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Chi tace non acconsente

Quando il silenzio-assenso non vale

(Rocca di Papa, 17 Mar 15) Il TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) del Lazio ha riaffermato, in una recente sentenza (N. 00706/2015 REG.PROV.COLL.) che è da escludersi la formazione del silenzio-assenso nei procedimenti volti al rilascio del nulla osta per interventi nei Parchi.

Tale importante assunto è stato affermato in merito a un ricorso presentato per un nulla osta non rilasciato a una società di telefonia che intendeva collocare un'antenna in un bosco: se il Parco non risponde ciò non significa che acconsenta.

La Società ha sostenuto che sulla domanda si sarebbe maturato il silenzio assenso ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 l. n. 394 del 1991 come richiamata dalla l. reg. n. 29 del 1997 (art. 28).
Di contro l'Ente Parco ha ribadito che il silenzio assenso è precluso per il limite imposto dalla norma generale contenuta nell'art. 20, l. n. 241 del 1990 sicché il diniego sarebbe da considerarsi reso, non esaurito il termine previsto per la conclusione del procedimento.

La disamina della normativa vigente ha portato il TAR a concludere che: "l'intervento dell'art. 20 della legge n. 241/1990, come successivamente modificato, determina che il regime del silenzio-assenso non trovi applicazione in materia di tutela ambientale, con la conseguenza che il diniego di nulla osta, pur sopravvenuto oltre il termine fissato dalla legge precedente, risulta pienamente legittimo in quanto emesso in forza di un potere non consumatosi – in quanto esplicato nella vigenza della nuova legge - ed il cui esercizio, dunque, non presupponeva l'annullamento in autotutela di un precedente silenzio-assenso, viceversa inesistente".

"La portata della sentenza – commenta il Direttore del Parco, Maurizio Fontana – giunta a corroborare una tendenza della giurisprudenza ormai inequivocabile, è notevole. Infatti, l'organo di giustizia amministrativa ha voluto chiarire una volta di più che in materia di ambiente, ambito ritenuto dallo Stato meritevole di tutela pari a quella riservata alla salute e alla sicurezza nazionale, non è ammissibile che la eventuale inerzia della pubblica amministrazione possa causare danni irreparabili ai valori supremi, anche perché pubblici, della natura. Quindi, all'Ente Parco spetta il compito di valutare di volta in volta l'impatto degli interventi proposti dai privati o da altri enti pubblici nel proprio territorio e, certamente, spetta l'onere di rispondere in tempi ragionevoli."

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