/Q degli impianti idroelettrici che attualmente prosciugano il Po a valle di La Loggia e di S. Mauro.

3 - Considerazioni sul metodo di determinazione del D.M.V. di cui alle "Istruzioni tecniche" allegate alla Legge Regionale N. 5 del 13/4/1994 Regione Piemonte.

-Come noto, lo sfruttamento delle risorse idriche è comunque subordinato alla concessione del cosiddetto Deflusso Minimo Vitale (D.M.V.) immediatamente a valle delle opere di derivazione e/o ritenzione idrica sui corsi d'acqua naturali. Il valore del D.M.V. viene determinato con l'applicazione della metodologia indicata da apposite "Istruzioni Tecniche" dalla REGIONE PIEMONTE (D.G.R. 74-45166 del 26/4/1995 di cui alla L.R. 5 del 13/4/1994)10. Si ritiene opportuno, a questo punto, riprendere alcune considerazioni espresse in un rapporto del C.R.E.S.T. per conto del Sistema delle Aree Protette del Tratto Cuneese della Fascia Fluviale del Po. Questa metodologia fa riferimento alla determinazione della q355s (cioè espressa come contributo di unità di superficie del bacino sotteso alla sezione di interesse; l/sec/km2) mediante le formule SIMPO. Considerando una sezione su un determinato corso d'acqua con superficie di bacino sotteso "S" (km2), altitudine mediana "H" (m s.l.m.) ed afflusso meteorico medio annuo "A" (mm), il contributo medio annuo (portata specifica "Qs"; l/sec/km2) vale:

Galli--(1)

-Per la regione alpina (zona A) la formula per la determinazione della q355s è la seguente:

Galli--(2)

-Dal confronto dei valori "stimati" con le suddette formule con quelli "veri" ottenuti con misure presso quelle sezioni sul reticolo idrografico piemontese ove hanno funzionato stazioni idrometriche per periodi di osservazione significativi, si è osservato che il metodo SIMPO tende a sovrastimare la q355s nei bacini caratterizzati da elevate potenzialità idriche. Ciò si verifica soprattutto nel Piemonte Nord - orientale, caratterizzato dalle più alte precipitazioni regionali; in tali situazioni l'inserimento nella formula (1) di un elevato valore di afflusso meteorico medio annuo (A) porta, come giustamente atteso, ad una portata specifica media annua (Qs) elevata. Ma ciò non significa che debbano essere proporzionalmente elevate anche le portate di magra, come la semplice applicazione della formula (2) lascia intendere. Infatti nelle aree caratterizzate da elevate precipitazioni l'apporto di acque meteoriche avviene, nella maggior parte dei casi, nelle situazioni meteorologiche responsabili delle piogge nell'intero settore italiano Nord - occidentale. In tali aree quindi piove di più quando, più o meno, piove in tutta la regione, ma nei periodi di scarse precipitazioni (solitamente nell'inverno, anche per più mesi consecutivi), responsabili delle situazioni di magra, i diversi bacini, indipendentemente dalla loro collocazione geografica regionale, dal punto di vista idrologico, si comportano in modo analogo; o meglio i deflussi sono condizionati soprattutto dai fattori geomorfologici, pedologici e vegetazionali in modo sicuramente diverso a seconda dei bacini, ma in modo simile per quanto riguarda gli afflussi meteorici, in quanto, quasi sempre, scarsi o praticamente nulli in tutto il Piemonte nelle situazioni meteorologiche caratterizzate dalle siccità. Nella porzione Sud - orientale della nostra regione avviene il contrario; succede cioè che il metodo SIMPO tende ad una sottostima della q355s, anche se l'errore tende ad essere più contenuto.

Fiume (stazione)
N

anni

A

mm

H

m s.l.m.

S

Km2

q355s M

l/s/km2

q355s S

l/s/km2

q355s-N

l/s/km2

Orco (Pont Canavese)
45
1.263
1.930
617
7,1
9,5
6,0
Stura Viù (Usseglio)
11
1.323
2.402
75
8,0
10,0
6,0
Stura Lanzo (Lanzo)
49
1.296
1.751
582
7,1
9,3
6,0
D.Riparia (Ulzio)
30
851
2.169
264
6,5
5,4
4,2
D.Riparia (Beaulard)
14
927
2.150
203
8,7
5,9
4,5
D.Riparia (S.Antonino)
27
841
1.613
1.048
8,2
4,3
3,4
Chisone (Souchères)
12
966
2.233
94
5,4
6,2
4,8
Chisone (Fnestrelle)
23
899
2.169
155
4,4
5,6
4,4
Chisone (S. Martino)
34
1.058
1.751
580
7,9
6,7
5,1
Po (Crissolo)
36
1.271
2.235
37
10,8
8,7
6,6
Po (Meirano)
44
1.000
959
4.885
3,6
4,7
3,7
Tab. 4 - Valori delle portate specifiche di durata media annua pari a 355 giorni sulla base delle "misure" effettuate alle stazioni idrometriche (q355s M), "stimate" con SIMPO (q355s S) e "naturalizzate" (q355s-N) secondo quanto previsto dalle Istruzioni Tecniche sul DMV10. Per ogni stazione idrometrica13 sono indicati il numero di anni di osservazione (N), l'afflusso meteorico medio annuo (A), l'altitudine mediana del bacino sotteso (H) e la relativa superficie di bacino sotteso (S).

-E' evidente che il tentativo di descrivere modelli di comportamento idrologico dei bacini validi per una territorio vasto come il Piemonte porta inevitabilmente a delle approssimazioni. Per tali ragioni è stato adottato un sistema di correzione al fine evitare stime della q355s troppo lontane dai valori reali. In sostanza si tratta di "correggere" la q355s, ottenuta con la semplice applicazione del SIMPO, mediante un diagramma tramite il quale si può ottenere quella che viene denominata come la "portata media annua specifica di durata pari a 355 giorni Naturalizzata" (q355s-N). Per esempio con q355s = 1,2 l/sec/km2 il valore di q355s-N rimane invariato; per q355s = 0,6 l/sec/km2 il valore di q355s-N è superiore, cioè pari a 0,8 l/sec/km2; per q355s = 6 l/sec/km2 il valore di q355s-N diminuisce al valore di 4,6 l/sec/km2; in qualsiasi caso viene posto il limite massimo q355s-N = 6 l/sec/km2 per qualunque valore di q355s.

-La tab. 4, per le sezioni sul reticolo idrografico del bacino del Po sotteso alla confluenza con la Dora Baltea, ove hanno funzionato stazioni idrometriche per periodi di osservazione significativi, mette a confronto i valori specifici medi annui "veri" della portata di durata pari a 355 giorni (ottenuti da misure) con quelli "stimati" con SIMPO e "naturalizzati"

-In cinque casi la q355s stimata con SIMPO è risultata superiore a quella misurata, con un valore massimo di scostamento (oltre il 30 %) per l'Orco a Pont Canavese. In altri cinque casi è invece risultata una q355s stimata inferiore a quella "vera" fino a risultare addirittura poco più della meta per la Dora Riparia a S. Antonino. Tali scostamenti sono forse enfatizzati da regolazioni idrauliche effettuate a monte delle stazioni idrometriche considerate che, in qualche misura, influiscono sulle portate misurate. Tuttavia le variazioni indotte sui regimi naturali potrebbero determinare sia un aumento artificiale delle portate di magra, sia (più frequentemente) una loro diminuzione. Tutto ciò permette di porre serie perplessità circa la necessità di inserire, nella determinazione della q355s di riferimento per il calcolo del DMV, il metodo di determinazione per il passaggio q355s ® q355s-N nella porzione Sud - occidentale del bacino del Po (chiuso alla sezione di confluenza con la Dora Baltea). Se poi si considerano i valori dell'ultima colonna della tab. 4 (q355s-N), si nota che essi sono tutti considerevolmente inferiori alle portate medie specifiche di 355 giorni misurate (fino a meno della metà come nel caso della Dora Riparia a S. Antonino). L'unica eccezione è rappresentata dal Po a Meirano, ma si tratta di una situazione particolare in quanto, quella stazione, durante i periodi di magra, risente fortemente delle captazioni per fini irrigui a monte.

-

-La metodologia di determinazione del DMV delle succitate "Istruzioni Tecniche" della Regione Piemonte comporta una riduzione della portata q355s-N con l'applicazione di un coefficiente KA = 0,7 che "...esprime condizioni idrologiche critiche rispetto a q355s (evento medio con tempo di ritorno 3 ¸ 5 anni)". In sostanza il prodotto 0,7× q355s-N rappresenta il risultato finale della metodologia di calcolo del DMV (almeno come parte essenziale; sono poi previsti altri coefficienti che modificano ancora il valore in funzione di esigenze diverse, fra le quali la tutela degli ambienti di pregio naturalistico). La tab. 5 riporta i risultati per le sezioni già considerate in tab. 4, confrontati con le minime assolute effettivamente registrate alle stazioni idrometriche. Si osserva che, a parte alcuni casi dubbi (peraltro segnalati sugli Annali Idrologici del Servizio Idrografico Italiano), risultano valori pari o inferiori (o addirittura molto inferiori) alle minime storiche. In sintesi sembra che tale metodologia di determinazione del deflusso minimo vitale imponga valori di portata pari o inferiori a quelle che in natura si manifestano solo eccezionalmente, cioè una condizione di stress idrologico non prevista dalla stessa metodologia per il territorio considerato (Piemonte occidentale), ma conseguenza di fattori correttivi alle sovrastime che il metodo SIMPO comporta soprattutto per altri settori geografici della regione piemontese.

Fiume (stazione)
N

anni

q355s M

l/s/km2

0,7
q355s-N

l/s/km2

qmin

l/s/km2

Orco (Pont Canavese)
45
7,1
4,2
1,9 (*)
Stura Viù (Usseglio)
11
8,0
4,2
4,0
Stura Lanzo (Lanzo)
49
7,1
4,2
4,8
D.Riparia (Ulzio)
30
6,5
2,9
4,9
D.Riparia (Beaulard)
14
8,7
3,2
4,4
D.Riparia (S.Antonino)
27
8,2
2,6
5,8
Chisone (Souchères)
12
5,4
3,4
4,5
Chisone (Fnestrelle)
23
4,4
3,1
3,4
Chisone (S. Martino)
34
7,9
3,6
2,7
Po (Crissolo)
36
10,8
4,2
1,6 (*)
Po (Meirano)
44
3,6
2,6
1,8 (*)
Tab. 5 - Confronto fra le portate specifiche medie annue di durata pari a 355 giorni "misurate" (q355s M) con quelle ottenute dalla riduzione del 30 % dei valori "stimati" e "naturalizzati" con SIMPO (0,7° q355s-N) e costituenti la base fondamentale per il DMV e le portate minime assolute (qmin) registrate in "N" anni di osservazione presso le stazioni idrometriche considerate in tab. 4. I valori contrassegnati con (*) presentano dubbi.


-Uno degli obiettivi del presente rapporto è quello di fornire indicazioni di gestione delle risorse idriche. Quindi alla luce delle precedenti considerazioni sembra si possa concludere che l'applicazione integrale delle Istruzioni Tecniche della Regione Piemonte comporti valori del DMV troppo bassi per una tutela efficace degli ambienti acquatici costituenti il reticolo idrografico del bacino del Po. Pertanto si ritiene che, in fase di istruttoria per domande di nuove concessioni, di rinnovo e di sanatoria, relative a captazioni idriche su corsi d'acqua del reticolo idrografico del bacino del Po sotteso alla confluenza con la Dora Baltea, la determinazione del D.M.V. (Deflusso Minimo Vitale) debba fare riferimento essenzialmente alla portata media specifica di durata pari a 355 giorni che, sulla base delle valutazioni sopra effettuate, dovrebbe essere ottenuta direttamente con l'applicazione del SIMPO (formule 1 e 2), senza l'applicazione del sistema di naturalizzazione (q355s ® q355s-N). In fondo ciò corrisponde ad un correttivo tecnico che esprime una migliore approssimazione per il territorio in oggetto rispetto ad una procedura ritenuta valida per un'area molto più vasta e risponde meglio agli obiettivi previsti dalle stesse Istruzioni Tecniche che, tra l'altro, prevedono la possibilità di applicazione di altri tipi di modelli idrologici, purché più efficaci nella stima della q355 "vera" o "naturale".

La q355s (determinata con SIMPO senza la conversione q355s ® q355s-N o con altri metodi più avanzati e corretta con il fattore KA = 0,7) dovrebbe costituire la base fondamentale per il calcolo del valore di Deflusso Minimo Vitale (D.M.V.) secondo la procedura indicata dalle "Istruzioni tecniche" (allegate alla Legge Regionale N. 5 del 13/4/1994 Regione Piemonte) che l'Amministrazione dell'Ente Parco potrebbe proporre in occasione delle istruttorie relative alle concessioni di utilizzo delle acque (per fini idroelettrici) del reticolo idrografico del Po.

E' evidente che, in tal modo, le portate minime di rilascio immediatamente a valle delle opere di derivazione e/o ritenzione idrica, risulterebbero superiori a quelle ricavabili con l'applicazione integrale delle Istruzioni tecniche della Regione Piemonte. D'altra parte ciò significa garantire almeno deflussi residui paragonabili a quelli di magra normale (seppure inferiori) e quindi una migliore tutela degli ambienti acquatici rispetto a quanto si verificherebbe se le portate residue fossero della stessa entità (o anche minori) di quelle minime storiche. Questa proposta di determinazione del DMV costituisce il modello base per tutto il bacino del Po sotteso alla confluenza con la Dora Baltea. Tuttavia occorre considerare che possono valere eccezioni e deroghe in funzione della tipologia degli usi dell'acqua e della qualità degli ambienti esaminati.

In primo luogo occorre distinguere, da tutti gli altri, l'uso idropotabile in quanto esso viene definito strategico e prioritario; pertanto nei casi di concessioni relative alle derivazioni d'acqua ad uso potabile conviene valutare le situazioni caso per caso. Per esse l'Ente Parco, in fase di istruttoria, potrà far valere le esigenze di tutela degli ecosistemi acquatici; tuttavia risulta evidente che non può valere l'applicazione aprioristica dei criteri di determinazione del DMV sopra descritti, ma si dovranno prevedere deroghe in funzione delle esigenze dell'uso potabile da valutare caso per caso nell'ambito di un processo di concertazione fra le parti. Discorso analogo vale per le derivazioni d'acqua utili per garantire processi industriali. Comunque, in linea generale, tali usi sono quantitativamente limitati e quindi spesso irrilevanti rispetto alle esigenze di conservazione dei regimi idrologici naturali.

Nel caso dell'uso idroelettrico l'applicazione dei criteri di determinazione del D.M.V. sopra descritti può valere integralmente. A ciò bisogna aggiungere la necessità di applicare un indice di protezione per gli ambienti di particolare pregio. Esso può essere quello considerato dalle succitate Istruzioni Tecniche della Regione Piemonte, KC = 1,25. In pratica, per determinati corsi d'acqua (o tratti di essi) il valore base per il calcolo del D.M.V. dovrebbe risultare dal prodotto 1,25* 0,7× q355s. Ciò naturalmente vale per tutti gli ambienti acquatici compresi nel Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po oltre a quelli indicati nelle stesse Istruzioni tecniche (e/o sulla base dei criteri descritti in esse).

-Nel caso dell'uso irriguo occorre considerare con particolare attenzione che l'applicazione del D.M.V. ottenuto dal valore base di portata pari alla 0,7× q355s (oppure 1,25× 0,7× q355s), anche nel caso si limitassero al minimo gli sprechi di adduzione e di percolazione con i limiti suggeriti al par. 2, potrebbe, durante le fasi di magra estiva, determinare situazioni di carenza idrica per le colture; in tali casi diventa veramente difficile stabilire un corretto rapporto tra opposte esigenze di tutela degli ecosistemi acquatici e delle produzioni agricole. Infatti mentre l'impossibilità di uso dell'acqua per la produzione idroelettrica, nei casi in cui le portate disponibili scendano a valori inferiori al D.M.V. (impianti fermi), comporta una perdita economica "tollerabile" rispetto alle sia esigenze di redditività dei produttori, sia a quelle di disponibilità complessiva di energia, la mancanza di risorsa idrica per l'irrigazione può compromettere seriamente le produzioni agricole. In questo caso l'imposizione del D.M.V. "solo" (o prevalentemente) sulla base della garanzia della tutela degli ecosistemi acquatici, potrebbe compromettere ogni ipotesi di "politica gestionale" delle risorse idriche superficiali realmente conseguibile. In altri termini la tutela dell'ambiente non è semplicemente necessaria, ma deve prevedere obiettivi concretamente conseguibili, altrimenti diventa pura accademia, con il risultato inevitabile di non produrre miglioramenti della qualità della risorse.

-In realtà il problema per l'asta fluviale del Po, nel tratto torinese, non è così rilevante in quanto non sono operanti derivazioni idriche per fini irrigui significative (ad esclusione dello sbarramento che alimenta il canale Cavour destinato ad approvvigionamento delle risaie). Il problema si pone invece per i maggiori tributari, i quali (Pellice, Chisone, Stura, Orco,...), per lunghi tratti, nel periodo irriguo, si presentano con portate residue ridotte ad un decimo o ad un centesimo di quelle naturali o addirittura con alveo asciutto. Pertanto si ritiene quanto segue:

  • in fase di istruttorie relative a nuove domande o a rinnovi delle concessioni per fini irrigui sull'asta fluviale del Po (dalla confluenza con il Pellice alla confluenza con la Dora Baltea e ad esclusione del canale Cavour) l'Ente Parco potrà fare riferimento alle indicazioni di cui al precedente par. 2, rimanendo validi i criteri di determinazione del D.M.V. sopra descritti;
  • in fase di istruttorie relative a nuove domande o a rinnovi delle concessioni per fini irrigui sui tributari del Po l'Ente Parco potrà fare riferimento alle indicazioni di cui al precedente par. 2; per quanto attiene la determinazione del D.M.V. si intende fornire pareri tali da condizionare i disciplinari delle concessioni a quanto verrà stabilito dai rapporti di sintesi degli "studi e ricerche finalizzate alla definizione di linee di gestione delle risorse idriche dei bacini idrografici ......della Provincia di Torino,...." (D.G.P. N. 128 - 182882/96 del 30/12/1996 e 61 - 55455/97 del 8/5/1997) e/o dalle norme eventualmente emanate dall'Autorità di Bacino sulla base degli studi sulle "azioni per la predisposizione di una normativa riguardante il minimo deflusso vitale negli alvei (PROGETTO SPECIALE PS 2.5).


PARTE TERZA
REGOLAMENTO SUI CRITERI PER LA FORMULAZIONE DEI PARERI DELL'ENTE DI GESTIONE IN MATERIA DERIVAZIONI E/O RITENZIONI IDRICHE DAI COPRI IDRICI SUPERFICIALI.
(art. 25 legge 5 gennaio 1994 n. 36 e s.m.i.)

  • L'Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po tratto torinese ha adottato con deliberazione del Consiglio Direttivo n.31 del 6 aprile 2000, modificata ed integrata con deliberazione n. 66 del 30 Novembre 2000, i criteri per l'individuazione delle modalità di applicazione dell'art. 25 della L. n. 25/94 c.d. Legge Galli.
  • L'Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po tratto torinese ha acquisito con nota n. 6078 del 27.1.2000 il parere dell'Autorità competente del Bacino del Po;
  • La conservazione ed il miglioramento della qualità dell'acqua riguarda l'insieme delle azioni indirizzate "....al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatica, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici" (punto 2 del Capo I - Principi generali - della Legge Nazionale n. 36 del 5 gennaio 1994).
  • Allo stato attuale il principale fattore di alterazione della qualità dell'acqua dell'ecosistema fluviale del Po e dei tratti terminali dei principali affluenti (ambiti di pertinenza dell'Ente di Gestione) è costituito dall'insieme delle derivazioni e/o ritenzioni idriche per fini diversi che concedono ai fiumi portate residue molto basse o addirittura nulle, comunque spesso insufficienti per garantire i naturali processi di autodepurazione, fondamentali per garantire il mantenimento e/o il miglioramento della qualità delle acque correnti superficiali.
  • L'Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po tratto torinese pertanto, per quanto di competenza e secondo i criteri illustrati nei punti successivi, contribuisce alla definizione delle linee di gestione delle risorse idriche anche in riferimento alla "Disciplina delle acque nelle aree protette" così come previsto dall'art. 25 della Legge Nazionale n. 36 del 5 gennaio 1994. A questo proposito intende collaborare, in coerenza con quanto espresso dai commi 5 e 6 dell'art. 22 del Decreto Legislativo 152 dell'11 maggio 1999, con le autorità concedenti le derivazioni e/o ritenzioni idriche per la "...previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici" (come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera i, della legge 18 maggio 1989, n. 183 e dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36) e "senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione,...".
  • L'Ente di gestione ritiene che gli utilizzi delle risorse idriche per fini irrigui e potabili (anche nel caso di ambiti fluviali situati a monte delle zone di competenze dell'Ente di Gestione), nonché quelli per uso industriale ed idroelettrica, comportano un consumo d'acqua che inevitabilmente condiziona il regime idrologico del fiume Po e dei tratti terminali degli affluenti;
  • L'Ente di gestione, relativamente alle derivazioni e/o ritenzioni idriche e/o attingimenti per fini irrigui e potabili presenti in tutto il territorio del bacino del Po sotteso alla confluenza con la Dora Baltea (quindi l'intero territorio della Provincia di Torino ed i bacini del Varaita, del Maira e del Po alla confluenza con il Pellice, nel territorio della Provincia di Cuneo) ma non interne al perimetro dell'area protetta, ritiene opportuna una propria espressione come contributo all'attività istruttoria, quale atto di valore ambientale (per le ricadute connesse al territorio protetto) non avente efficacia ai sensi dell'art. 25 della legge 36/94 in quanto relativo ad istanze esterne al territorio stesso, ed adotta con il presente regolamento modalità attuative da definirsi d'intesa con l'Amministrazione preposta al rilascio dell'autorizzazione.

L'Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po tratto torinese, al fine di esprimere il parere stabilito dall'art. 25 della legge n. 36/94 e s.m.i., adotta le seguenti modalità:

Art. 1 - L'Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po tratto torinese esprime parere sulle richieste di riconoscimento e concessione preferenziale delle acque superficiali o sorgentizie che hanno assunto natura pubblica per effetto dell'articolo 1 della L.36/1994 e s.m.i., nonché per le concessioni in sanatoria, relativamente a:

  1. derivazioni e/o ritenzioni idriche ai fini della produzione idroelettrica (e/o per forza motrice) e della produzione industriale, ricadenti all'interno del territorio protetto dall'Ente di gestione così come individuato dalla L.R. n. 28/90 e s.m.i.. L'espressione dell'Ente non è dovuta qualora tra l'Amministrazione pubblica competente e la parte interessata sia già stato sottoscritto un disciplinare tra le parti, ancorché non sia stato già emanato il provvedimento concessorio
  2. ritenzioni idriche (bacini di accumulo) per fini idroelettrici ricadenti all'interno del territorio protetto dall'Ente di gestione così come individuato dalla L.R. n. 28/90 e s.m.i.;
  3. derivazioni e/o ritenzioni idriche e/o attingimenti per fini irrigui e ricadenti all'interno del territorio protetto dall'Ente di gestione così come individuato dalla L.R. n. 28/90 e s.m.i.;

Art. 2 - L'Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po tratto torinese può partecipare, dietro richiesta dell'Amministrazione Provinciale interessata o previa domanda di intervento da parte dell'Ente stesso, alle istruttorie connesse alle richieste di concessione di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1, anche relativamente a tutto il territorio del bacino del Po sotteso alla confluenza con la Dora Baltea, costituito dall'intero territorio della Provincia di Torino ed i bacini del Varaita, del Maira e del Po alla confluenza del Pellice, nel territorio della Provincia di Cuneo e di parte della Provincia di Vercelli.

Art. 3 - In sede di istruttoria, relativamente ai precedenti articoli 1e 2, l'Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po tratto torinese formula le proprie determinazioni sulla base dei seguenti criteri:

3.1 - determinazione del Deflusso Minimo Vitale (DMV) secondo quanto previsto dalle Istruzioni Tecniche allegate alla Legge Regionale N. 5 del 13/4/1994 con applicazione del coefficiente di protezione KC = 1,25 per tutte le derivazioni e/o ritenzioni idriche e attingimenti per qualunque uso negli ambienti di competenza dell'Ente di Gestione;

3.2 - per tutte le istruttorie relative all'uso idroelettrico di cui all'art. 2 e all'art. 3, la portata di riferimento per il calcolo del D.M.V., nell'ambito della procedura di cui al precedente punto 4.1, va esclusa la correzione q355s ® q355s-N;

3.3 - per tutte le istruttorie relative all'uso irriguo, ad esclusione dell'asta fluviale del Po, si dovrà prevedere, la subordinazione dei disciplinari di concessione all'applicazione di valori del D.M.V. sulla base di quanto risulterà dai rapporti di sintesi degli "studi e ricerche finalizzate alla definizione di linee di gestione delle risorse idriche dei bacini idrografici ......della Provincia di Torino,...." (D.G.P. N. 128 - 182882/96 del 30/12/1996 e 61 - 55455/97 del 8/5/1997) e/o dalle norme eventualmente emanate dall'Autorità di Bacino sulla base degli studi sulle "azioni per la predisposizione di una normativa riguardante il minimo deflusso vitale negli alvei (PROGETTO SPECIALE PS 2.5);

3.4 - le opere di sbarramento utili ai fini delle derivazioni e/o ritenzioni idriche che interrompono la continuità longitudinale dei corsi d'acqua devono prevedere la realizzazione di strutture idonee a consentire il passaggio dei pesci al fine di garantire il mantenimento dell'equilibrio naturale delle popolazioni ittiche presenti (art. 6 del Regio decreto 1.486 del 1914; art. 10 del Testo Unico 1.604 del 1931; Delibera dell'Autorità di Bacino del Fiume Po 7/94 del 27/1/1994); in caso di evidente impossibilità per la realizzazione di tali passaggi sono previsti gli obblighi ittiogenici secondo quanto indicato dalle leggi sulla pesca;

3.5 - il valore della massima portata derivabile per fini irrigui, in coerenza con quanto espresso ai comma 1 ("Coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi....") e lettera a) del comma 2 ("migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e di distribuzione di acque a qualsiasi uso al fine di ridurre le perdite") dell'art. 25 del Decreto Legislativo 152 dell'11 maggio 1999, viene determinato sulla base del prodotto dato dalla superficie da irrigare e dal fabbisogno irriguo medio (FLm) in funzione dell'altitudine del terreno per il quale si intende ottenere (o rinnovare o in sanatoria) la concessione; in particolare:

fascia altimetrica < 400 m s.l.m. Þ FLm = 0,65 l/sec/(hm2),

fascia altimetrica 400 ¸ 800 m s.l.m.-Þ FLm = 0,55 l/sec/(hm2),

fascia altimetrica 800 ¸ 1.200 m s.l.m.-Þ FLm = 0,40 l/sec/(hm2),

fascia altimetrica 1.200 ¸ 1.700 m s.l.m.-Þ FLm = 0,25 l/sec/(hm2),

fascia altimetrica 1.700 ¸ 2.000 m s.l.m.-Þ FLm = 0,15 l/sec/(hm2),

fascia altimetrica > 2.000 m s.l.m.-Þ FLm = 0,00 l/sec/(hm2);

i periodi irrigui sono i seguenti:

fascia altimetrica < 400 m s.l.m.-Þ 1 giugno ¸ 15 settembre,

fasce altimetriche > 400 m s.l.m. -Þ 1 giugno ¸ 31 agosto;

3.6 - le utilizzazioni per fini idroelettrici (e/o per forza motrice) sono assentite a condizione che venga rispettato il criterio di rendimento ambientale P/Q secondo il quale la potenza nominale (P; KW) dell'impianto deve risultare significativo in funzione della portata media (Q; l/sec) d'acqua utilizzata; tale rendimento non deve essere inferiore a 1KW/l/sec per le nuove concessioni e a 0,5 kW/i/sec per i rinnovi e/o sanatorie; deroghe sono previste per le produzioni di energia e/o di forza motrice impostate sui canali irrigui, ma alle condizioni previste dal seguente punto 4.7;

3.7 - le utilizzazioni per fini idroelettrici (e/o per forza motrice) impostate su canali irrigui sono assentite esclusivamente nel periodo irriguo definito al precedente punto 4.5 e comunque sono subordinate alle regimazioni idriche dei canali stessi in funzione esclusiva delle esigenze irrigue;

Art. 4 - Deroghe rispetto alle condizioni e criteri di cui ai precedenti punti sono previsti per gli usi potabili e per quelli industriali (con utilizzo dell'acqua nei cicli di produzione) e nei casi di rilevante interesse socio - economico, qualora previsto da specifiche norme di legge;

Art. 5 - Le concessioni relative all'uso irriguo sono assentite esclusivamente per i rinnovi, ma alle condizioni di cui ai precedenti punti. Non sono assentite nuove concessioni (ad esclusione degli attingimenti e/o di prelievi con portata massima di 10 l/sec);

Art. 6 -L'Ente di gestione si esprime sulle ammissibilità delle concessioni entro novanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza da parte dell'Amministrazione preposta al rilascio del provvedimento, con possibilità di sospensione dei termini nel caso di necessità di integrazione della documentazione presentata, mediante Determinazione Dirigenziale sulla base dei criteri di cui al presente Regolamento (fatti salvi i casi di richiesta di specifici ulteriori indirizzi formulata dal Dirigente dell'Ente di gestione, a decorrere dalla quale i termini dell'espressione sono sospesi fini all'adozione dei criteri da parte del Consiglio Direttivo).

Art. 7 - I criteri di cui all'art.3 si applicano anche in merito alla verifica delle captazioni e delle derivazioni già assentite all'interno dell'area protetta. Le richieste in merito sono formulate mediante Deliberazione della Giunta esecutiva sulla base dei criteri di cui al presente Regolamento, a seguito di richiesta da parte dei soggetti interessati o del Presidente dell'Ente o delle Amministrazioni comunali competenti per territorio (intendendosi non solamente il Comune sede della derivazione ma anche tutti i comuni sottesi).

Detta espressione costituisce atto necessario alla successiva richiesta di disposizione della modifica delle quantità di rilascio da parte dell'Autorità competente, qualora vengano riconosciute alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d'acqua oggetto di captazione.

Art. 8 - I pareri dell'Ente possono essere redatti con l'apporto di consulenti esterni. A tale scopo può essere istituita una apposita commissione di esperti, di cui almeno uno esperto in idrobiologia. Le disposizioni per il funzionamento di tale commissione sono demandate alla Giunta Esecutiva dell'Ente. In via provvisoria la Direzione dell'Ente può convocare apposite commissioni di esperti per l'esame istruttorio dei pareri.


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