Vai alla home di Parks.it
Segnalazioni

APPROFONDIAMO LA RIFORMA (3) - Il piano del Parco

(16 Dic 16)

Oggi pubblichiamo alcuni chiarimenti e informazioni su quali siano le modifiche apportate in merito alla redazione del Piano del Parco. 

 - IL PIANO DEL PARCO

  •  Il testo della 394/1991 attualmente in vigore

La tutela dei valori naturali  ed  ambientali  (noncheè  storici, culturali, antropologici tradizionali) affidata  all'Ente  parco  è perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco, di seguito denominato "Piano", che deve, in particolare, disciplinare i seguenti contenuti:

a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate  di  uso,  godimento  e tutela;

b) vincoli, destinazioni  di  uso  pubblico  e  privato  e  norme  di attuazione relative con riferimento  alle  varie  aree  o  parti  del piano;

c) sistemi di accessibilita' veicolare  e  pedonale  con  particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai  disabili,  ai portatori di handicap e agli anziani;

d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione  e  la  funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi,  aree di campeggio, attivita' agro-turistiche;

e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna  e sull'ambiente naturale in genere.

  • Il nuovo testo approvato al Senato

Nel testo approvato al senato il comma 1   è rimasto invariato fino al punto d). Il punto e) invece è stato eliminato e così sostituito:

e) valori naturali e culturali presenti nel territorio del parco e valutazione del loro stato di conservazione; servizi ecosistemici forniti dal territorio del parco e loro classificazione dal punto di vista qualitativo nonché valutazione dal punto di vista quantitativo; identificazione e valutazione delle pressioni e delle minacce per i valori naturali e culturali e per i servizi ecosistemici e analisi delle cause, dei fattori e delle tendenze, con particolare riferimento ai cambiamenti globali ed alle attività antropiche presenti nel territorio del parco e nel territorio limitrofo; definizione degli obiettivi di conservazione dei valori naturali e culturali e modalità di valorizzazione dei servizi ecosistemici del parco;

e-bis) iniziative atte a favorire, nel rispetto delle finalità del parco, lo sviluppo economico e sociale delle collettività resi-denti all'interno del parco e nei territori adiacenti;

e-ter) mantenimento e recupero degli ecosistemi e delle caratteristiche del paesaggio, delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali direttamente connesse alla conservazione di specie selvatiche ed habitat naturali, promozione dell'agricoltura biologica e biodinamica, mantenimento e recupero del patrimonio archeologico e storico-culturale tutelato e promozione del turismo naturalistico, culturale e scolastico.

 Infine è stato aggiunto il seguente comma

Ai fini di cui al comma 1, lettera e-bis), il piano può prevedere in particolare contratti di collaborazione e convenzioni con le aziende agricole singole o associate presenti nel territorio del parco ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; servizi di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi mediante atti di concessione sulla base di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività agro-silvo-pastorali tradizionali direttamente connesse alla conservazione di specie selvatiche o habitat naturali, l'agevolazione o la promozione del restauro dei beni archeologici, storici e culturali, e di ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, e della biodiversità, lo sviluppo del turismo connesso alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i soggetti diversamente abili.

  • Il commento di Federparchi

È evidente, come la nuova formulazione sia molto più ricca e articolata. Il vigente punto e) parla solo di "indirizzi e criteri" (quindi una forma di disciplina piuttosto blanda) "sulla fauna, sulla flora e sull'ambiente naturale in genere". Invece il nuovo testo per prima cosa aggiunge ai valori naturali quelli culturali, indicando per entrambi di dare atto nel piano del loro stato di conservazione. Sembra una cosa lapalissiana ma oggi nella 394 non c'è... Vengono anche introdotti come contenuti da inserire nel piano

1)  La classificazione dal punto di vista qualitativo e valutazione dal punto di vista quantitativo dei servizi ecosistemici, termine pressochè sconosciuto nel 1991.

2)    La valutazione delle pressioni e delle minacce per i valori naturali, culturali e per i servizi ecosistemici

3)    Definizione degli obbiettivi di conservazione dei valori naturali e culturali e la valorizzazione dei servizi ecosistemi

Oltre a comprendere materie delle quali il piano attuale non si preoccupava (valori naturali e servizi ecosistemici) le modifiche portano nella direzione che effettivamente dovrebbe avere, e cioè quella di pianificare regole ed azioni per la tutela dei valori presenti nel parco. Oggi invece aveva più una conformazione di pianificazione territoriale, quasi da piano territoriale di coordinamento, in sostanza abbastanza urbanistico.

Il punto e-bis, combinato con la quasi totale abrogazione dell'articolo 14 nella parte che disciplinava il "piano di sviluppo socio-economico" mette fine ad un'anomalia tutta italiana: due piani uno per la conservazione e uno per lo sviluppo, oltretutto adottati  da due organismi diversi (consiglio direttivo e comunità del parco), una sorta di piano e di "contropiano". Del resto il fatto che solo un parco nazionale su 23 in 25 anni abbia approvato il piano socioeconomico la dice lunga sull'utilità dello strumento. Invece il nuovo testo, come in tutto il mondo accorpa i contenuti di conservazione con quelli di sviluppo che, in questa ottica non può che essere sostenibile.

Con  l'e-ter si sanciscono alcuni concetti importanti come quello dell'occuparsi di paesaggio, di patrimonio storico-culturale  dell'implementazione delle pratiche agricole virtuose utili alla conservazione della biodiversità e la promozione dei turismi sostenibili.

Tutto quanto elencato nell'e-ter trova poi una concreta esplicitazione nel successivo 2-ter che stabilisce modalità ed aree d'intervento.

In definitiva i contenuti del piano del parco nel testo approvato al senato sono molto più ampi e dettagliati rispetto al testo vigente. Ma anche più stringenti, così da uniformare i piani dei parchi. Infine imporrano agli enti di attenersi alla norma. Una sfida che i parchi devono cogliere in positivo: piani più difficili e completi ma anche più efficaci.

Area Protetta: Diverse  |  Fonte: Federparchi
 
sharePrintshareMailshareFacebookshareDeliciousshareTwitter
© 2024 - Parks.it