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Parco fluviale del Po tratto torinese



Piano d'area del sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po, norme d'attuazione - estratto sulle problematiche agricole


Art. 1.4. Finalità ed obiettivi

1. Le finalità generali che il Piano persegue sono la tutela e la valorizza-zione ambientale, ecologica e paesaggistica e la qualificazione in tal senso dell'attività agricola, la promozione e il miglioramento dell'utilizzazione culturale, ricreativa e sportiva del fiume, delle sue sponde e dei territori limitrofi di particolare interesse a questi fini; nonchè, in relazione a tali scopi, la razionalizzazione dello sfruttamento economico delle risorse e il miglioramento della qualità delle acque e della sicurezza idrogeologica nei territori interessati.

2. Per tali fini, il Piano articola i propri obiettivi in funzione di:

  1. la tutela e la riqualificazione paesaggistica ed ambientale, con la ri-costruzione e la rinaturalizzazione degli ambienti degradati, il recupero e la salvaguardia delle risorse idriche;
  2. la riorganizzazione urbanistica e territoriale, col miglioramento se-lettivo dell'accessibilità e delle reti di fruizione, la disciplina degli usi del suolo nelle fasce spondali, il recupero e la valorizzazione degli im-pianti, delle attrezzature e dei servizi per la fruizione delle risorse flu-viali;
  3. il coordinamento e l'orientamento per le finalità su indicate, delle politiche settoriali coinvolte, in particolare per l'uso e la qualità delle acque, per le attività agricole, per le attività estrattive, per il riassetto idrogeologico, per la navigabilità, per il turismo e il tempo libero.

 

Art. 1.5. Strategie ed opzioni di fondo

1. Le strategie da attuare per perseguire gli obiettivi di cui all'art. 1.4 sono coordinate a livello interregionale ai sensi della L.183/89. Il coordinamento interregionale riguarda la sistemazione idraulica del fiume e dei suoi affluenti, il risanamento, il disinquina-mento e la tutela delle risorse idriche, in stretta relazione con la riorga-nizzazione ed il controllo degli usi del suolo, dell'assetto insediativo e dell'assetto infrastrutturale.

2. Nel quadro interregionale, le strategie da perseguire per la fascia flu-viale tendono a:

  1. far passare le piene di dato ritorno senza rischio per le persone e con rischio calcolato e conveniente (in termini tecnici, economici ed ambientali) per le cose;
  2. proteggere in particolare luoghi e ambienti di riconosciuta impor-tanza da sommersioni e da dissesti;
  3. contribuire ad evitare magre ed impoverimenti delle falde;
  4. permettere in modo vigile e sicuro l'evoluzione morfologica vitale;
  5. difendere la qualità dei corpi idrici;
  6. difendere i valori naturalistici e paesistici;
  7. difendere la presenza e la vitalità degli insediamenti agricoli.

3. Per quanto di competenza dei rispettivi soggetti istituzionali, le linee strategiche sono orientate dalle seguenti opzioni di fondo, ordinate per priorità in ragione della maggiore o minore sostituibilità dei vari tipi di risorse, della loro vulnerabilità e sensibilità, del loro ruolo nelle rela-zioni di causalità od interdipendenza che caratterizzano gli ecosistemi fluviali:

  1. restituire il più possibile al fiume la fascia fluviale, salvaguardarne al massimo la libertà di divagazione, ridurre al minimo le interferenze nella dinamica evolutiva del fiume e degli ecosistemi fluviali;
  2. ridurre e prevenire l'inquinamento, riequilibrare il regime idrolo-gico nei periodi di magra, recuperare e mantenere condizioni di natura-lità negli scambi idrici fiume-falda, ridurre sprechi e cattivo uso delle risorse idriche, migliorare la qualità delle acque e dell'ambiente fisico;
  3. salvaguardare le aree sensibili ed i sistemi di specifico interesse naturalistico, garantire la continuità ecologica della fascia fluviale;
  4. salvaguardare la riconoscibilità della struttura storica del territorio, garantire la conservazione e promuovere la valorizzazione dei beni culturali;
  5. salvaguardare le risorse agricole, rispettarne le aree ed i sistemi in-frastrutturali e valorizzarne le attività, compatibilmente con le opzioni precedenti;
  6. salvaguardare e migliorare la fruibilità sociale della fascia fluviale, l'accessibilità e percorribilità delle sponde e la navigabilità del fiume, compatibilmente con le opzioni precedenti e, in particolare, con le ca-pacità di carico dei diversi ambienti;
  7. salvaguardare la struttura percettiva del paesaggio fluviale, miglio-rarne la leggibilità, la varietà e la continuità d'immagine, compatibil-mente con le opzioni precedenti.

TITOLO II: NORME PER AMBITI TERRITORIALI

Art. 2.5. Zone A, di prevalente interesse agricolo

1. In tutte le zone A vale la disciplina definita dagli strumenti urbanistici locali e dai Piani di settore per l'agricoltura, in quanto compatibili con le norme di cui al presente articolo, ferme restando le prescrizioni, esplicitamente indicate dall'art. 2.8, con le specificazioni che seguono.

2. In tutte le zone A la coltivazione è sempre ammessa ed è condotta liberamente nel rispetto delle norme di legge. Gli usi agroforestali sono orientati, nel rispetto dell'economicità aziendale, a incrementare la qualità ambientale dell'agroecosistema, a valorizzare il paesaggio agrario, al rispetto dell'ecosistema fluviale e delle aree ed elementi ad esso connessi. Tali orientamenti sono perseguiti in funzione della tipologia di Zona ed sono recepiti dagli strumenti della politica settoriale agricola che esplicano efficacia territoriale.
A tal fine tutte le zone A sono soggette, ai sensi dell'art. 29, comma 3, della L. R. 12/90, alle priorità di finanziamento previste, a favore delle aziende agricole insediate in aree protette, da programmi regionali attuativi di norme ed iniziative comunitarie, nazionali e regionali e finalizzati a ridurre l'impatto ambientale delle tecniche agricole ed ad accrescere la naturalità delle aree coltivate.
Nella fattispecie valgono le priorità stabilite dai vigenti programmi regionali pluriennali redatti ai sensi dei Regolamenti CEE 2078/92 e 2080/92, secondo le diverse misure di intervento dei programmi stessi di seguito citate:

  1. misure volte a ridurre le quantità di fitofarmaci e altri presidi chimici, con particolare riferimento agli orientamenti indicati nei Documenti Comunitari di accompagnamento alla Politica Agricola Comunitaria, e operativamente al REG. CEE 2078/92 alle lettere A1 e A2;
  2. misure volte a ridurre l'intensità di coltivazione con l'utilizzo di cultivar e tecniche specifiche, con particolare riferimento agli orientamenti indicati nei Documenti Comunitari di accompagnamento alla Politica Agricola Comunitaria, e operativamente al REG CEE 2078/92 alle lettere A3 e B;
  3. misure volte a favorire l'utilizzazione forestale con indirizzo bosco dei seminativi ritirati dalla coltivazione, con particolare riferimento agli orientamenti indicati nei Documenti Comunitari di accompagnamento alla Politica Agricola Comunitaria, e operativamente al REG CEE 2080/92;
  4. misure volte ad incrementare la naturalità delle aree coltivate con l'inserimento di elementi quali siepi, stagni, alberi isolati, con particolare riferimento agli orientamenti indicati nei Documenti Comunitari di accompagnamento alla Politica Agricola Comunitaria e operativamente al REG CEE 2078/92 alla lettera D;
  5. misure volte a trasformare aree coltivate in aree naturali, con particolare riferimento agli orientamenti indicati nei Documenti Comunitari di accompagnamento alla Politica Agricola Comunitaria, e operativamente al REG CEE 2078/92 alla lettera G.

3.Le risorse territoriali che, nelle zone A, trovano principale utilizzazione nell'agricoltura (acque irrigue, reti di canali, strutture insediative e strutture di servizio, rete viaria) dovranno essere utilizzate con modalità che riducano le interferenze con l'ecosistema fluviale, anche al fine di recepire il disposto dell'art. 2.2. comma 1 e 2 delle presenti norme e degli artt. 24, 25 e 28 della L. 36/94. A tal fine le autorizzazioni alla captazione di acque sotterranee dovranno, in modo particolare nelle zone A2 e A3, tener conto degli effetti di tali prelievi sull'agroecosistema e sull'ecosistema fluviale; a tale scopo dovranno essere specificate nella domanda di autorizzazione le eventuali modifiche nell'uso del suolo indotte dalla nuova disponibilità irrigua, le modalità di allontanamento degli scoli nel caso di irrigazione per scorrimento o infiltrazione laterale e particolare attenzione dovrà essere prestata alla protezione delle falde non emunte.

4. Gli interventi edilizi nella FPF, che comportano aumenti di volume o della capacità abitativa, possono essere consentiti solo sulla base di progetti che documentino l'assenza di interferenze o rischi idraulici in caso di piena.

5. Ogni progetto d'intervento che preveda significativi interventi edilizi deve definire l'assetto dell'intero complesso edificato di pertinenza dell'azienda, nonché gli usi e le sistemazioni delle parti libere di pertinenza degli edifici, i giardini e le opere ad essi connesse.

6. I nuovi edifici devono configurarsi come completamenti o articolazioni di insediamenti preesistenti ed osservare le regole di insediamento proprie di ciascuna tipologia tradizionale per quanto riguarda il rapporto con il contesto agrario, con il sistema di accessi e con gli spazi liberi di pertinenza.

7. Le costruzioni e le infrastrutture d'accesso, le recinzioni e la sistemazione degli spazi liberi di pertinenza non devono portare ad un grave snaturamento dell'integrità dei fondi agricoli, né alterare le trame particellari dei reticoli idrologici e stradali e la leggibilità del paesaggio agrario.

8. Gli stessi criteri di rispetto delle regole di insediamento tipologico devono guidare l'articolazione degli organismi di nuovo impianto, che devono inserirsi coerentemente nel paesaggio agrario, evitando impatti visivi contrastanti.

9. Gli spazi abitativi necessari in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze abitative dell'imprenditore agricolo e della sua famiglia, devono essere ricavati con il recupero, la ristrutturazione ed il riuso di annessi rustici non più necessari alla conduzione del fondo, e, solo in assenza di alternative, con la nuova costruzione o la demolizione e ricostruzione.

9. Gli annessi rustici di nuova costruzione sono ammessi solo in assenza di alternative di recupero e riuso di edifici preesistenti e rigorosamente dimensionati nel rispetto di documentate esigenze produttive.

10. Le nuove costruzioni a fini agricoli o agrituristici debbono rispettare le seguenti indicazioni costruttive:

- altezza massima non superiore a quella delle preesistenze tradizionali limitrofe o, in assenza, a 7 metri dalla linea di gronda;

- i materiali e i caratteri costruttivi devono essere adeguati alle preesistenze tradizionali limitrofe, con particolare riguardo alle pendenze, agli sporti e all'articolazione delle falde dei tetti, all'utilizzo dei materiali di facciata e di copertura (omogenei rispetto a quelli storico-locali e con esclusione assoluta di rivestimenti ceramici e di trattamenti o colori che facciano emergere l'edificio dal contesto), le sistemazioni esterne non devono presentare muri controterra di altezza superiore a metri 1,5 nè superfici impermeabilizzate superiori a quelle strettamente necessarie per l'accesso e la sosta, nè piantumazioni di essenze estranee a quelle tradizionalmente presenti.

In presenza di accertati aumenti dei costi di costruzione l'Ente di gestione può erogare ai proprietari degli immobili gli indennizzi di cui all'art. 36 della L.R. 12/90.

12. Sono comunque consentiti gli ampliamenti necessari all'adeguamento igienico-sanitario ed alla realizzazione di impianti termici limitatamente ad un massimo del 20% della volumetria esistente riferita a quella del corpo principale con esclusione delle infrastrutture agricole.

13. Gli strumenti urbanistici locali devono individuare tutte le attività extragricole presenti nelle zone agricole, valutandone la compatibilità e dando indicazioni per la trasformabilità a usi compatibili.
Le residenze esistenti, anche non connesse con l'attività agricola, sono considerate compatibili, ne sono consentiti il recupero e la ristrutturazione, con modesti ampliamenti da operare all'interno dei lotti, senza ulteriore consumo di suoli agricoli.
Tutte le altre attività e le relative strutture sono da considerare incompatibili quando:

- la zona agricola di appartenenza presenta elevati valori di fragilità/vulnerabilità e pressioni e carichi rilevanti, sotto qualsiasi profilo, e/o quando presenta qualità elevata sotto il profilo paesistico-percettivo;

- l'attività comporta prelievi idrici rilevanti, sia in falda, sia dai corsi d'acqua superficiali, o le emissioni mettono a rischio l'integrità dei corpi idrici e delle falde;

- l'attività richiede l'uso di superfici libere impermeabilizzate superiore a quelle in uso per l'attività agricola;

- l'attività comporta flussi di traffico sulle strade agricole di adduzione molto superiori a quelli agricoli, o interferenti con percorsi di fruizione individuati dal Piano;

- l'ubicazione, in prossimità di beni culturali o naturali individuati, può determinare interferenze visive o funzionali negative.

Per gli edifici e le strutture considerate incompatibili sono ammessi esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 13, comma 3, lettere a), b) e c) della L.R. 56/77. Gli strumenti urbanistici locali definiscono altresì la disciplina per gli edifici in disuso, abbandonati o non utili ai fini agricoli, orientandone il riuso verso altre attività, agrituristiche e turistico recettive.

14. Nelle zone A1 al fine di ridurre l'impatto ambientale delle attività agricole intensive sull'agroecosistema, sono applicabili le misure di cui al precedente comma 2, lett. a) per le seguenti colture: cereali vernini, mais, orticoltura, frutticoltura, riso e le misure del comma 2 lett. b) per le sole colture di riso. Sono altresì consentiti gli interventi di recupero di edifici rurali ad uso agrituristico e/o residenziale, non connesso con l'attività agricola, nonché di strutture a servizio dell'area protetta: tali interventi sono limitati al restauro ed alla ristrutturazione edilizia nei limiti previsti dalle vigenti leggi urbanistiche. Per le attività agricole sono ammessi interventi di miglioramento fondiario anche con sensibili modifiche dello stato dei luoghi.

15. Nelle zone A2, esterne alla FPF, al fine di ridurre l'impatto ambientale delle coltivazioni intensive sull'agroecosistema si applicano le misure di cui al precedente comma 2, lett. a) per le seguenti colture: cereali vernini, mais, orticoltura, frutticultura, riso; e della lett. b) per la sola coltura del riso; per la valorizzazione naturalistica e paesistica si applicano le misure di cui alla lett. d) per tutte le colture. Sono ammessi interventi di miglioramento fondiario anche con sensibili modifiche dello stato dei luoghi, nonché l'abbattimento e la ricostruzione delle case rurali obsolete con mantenimento di destinazione d'uso.

16. Nelle zone A2, comprese nella FPF, al fine di ridurre l'impatto ambientale delle coltivazioni intensive sull'agroecosistema si applicano le misure di cui al precedente comma 2, lett. a) per le seguenti colture: cereali vernini e mais; e della lett. b) per le seguenti colture: cereali vernini, mais, orticoltura e frutticoltura; per la valorizzazione naturalistica e paesistica si applicano le misure di cui alla lett. d) per tutte le colture. Sono ammessi interventi di miglioramento fondiario anche con sensibili modificazioni dello stato dei luoghi per le sole aree integrate a centri aziendali in funzione nonché l'abbattimento e la ricostruzione delle case rurali obsolete con mantenimento di destinazione d'uso.

17. Nelle zone A3, esterne alla FPF, al fine della valorizzazione naturalistica e paesistica delle aree agricole si applicano le misure di cui al precedente comma 2, lett. b) per le seguenti colture: cereali vernini, mais, quelle della lett. c) per i seminativi ritirati dalla coltivazione e della lett. d) per tutte le colture. Al fine di naturalizzare aree definitivamente sottratte alla coltivazione si applicano in tali zone anche le misure di cui alla lett. e). Sono ammessi interventi di miglioramento fondiario anche con sensibili modifiche dello stato dei luoghi, nonché l'abbattimento e la ricostruzione delle case rurali obsolete con mantenimento di destinazione d'uso. Sarà cura dell'Ente di gestione e dei Comuni, in collaborazione con le Organizzazioni Professionali Agricole, orientare la trasformazione delle aree coltivate intercluse fra aree naturali o fra queste e le opere infrastrutturali, verso una maggiore naturalità, procedendo all'individuazione delle aree maggiormente indicate per tali trasformazioni, avviando azioni di informazione e promozione nei confronti dei proprietari, istituendo ove possibile uno "sportello" di assistenza per le richieste degli aiuti pubblici.

18. Nelle zone A3, comprese nella FPF, vale quanto previsto per le zone A3 esterne alla FPF, con esclusione delle misure di cui al precedente comma 2 lett. b) e con le ulteriori esclusioni precisate nella tabelle di cui all'art. 2.8

 

Art. 3.6. Aree e attività agricole, aree verdi

 

1. Il presente Piano disciplina le attività agricole e le connesse trasforma-zioni d'uso del suolo in modo da assicurarne il corretto inserimento nel territorio, tenendo conto congiuntamente delle esigenze economiche del settore e degli obiettivi di tutela e valorizzazione ambientale assunti. A tal fine il Piano:

  1. determina, in funzione dei caratteri specifici delle diverse aree ter-ritoriali, vincoli, limitazioni particolari, condizioni di intervento, per quelle attività che modificano lo stato dei luoghi (bonifiche, impianti fissi, interventi edilizi) o che abbiano diretta influenza su aree definite di protezione naturalistica;
  2. incentiva l'adozione di pratiche agricole ambientalmente positive attraverso l'uso, appositamente indirizzato in funzione del progetto ter-ritoriale, di strumenti economici, finanziari ed organizzativi previsti da provvedimenti di settore;
  3. orienta il comportamento dei conduttori agricoli tramite strumenti informativi, offerte di servizi (sportello a domicilio) utili ad ottenere e finalizzare gli incentivi di cui al punto precedente, promozione della sperimentazione ed innovazione tecnologica volta alla riduzione dell'impatto ambientale, anche mediante la formazione di parchi agrari;
  4. promuove, attraverso il processo di elaborazione ed adozione di codici di autoregolamentazione delle attività agricole, la formazione di una leadership agricola basata sull'integrazione delle variabili ambientali nella valorizzazione delle attività d'impresa. Eventuali indennizzi per gli effettivi danni economici prodotti da vincoli posti con il presente Piano saranno erogati sulla base di quanto disposto dall'art. 36 LR 12/90.

2. In tutto l'ambito di operatività del Piano, valgono i seguenti indirizzi operativi:

  1. Il pascolo e l'agricoltura si esercitano nelle forme e nei terreni entro cui sono attualmente praticati, fatti comunque salvi i normali avvicendamenti colturali, l'uso di tecniche agricole che comportino una riduzione dell'impatto ambientale e l'osservanza delle norme di cui al RD 25 luglio 1904, n. 523.
  2. le colture arative devono sempre rispettare i cigli dei terrazzi geo-morfologici, consentendo il mantenimento di una copertura vegetale della sottostante scarpata;
  3. le strade agricole ed i canali interpoderali, con particolare riferimento a quelli individuati per l'interesse storico, culturale, dovranno essere accompagnati da filari alberati o siepi in tutti i casi in cui ciò potrà essere ottenuto senza impedire l'attività agricola e purchè sia garantito per gli eventuali danni ai sensi dell'art. 36 della L.R. 12/90.
  4. nella realizzazione di giardini, recinzioni, aree attrezzate, dovrà es-sere privilegiato l'uso di essenze appartenenti alla flora locale; l'inserimento, mai prevalente, di altre specie ornamentali potrà essere effettuato nel rispetto degli specifici valori paesistici e naturali dell'intorno.

3. In ciascuna zona agricola è promossa dalle Organizzazioni Professionali Agricole, col supporto degli organi tecnici della regione, a definizione di un "codice di autoregolamentazione", che determini le modalità ed i vincoli a cui attenersi nella pratica agricola in funzione dell'influenza sul limitrofo ambiente fluviale, con particolare riferimento alla tutela delle acque di superficie e di falda. La definizione del Codice deve rispettare il disposto di cui all'art. 29 della LR 12/90 ed i contenuti del Codice di buona pratica agricola di cui al DL 13/92. Qualora l'adozione di tale codice comporti accertati danni all'attività agricola, secondo quanto disciplinato dall'art. 36, comma 2 della LR 12/90, e nel caso in cui esso sia fatto proprio, con apposita deliberazione, da parte dell'Ente di gestione, l'Ente medesimo può disporre l'erogazione di indennizzi agli aventi diritto.
L'indennizzo non è cumulabile con premi eventualmente ottenuti dagli aventi diritto per le medesime coltivazioni.

4. Valgono, inoltre le seguenti indicazioni per aree e beni particolari:

  1. Areali critici di coltivazione: aree caratterizzate dalla presenza per-vasiva e determinante di colture, in particolare orticoltura, frutticol-tura, pioppicoltura, che possono creare problemi di compatibilità pae-sistica o ambientale, a causa delle tecniche produttive adottate e della sensibilità dell'ambiente circostante, valutata in base all'art. 4.2. Rispetto alle colture in oggetto si promuoveranno processi di autoregolamentazione, basati sull'adozione di tecniche di estensiva-zione e "lotta integrata", che consentano il miglioramento delle condizioni ambientali della zona interessata.
  2. Comprensori cerealicoli in aree sensibili: si tratta di aree in cui, per le caratteristiche del suolo e la vicinanza del fiume, la monocoltura ce-realicola, in particolare risicoltura, produce effetti diretti sulla qualità delle acque e sull'ecosistema fluviale. In tali comprensori nelle aree agricole intercluse, di cui all'art. 1.6, comma 2, si promuove l'indirizzo, tramite gli incentivi di cui al presente articolo e con iniziative promozionali a cura degli Enti di Gestione, in concorso con le Organizzazioni Professionali Agricole, alla selvicoltura e alla rinaturalizzazione. Dovranno nel contempo essere sperimentate tecniche di coltivazione per le quali sia comprovato il minor impatto per l'ecosistema fluviale. Tali tecniche dovranno essere adottate nei terreni in cui permanga la ce-realicoltura, con la definizione di uno specifico codice di autoregola-mentazione.
  3. Enti di ricerca e aziende sperimentali: le modalità di coltivazione di terreni oggetto di prove sperimentali non sono soggette alle norme indicate per le attività agricole; la Regione Piemonte, con il concorso dell'Ente di Gestione promuove la stipula di convenzioni con tali Enti al fine di sperimentare e definire ipotesi di protocolli operativi per: modalità di coltivazione da prevedere nei codici di autoregola-mentazione, col mantenimento della copertura vegetale nelle aree di frui-zione, tecniche di ingegneria naturalistica utilizzabili nelle opere di di-fesa e nella loro manutenzione. In particolar modo si opererà al fine di valorizzare le produzioni agricole ottenute in conformità ai Codici di autoregolamentazione e ai protocolli di coltivazione, sviluppando in prospettiva marchi di qualità o azioni di sensibilizzazione previsti dai Reg. CEE n. 2081/92 e 2082/92.
  4. Aree progetto: si tratta di aree per le quali è possibile individuare le condizioni e l'opportunità di attivare iniziative particolari, volte a pro-muovere aspetti delle attività agricole significativamente connessi con le opzioni del Piano.
    In tal senso il Piano fin da ora individua le seguenti aree progetto:
    1. - Comune di Morano, cascina Pobietto e terreni circostanti: progetto indirizzato a valorizzare la particolare bellezza del paesaggio agricolo (infrastrutturazione agraria: cavi irrigui, ponticelli, alberate) che circonda un bene storico e architettonico di grande rilievo. Dovrà essere mantenuta la funzionalità e l'economicità delle attività in-sediate, prevedendo però anche cambiamenti nelle tecniche e nell'impostazione produttiva. In particolare potrà essere sperimentata la reintroduzione di forme estensive di allevamento;
    2. Comune di Verolengo, terreni comunali in fascia di pertinenza fluviale: progetto indirizzato a mantenere le particolari modalità di uso civico della fascia fluviale e a regolare i rapporti fra tali usi e gli attuali usi agricoli e fruitivi;
    3. Comune di Casalgrasso, terreni privati circostanti la Cascina La Mac-china: progetto indirizzato a realizzare, attraverso convenzione con gli agricoltori locali, un'area repertorio delle colture storiche dell'area flu-viale e comunque di colture interessanti sotto il profilo didattico e di-mostrativo da connettersi alle attività previste dalla Scheda Progettuale e dagli schemi grafici individuati per la medesima area;
    4. Comune di Revello, regione Staffarda, terreni di proprietà dell'Ordine Mauriziano: progetto indirizzato a sperimentare modalità di utilizzo dei seminativi ritirati dalla coltivazione e al mantenimento della zootecnia estensiva in area di pianura;
  5. Aree agricole all'interno di aree inserite nell'ambito delle schede progettuali e dei relativi schemi grafici facenti parte integrante del Pinao: valgono le norme generali per aree e attività agricole per quanto non esplicitamente previsto dalle schede progettuali e dagli schemi grafici illustrativi. Le indicazioni dei progetti do-vranno in generale consentire il proseguimento dell'attività agricola nei terreni non occupati dalle attività di trasformazione. Dovrà in generale essere favorita l'espressione e valorizzazione anche economica delle funzioni ambientali, fruitive e produttive dell'agricoltura.

4. Le aree e le attività di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 4 potranno essere individuate, sulla base delle indicazioni del presente articolo, dalle Amministrazioni comunali di concerto con l'Ente di ge-stione. La realizzazione delle iniziative di cui alla lettera d) del precedente comma 4 (aree progetto), dovrà essere riconosciuta prioritaria nell'ambito dei piani settoriali finalizzati alla destinazione di contributi regionali, ovvero nazionali e comunitari amministrati dalla Regione Piemonte. L'Amministrazione regionale provvederà ad avviare apposite istruttorie di finanziamento in base ai competenti provvedimenti che si renderanno operativi. A tal fine i soggetti che intendano attuare una delle iniziative già inserite nel Piano dovranno presentare alla Regione Piemonte un progetto di attuazione che determini:

  1. I soggetti attuatori e la loro competenza specifica nel caso di pluralità di soggetti;
  2. Il programma delle iniziative, distinte fra interventi inerenti le modalità e le tecniche di coltivazione e allevamento e quelli relativi a manufatti ed infrastrutture;
  3. La previsione dei costi di gestione annuali, comprensivi di eventuali indennizzi o compensi agli imprenditori agricoli;
  4. La previsione dei costi per eventuali investimenti (acquisti, opere edili, opere a verde, sistemazioni ambientali)
  5. Gli elaborati grafici utili alla comprensione del progetto e all'individuazione del progetto e all'individuazione delle superfici interessate.

I Comuni potranno individuare ulteriori aree progetto, purchè le inizia-tive proposte e la loro localizzazione risultino coerenti con gli indirizzi e la disciplina del Piano. Le aree progetto così individuate saranno inserite nei programmi di attuazione dell'Amministrazione Regionale alla stregua di quelle inserite al momento dell'approvazione.

 

6. Sarà cura dei Comuni ovvero degli Enti localmente competenti, anche in collaborazione con l'Ente di gestione, effettuare periodici interventi di manutenzione del verde di consolidamento e naturalizzazione delle sponde fluviali e di altre aree di rilievo ambientale, affidandone l'esecuzione prioritariamente ad agricoltori della zona. Sarà cura della Regione Piemonte favorire la fattibilità di tale misura attraverso la formazione degli operatori e attraverso opportune soluzioni organizzative anche in connessione ad iniziative gestite direttamente dalla Regione o da altri Enti da essa coordinati.

  1. le aree di pertinenza, definite, sino a documentata specificazione in sede di progetto, come l'insieme delle particelle catastali afferenti alle preesistenze edificate e connesse funzionalmente ad esse (comprendendo aie, cortili, orti e giardini, aree cintate), sono da mantenere nella loro funzionalità e da valoriz-zare;
  2. lo stato dei luoghi e il ruolo del complesso edilizio nel paesaggio devono essere valorizzati dagli interventi previsti;
  3. gli elementi caratterizzanti la tipologia, e quelli costruttivi tradizionali o comunque rilevanti sotto il profilo documentario debbono essere mantenuti e restau-rati.

 

7. Il Piano individua anche gli "annucleamenti rurali" come nodi di riferimento della strutturazione storica del territorio. Tali nuclei, anche se alterati e anche se non più esclusivamente connessi con la conduzione agricola dei fondi, sono tutelati dal Piano quali testimonianze documentali e quali componenti significative del paesaggio agrario.
All'interno della fascia di pertinenza fluviale le destinazioni sono quelle agricole, residenziali, turistico-ricettive, agrituristiche, per usi connessi all'attività del tempo libero (strutture di servizio per le attività ricreative del sistema di fruizione): le modalità di intervento sono quelle prescritte al comma precedente (ristrutturazione edilizia di tipo A) e si applicano anche sugli edifici non più in uso agricolo.
All'esterno della fascia di pertinenza fluviale le destinazioni sono quelle agricole e residenziali. Altre destinazioni eventualmente esistenti sono ammesse soltanto se compatibili e se riconducibili a compatibilità con le attività agricole, secondo quanto stabilito dal comma 12 dell'art. 2.5.
Le Amministrazioni comunali dovranno negli strumenti urbanistici la perimetrazione e la zonizzazione secondo i seguenti criteri:

  1. la perimetrazione dovrà evitare di compromettere la continuità e la fruibilità del territorio agricolo circostante con nuove consistenti espansioni, potrà peraltro comprendere aree marginali non più in uso agricolo, aree intercluse ed aree residuali, anche al fine di ristabilire corretti rapporti con il contesto, in particolare per riqualificare i margini dell'abitato tramite cortine vegetali e completamenti dell'edificato, sempre salvaguardando l'identità e la riconoscibilità del nucleo stesso;
  2. la zonizzazione dovrà distinguere gli insediamenti urbani aventi carattere storico, artistico o ambientale di cui al 1 comma dell'art. 24 LR 56/77 da riconoscere e da disciplinare secondo i criteri di cui al precedente art. 3.7.1, da quelli di completamento che saranno disciplinati secondo quanto stabilito dal comma 11 dell'art. 2.5;
  3. eventuali beni culturali isolati all'interno di tali aree saranno disciplinati secondo quanto prescritto ai commi precedenti anche se non sono, o non sono più, in uso agricolo.