Nuove Riserve marine

Aree Marine Protette: per l’unificazione del modello di gestione

La rete delle AMP

Le principali Convenzioni internazionali ed i maggiori esperti di aree marine hanno individuato la necessità di creare un “sistema” interconnesso di Aree Marine Protette che consenta progettualità, anche comuni, di tipo gestionale e scientifico e che punti alla valorizzazione delle singole specificità. Tale sistema va integrato a quello terrestre allo scopo di condividerne non solo i confini, ma anche i programmi. È, inoltre, necessario che le aree marine partecipino alle politiche di conservazione del Mediterraneo, assumendone, per alcune, ruoli di riferimento.
Bisogna integrare il sistema delle AMP come strumento di gestione nelle politiche costiere-marine riguardanti l’intera penisola, isole comprese, richiedendo infine una maggiore collaborazione degli Enti territoriali per il successo del sistema ed in particolare per l’adozione di una normativa coerente con la legge quadro e con il potenziamento necessario della ricerca scientifica in questo specifico settore di protezione e conservazione**.
Ritengo che negli anni sia andata maturando la consapevolezza dell’indispensabilità di avere una rete di AMP che, pur nella loro specificità, possano interfacciarsi ed utilizzare reciprocamente quanto di meglio si attua sul territorio. Tale rete consentirebbe l’avvio di una “politica di sistema”. È indispensabile, per tale politica, che i soggetti gestori non siano organizzati in modo casuale e che aderiscano e si adeguino ad un modello di gestione unico, fondato su precisi criteri e su modalità omogenee; scomparirebbero così le gestioni attualmente affidate a molteplici soggetti (Enti locali, Consorzi, Associazioni ambientaliste, Capitanerie di porto, Università, ecc.) in favore di una gestione affidata ad un “Consorzio Misto” che può essere composto anche da due partner.
Ritengo, anche in base all’esperienza personale, che il “Consorzio Misto”, sia il modello che presenta la maggiore capacità operativa esso, costituisce infatti la soluzione idonea per molti dei problemi di gestione (da quelli di bilancio alla perequazione all’Ente locale prevista dall’art. 2 del testo unico delle Autonomie Locali) e, in ogni caso, per lo snellimento delle procedure burocratiche.
I confronti permessi dalla rete di AMP e l’individuazione di un un modello unitario di gestione porterebbero anche ad una chiara distinzione di ruolo, funzioni e competenze tra il Responsabile legale dell’Ente gestore (il Presidente) e il Responsabile amministrativo tecnico scientifico (il Direttore). Accade spesso che il responsabile legale sia un Sindaco, o altra figura istituzionale, che vede l’attività connessa al ruolo di Presidente dell’AMP come aggiuntiva ad altre di pari importanza, e quindi da delegare. Più volte la delega è fatta in favore della direzione della riserva che si trova così a svolgere ruoli e competenze che non le sono propri.
L’impegno di un Presidente consiste non solo nelle azioni derivate da ciò che attiene alla sua diretta responsabilità, ma anche – e forse soprattutto – da quelle necessarie per organizzare e mantenere l’enorme serie di rapporti connessi alla partecipazione dei diversi soggetti coinvolti alla vita dell’area protetta.
La funzione di Direttore, come ho già evidenziato, è per sua natura tecnica, amministrativa e scientifica, e necessita dunque di una giusta autonomia propositiva e di veto (per la parte scientifica), nonché della possibilità di relazione con il Ministero, per la parte tecnica che gli compete.
La specificità di questa funzione è tale da spingermi a sottolineare l’indispensabilità di una regolamentazione (l’albo dei Direttori di AMP) che ne definisca il ruolo, le modalità di accesso, la certezza dei tempi e dei modi dell’attività, l’autonomia e la remunerazione. Per concludere le mie sintetiche osservazioni e ipotesi ai fini della definizione di un modello gestionale unitario delle AMP, ribadisco la necessità e l’importanza della previsione, al suo interno, di due figure professionali di dirigenza, distinte e non intercambiabili, che svolgano ognuno per quanto di competenza le peculiari attribuzioni di ruolo.

La legge n°179 del luglio 2002 recita, tra l’altro, che l’individuazione del soggetto gestore delle aree marine protette, ai sensi dell’articolo 2 comma 37 della legge 9 dicembre 1998, n° 426, e successive modificazioni, è effettuata dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio, anche sulla base di apposita valutazione delle risorse umane destinate al funzionamento ordinario delle stesse, proposte dai soggetti interessati*** . In base a tale normativa e a quelle pregresse di riferimento il Ministero può affidare la gestione di un’AMP ad enti pubblici, istituzioni scientifiche e associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziate tra loro (“Consorzio Misto” di gestione come ho in precedenza auspicato), tuttavia, può anche affidare incarichi (attività, servizi, ricerca) a soggetti esterni all’Ente gestore.
Dagli anni novanta, in AMP non direttamente gestite, molti di questi incarichi sono stati spesso affidati ad associazioni ambientaliste di fama nazionale. Se ciò era giustificabile in relazione alle esperienze maturate dalle associazioni stesse nella costituzione e gestione di aree protette, nella generale impossibilità di affidare questi compiti allo Stato o agli enti locali, oggi la situazione sia dal punto di vista dell’applicazione della norma, che dal punto di vista esperienziale, è completamente cambiata.
Non si può continuare a limitare – e in alcuni casi ad escludere – l’Ente gestore dalle proprie competenze.
Quanto detto non significa “tener fuori” qualcuno, bensì sostenere il ruolo dell’Ente gestore affidando ad esso, con le procedure che lo caratterizzano amministrativamente, il giusto coinvolgimento delle associazioni.


Elio Lanzillotti
Presidente della Riserva Naturale dello Stato e della AMP di Torre Guaceto e Vicepresidente di Federparchi


* estratto dall’articolo della rivista “Parchi”, n° 38


**Si veda in proposito anche il documento finale della Sessione Aree Marine Protette, stilato dai coordinatori, G. Relini, F. Bonanini, E. Lanzillotti, di questa sessione della Conferenza nazionale delle Aree Protette (Torino 11-13/10/2002).


***L’art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante nuovi interventi in campo ambientale, pubblicata nella G.U. n. 291 del 14/12/98, prevedeva decreto del Ministro dell’ambiente, sentiti la regione e gli enti locali, territorialmente interessati, la gestione delle aree protette marine previste dalla legge 31/12/82, n. 979, e dalla legge 6/12/91 n. 394, è affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche e associazioni ambientaliste riconosciute anche consorziati tra loro



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