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Parco Naturale Regionale dell'Aveto

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Peste Suina Africana (PSA) – Nuove disposizioni per attività all'aperto Aggiornamento Ordinanza Commissario Straordinario n. 5 del 24.8.2023

(Borzonasca, 03 Set 23) È uscita la nuova Ordinanza del Commissario Straordinario alla Peste Suina, che modifica alcune delle disposizioni fin qui in vigore e aggiunge nuove indicazioni.

Come in precedenza, solo nelle Zone di restrizione II (non in quelle di tipo I) sono previste limitazioni e indicazioni che interessano attività all'aria aperta praticabili anche nel Parco (escursionismo, MTB, e altre attività sul campo).

Nelle Zone di restrizione I le limitazioni riguardano invece unicamente gli allevamenti di suini e le attività relative alla caccia al cinghiale.

In tutto il territorio vige comunque l'obbligo, da parte di ciascuno, di segnalare al servizio veterinario della ASL competente il rinvenimento di carcasse di cinghiali, astendendosi comunque dal toccare o spostare l'animale.

A seguito della pubblicazione del Regolamento UE 2023/1643 del 17.8.2023, ad oggi -rispetto alla PSA- i Comuni del Parco dell'Aveto sono al momento così classificati:

Ne (Val Graveglia): non interessato dalla malattia

Mezzanego (Bassa Valle Sturla): zona I

S. Stefano d'Aveto (Media Val d'Aveto): zona I

Borzonasca (Alta Valle Sturla): zona II

Rezzoaglio (Alta Val d'Aveto): zona II.

Come detto, nei comuni non interessati (Ne) e in quelli in zona I (Mezzanego e S. Stefano d'Aveto) non ci sono limitazioni alla pratica delle attività outdoor.

Nei Comuni in zona II (nel nostro caso, Rezzoaglio e Borzonasca) vi sono invece da rispettare alcune semplici ma importanti regole di biosicurezza per esercitare le attività escursionistiche all'aria aperta e gli sport outdoor.

Siete tutti invitati a collaborare in modo che la situazione possa restare a livelli accettabili e consentire ancora, oggi e in futuro, lo svolgimento delle vostre attività preferite, senza ulteriori limitazioni, che altrimenti potrebbero essere emanate...

Si tratta peraltro di semplici comportamenti che, se adottati, permettono lo svolgimento di tutte le attività outdoor praticate, in piena sicurezza per l'ambiente, e in effetti pur con le restrizioni in vigore, le attività all'aria aperta e l'economia collegata non si sono fermate: turisti, gitanti e villeggianti hanno continuato e continuano tranquillamente a fruire del verde, del fresco, della natura e dei sapori del nostro bellissimo entroterra.

Grazie per la collaborazione.

PESTE SUINA AFRICANA (PSA) - DISPOSIZIONI PER ATTIVITÀ ALL'APERTO

È in vigore l'Ordinanza n 5/2023 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana del 24.8.2023, pubblicata sulla GU del 31.8. L'Ordinanza è in vigore fino al 24.2.2024.

Nel rispetto delle misure di biosicurezza descritte nell'Allegato 2 della Ordinanza, nel territorio dei Comuni ricadenti nella Zona di restrizione II del Reg. UE 2023/1643 del 17.8.2023, fino a cessazione dell'emergenza sono consentite le attività all'aperto quali:

  • attività outdoor: escursionismo e mountain biking, attività equestre, orienteering, arrampicata sportiva, torrentismo, parapendio
  • pesca in acque interne
  • attività di studio e ricerca, monitoraggio ambientale e faunistico
  • attività agrosilvocolturali
  • raccolta funghi

Altre attività sono subordinate a regolazioni e misure di biosicurezza specifiche, e in particolare:

  • manifestazioni religiose
  • attività di campeggio nei boschi
  • accesso e uso delle aree picnic*
  • transumanza e alpeggio
  • attività addestramento cani e manifestazioni cinofile

In generale, le attività all'aperto svolte nelle aree agricole e naturali, le attività umane, ludico-ricreative e sportive, devono essere preventivamente autorizzate dalle autorità comunali.

MISURE DI BIOSICUREZZA – estratto dell'Allegato 2 dell'Ordinanza n. 5/2023 (RICHIESTE SOLO PER LE ZONE DI TIPO II):

  • la fruizione delle aree rurali boscate o prative è consentita esclusivamente lungo i sentieri inclusi nella rete escursionistica regionale o, comunque, su quelli segnalati, nonché nelle pertinenze degli edifici;
  • i cani devono essere condotti al guinzaglio (ricordiamo che nelle aree protette è SEMPRE obbligatorio condurre i cani al guinzaglio, anche ove non sussistessero restrizioni legate alla PSA; è inoltre buona norma prudenziale farlo sempre, per non perderli, per non disturbare la fauna selvatica, per evitare brutte esperienze coi cani pastore da guardianìa o addirittura con i lupi).
  • È vietato uscire dal tracciato dei sentieri nonché praticare ogni tipo di attività che implichi l'abbandono del sentiero stesso, fatto salvo per il raggiungimento di apposite aree per lo svolgimento di attività sportive outdoor previste (ad esempio: accesso ai corsi d'acqua per le attività di pesca sportiva o per balneazione, ove previsto, vie d'accesso alle palestre di roccia, aree picnic segnalate, ecc.); per le attività di balneazione in fiumi e bacini dove tali attività siano autorizzabili ai sensi delle normative nazionali e regionali, i Comuni individueranno le aree di parcheggio e i percorsi di accesso, assicurando la presenza della cartellonistica informativa, i contenitori per i rifiuti e la presenza di disinfettanti e assicurando la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di biosicurezza
  • gruppi e comitive sui sentieri, con o senza accompagnatore/guida, sono ammessi fino a un massimo di 20 persone
  • È vietato campeggiare o bivaccare salvo che in specifiche aree delimitate e regolamentate (si ricorda, in ogni caso, che all'interno del Parco dell'Aveto tale attività non è comunque consentita)
  • all'inizio e al termine delle attività all'aria aperta è obbligatorio il cambio delle calzature, che andranno riposte e chiuse in un robusto sacchetto di plastica al fine di evitare ogni contaminazione. Al rientro a casa le calzature dovranno essere spazzolate, lavate con acqua calda e sapone e disinfettate con prodotti attivi nei confronti del virus
  • lavare gli indumenti utilizzati durante l'attività
  • oltre a quanto sopra, chi pratica la MTB è tenuto a disinfettare le ruote delle biciclette con prodotti attivi nei confronti del virus
  • gli automezzi privati utilizzati per avvicinarsi al luogo di pratica dell'attività devono essere parcheggiati esclusivamente in prossimità di strade asfaltate o su aree appositamente dedicate a parcheggio (è vietato parcheggiare nei prati o in aree ove sia presente della vegetazione), eccetto quelli necessari allo svolgimento di attività agropastorali, soccorso, antincendio

* È il caso di segnalare che, alla luce delle nuove disposizioni emanate per l'accesso e l'utilizzo delle aree picnic (obbligo di sorveglianza quotidiana, con ispezioni, verifiche, schedature giornaliere ecc.), le aree picnic predisposte dal Parco SONO DA INTENDERSI NON UTILIZZABILI se ubicate in Zona II di restrizione. Aggiornamenti sulle aree picnic del Parco in tali Zone si possono trovare qui: http://www.parcoaveto.it/pagina.php?id=41

·    Per le attività di ricerca di funghi all'interno della zona di restrizione II dovranno essere assicurate le necessarie misure di biosicurezza, volte a ridurre il rischio di diffusione del virus della PSA, sia attraverso vettori passivi (cane/i, autoveicoli e/o strumenti e indumenti), sia attraverso il disturbo della popolazione di suidi selvatici presente nell'area.

Nello specifico, durante le attività di ricerca, le persone interessate dovranno:

      a) munirsi di disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA (quali ad es. Virkon, Virocid, Ecocid o sostanze ad azione equivalente) e attrezzature idonee alla disinfezione di mezzi e strumentazione che dovrà avere luogo prima di addentrarsi nelle zone di ricerca e prima di lasciarle (nebulizzatori/diffusori risultano indispensabili);

      b) prima   di   lasciare   l'area di ricerca, indossare soprascarpe usa e getta oppure calzature facili da pulire e disinfettare (altamente raccomandato l'uso specifico di calzature dedicate);

      c) evitare contatti diretti o indiretti con suini allevati nelle 48 ore successive all'attività di ricerca;

      d)  riporre eventuali indumenti monouso utilizzati (tute, calzari e guanti) in un sacco, che a sua volta dovrà essere inserito in un altro involucro, e portarli via per essere smaltiti in un idoneo contenitore per rifiuti;

      e) rispettare il divieto di lasciare sul campo qualsiasi residuo di materiale potenzialmente infettante, compresi alimenti portati a seguito;

      f) avere cura, prima di lasciare la zona di ricerca, di pulire e disinfettare le zampe del cane/i presente/i nell'attività, utilizzando spray a base alcolica a bassa aggressività, come da Allegato n. 4 alla Ordinanza

Restano ferme ovviamente le norme di legge per la raccolta funghi e i regolamenti dei Consorzi locali e del Parco.

Mappatura delle zone di restrizione: link Regione Liguria

Testo integrale ordinanza n. 5/2023

PDF Cartografia (fonte Regione Liguria)


Allegati:
Peste Suina Africana (PSA) –  Nuove disposizioni per attività all'aperto Aggiornamento Ordinanza Commissario Straordinario n. 5 del 24.8.2023
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